Corte costituzionale

Ordinanza n. 496/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma

quarto, del regio decreto 16 luglio 1905 n. 646 (Approvazione del

testo unico delle leggi sul credito fondiario) promosso con ordinanza

emessa il 9 marzo 1991 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di

Vigevano nel ricorso proposto da Garelli Francesco ed altri nei

confronti dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino ed altra iscritta

al n. 318 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visti gli atti di costituzione di Garelli Francesco ed altri e

dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vigevano,

con ordinanza in data 9 marzo 1991, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, del regio

decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle

leggi sul credito fondiario);

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui,

consentendo all'istituto di credito mutuante di promuovere l'azione

esecutiva nei confronti dell'originario debitore, ancorché deceduto,

qualora gli eredi non abbiano provveduto alla notifica (allo stesso

istituto fondiario) del loro subentro nel possesso o godimento del

fondo, si porrebbe in contrasto con l'art. 6.3.a) della Convenzione

europea dei diritti dell'uomo (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955

n. 848), secondo cui, "ciascun convenuto ha diritto ad essere

informato in maniera dettagliata, in una lingua a lui comprensibile,

della natura e dei motivi dell'azione portata a suo carico", così

violando l'art. 10, primo comma, della Costituzione, che impone

all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del

diritto internazionale generalmente riconosciute;

che gli eredi del debitore originario, opponenti nel giudizio a

quo, si sono costituiti osservando che le ragioni per le quali questa

Corte ha già escluso che la norma impugnata possa determinare

un'ingiustificata disparità di trattamento con le altre procedure

esecutive (art. 3 della Costituzione) o possa ledere il diritto di

difesa dei successori (art. 24 della Costituzione) non sarebbero

invocabili allorquando, come nella specie, risulti documentalmente

provato che l'istituto di credito era sicuramente a conoscenza del

decesso del debitore originario e dell'identità dei suoi eredi;

che in questo caso, infatti, imporre l'onere della notifica in

mancanza della quale il processo esecutivo può essere intentato

contro l'originario debitore defunto, risulterebbe del tutto

irragionevole ed irrazionale;

che, la questione andrebbe pertanto esaminata da questa Corte

anche sotto tale profilo, poiché l'eccezione di illegittimità della

norma - da loro sollevata con esclusivo riferimento al parametro

della ragionevolezza intrinseca (art. 3 della Costituzione) - è

stata ritenuta, nella fattispecie, irrilevante dal giudice a quo

nell'inesatto presupposto che l'istituto procedente non fosse al

corrente della situazione successoria;

che si è costituito l'istituto Bancario San Paolo di Torino

deducendo che le ragioni per le quali si è già ritenuto che la

disposizione denunciata non violi l'art. 24 della Costituzione non

potrebbero non valere anche in riferimento al prospettato contrasto

con l'art. 6.3.a) della Convenzione dei diritti dell'uomo, attesa la

sostanziale analogia tra la norma costituzionale e la disposizione

della convenzione;

che il predetto istituto ha poi osservato che la questione

risulterebbe comunque infondata, in quanto, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, il rinvio di cui all'art. 10 della

Costituzione non riguarda le norme pattizie ma solo il diritto

consuetudinario;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato la quale,

osservando che l'adeguamento automatico alle norme di diritto

internazionale generalmente riconosciute si riferisce soltanto alle

norme a carattere consuetudinario e non anche a quelle di fonte

pattizia, ha chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente

infondata.

Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte, i termini della questione di legittimità costituzionale

sollevata in via incidentale sono quelli fissati dal giudice a quo

nell'ordinanza di rimessione e deve quindi escludersi che le parti

possano estendere o modificarne il contenuto o i profili;

che, pertanto, la questione non può essere esaminata in

relazione all'ipotesi che l'istituto procedente risulti - a

prescindere dalla notifica dovuta dagli eredi - comunque a conoscenza

del subentro di quest'ultimi nel possesso del fondo, e ciò sia

perché la violazione del parametro costituzionale invocato non è

stata dedotta in questi termini, sia perché la relativa questione

sollevata sotto tale profilo dalle parti, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, è stata motivatamente ritenuta dal giudice a quo

priva di rilevanza;

che, peraltro, rispetto alla questione, così come prospettata

nell'ordinanza di rimessione, appare assorbente su ogni altra

considerazione (attinente alla riferibilità o meno della

disposizione di raffronto ai procedimenti di carattere civile,

ovvero, alla sua sostanziale analogia con l'art. 24 della

Costituzione, in relazione al quale qualsiasi violazione, da parte

della norma impugnata, è stata già esclusa) il rilievo che, in base

alla costante giurisprudenza di questa Corte, le norme internazionali

pattizie, quale l'invocato art. 6, paragrafo 3, lettera a, della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fuoriescono dall'ambito di

operatività dell'art. 10 della Costituzione che può avere ad

oggetto soltanto norme di carattere consuetudinario (sentt. nn. 32

del 1960, 69 del 1976, 48 del 1979, 96 del 1982, 323 e 364 del 1989,

e in particolare, 104 del 1969, 188 del 1980, 91 del 1986, 153 del

1987, 315 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, quarto comma, regio decreto 16 luglio

1905, n. 646 (Approvazione del testo unico delle leggi sul credito

fondiario), sollevata in riferimento all'art. 10, primo comma, della

Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di

Vigevano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:496 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte