Corte costituzionale

Ordinanza n. 497/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis,

secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle

norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1982 dal Pretore di

Padova, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 20 novembre

1982, ha denunciato, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 80- bis, secondo comma, del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge

24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui statuisce

l'obbligatorietà del sequestro del veicolo da parte dell'autorità

giudiziaria e, in caso di flagranza, da parte degli ufficiali ed

agenti di polizia giudiziaria";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la Corte, con la sentenza n. 48 del 1970, nel

dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033

("Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di

sostanze di uso agrario"), nella parte in cui dispone che l'autorità

giudiziaria, in base alla denuncia del capo del laboratorio o del

servizio che ha proceduto all'analisi del campione, "deve ordinare il

sequestro della merce ovunque si trovi" - dopo aver precisato che il

sequestro penale svolge, in generale, "una funzione strumentale

rispetto al processo ed ai provvedimenti definitivi demandati alla

competenza del giudice" e che, quindi, "esso non può mai essere

assimilato ad una sanzione" - ha escluso che rispetto a tale misura

cautelare possa essere utilmente richiamato l'art. 27, secondo comma,

della Costituzione, con la conseguenza che, come deve negarsi "che il

giudice, allorché dispone ai sensi dell'art. 337 c.p.p. il sequestro

di cose pertinenti al reato, anticipi in qualche modo la pronuncia

sull'imputazione", così deve negarsi che l'art. 44 del regio

decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, "col rendere obbligatorio il

sequestro, presupponga una non consentita presunzione di colpevolezza

del denunciato";

e che l'identica ratio decidendi può essere utilizzata anche

con riferimento alla censura proposta dal giudice a quo, il quale,

pur menzionando la sentenza n. 48 del 1970, non adduce alcun nuovo

argomento che possa indurre la Corte a riesaminare la decisione

precedente;

Visti gli artt, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80-bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),

introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27,

secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova con

ordinanza del 20 novembre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:497 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte