Sentenza n. 5/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1960 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 43/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della
legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per
incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case
per lavoratori, promosso con ordinanza 23 gennaio 1959 del Tribunale di
Tempio Pausania nel procedimento civile tra la Gestione INA-Casa e
Gargiulo Lucia, Concetta, Maria e Buzzo Concetta ved. Gargiulo,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 14 marzo
1959 e iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1959;
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1960 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per la Gestione
INA-Casa.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Prefetto di Sassari con suo decreto dichiarò l'urgenza e
l'indifferibilità delle opere di costruzione di case per lavoratori da
eseguirsi nel Comune di La Maddalena a cura della Gestione INA-Casa,
autorizzando l'occupazione dell'area all'uopo occorrente di proprietà
di Gargiulo Lucia, Concetta e Maria con usufrutto a favore di Buzzo
Concetta vedova Gargiulo. Non avendo le proprietarie accettato
l'indennità offerta dalla INA-Casa, essa fu determinata dal perito
nominato dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania. Effettuato
il deposito della somma, il Prefetto con successivo suo decreto
pronunciò l'espropriazione del terreno. L'INA-Casa propose opposizione
alla stima peritale per non avere il perito adottato i criteri di stima
di cui alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della
città di Napoli, espressamente richiamata dalla legge 28 febbraio
1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione
operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.
La difesa delle espropriate ha proposto questione sulla
legittimità costituzionale dell'art. 23 della citata legge n. 43 del
1949 in quanto per la determinazione del valore delle aree da
espropriare fa riferimento alle norme della legge n.2892 del 1885, in
contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3, 42, 47 e 53 della
Costituzione.
Il Tribunale, con ordinanza 23 gennaio 1959, ha ritenuto non
manifestamente infondata la sollevata questione, perché può apparir
dubbio "se sia conforme o meno ai principi della Costituzione che i
sacrifici economici necessari per il raggiungimento di finalità
sociali pubbliche, anziché distribuiti fra i cittadini secondo la loro
capacità contributiva, vengano adossati ai singoli, espropriandone la
proprietà a prezzo di gran lunga inferiore a quello venale (quale è
l'indennità determinata secondo i criteri della legge per Napoli)";
"se l'indennizzo garantito dall'art. 42 della Costituzione debba essere
o meno corrispondente, o almeno adeguato, all'intrinseco valore del
bene espropriato"; e, infine, "se sia ammissibile una disparità di
trattamento fra coloro che subiscono esproprio a causa di pubblica.
utilità secondo che l'espropriazione sia disposta in base alla legge
generale 25 giugno 1865, n. 2359 - che attribuisce un indennizzo quasi
pari al valore del bene espropriato -, o in base alla legge 28 febbraio
1949, n. 43 - che stabilisce l'indennità in misura notevolmente
inferiore".
Per tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto presupposto
necessario per la definizione della controversia sottoposta al suo
giudizio la risoluzione della proposta questione ed ha rimesso gli atti
alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 3 febbraio 1959, e comunicata ai Presidenti delle due
Camere legislative, è stata pubblicata, per disposizione del
Presidente di questa Corte ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 14
marzo 1959 e iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1959.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituite Gargiulo
Lucia e Buzzo Concetta ved. Gargiulo, depositando deduzioni in
cancelleria il 14 marzo 1959 con procura conferita all'avvocato Silvio
Bertagna con elezione di domicilio in Roma presso l'avvocato Guido
Vignolo; si è costituita anche la Gestione INA-Casa, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con deposito di deduzioni
il 17 marzo 1959.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto nel
presente giudizio con atto depositato il 13 marzo 1959 a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa Gargiulo prende le mosse dalle norme contenute negli
artt. 3, 47 e 53 della Costituzione: è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la
libertà e l'uguaglianza dei cittadini e favorire l'accesso del
risparmio popolare alla "proprietà dell'abitazione"; tutti i cittadini
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Da tali premesse, a suo dire, discende la conseguenza che i
provvedimenti legislativi diretti a favorire la "proprietà
dell'abitazione" non possono risolversi in gravami imposti a gruppi di
cittadini anziché a tutti i cittadini.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge;
garantire la proprietà significa garantire il bene oggetto di essa e
quindi il relativo valore economico. La proprietà privata può essere
espropriata per motivi di interesse generale (art. 42 della
Costituzione) e ciò è perfettamente aderente alla sua funzione
sociale. Ma l'espropriazione è ammessa solo nei casi preveduti dalla
legge e salvo indennizzo: "giusta indennità", come statuisce l'art.
834 del Codice civile in vigore allorché ebbero inizio i lavori della
Costituente; "giusto prezzo che avrebbe l'immobile in una libera
contrattazione di compra-vendita", come dispone la legge 25 giugno
1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica
utilità.
Al principio enunciato possono, secondo la difesa, farsi eccezioni
allorché l'interesse pubblico coincida, o in qualche modo si
accompagni, con l'interesse privato dei proprietari dei beni
espropriati. Le norme della legge n. 2892 del 1885 per il risanamento
di Napoli, che hanno stabilito per la determinazione delle indennità
di espropriazione criteri diversi da quelli della legge generale,
trovano giustificazione nella circostanza che anche i singoli
proprietari espropriati vengono a trar vantaggio dalle opere di
risanamento della città.
Ma tale giustificazione non può ravvisarsi nelle situazioni
previste dalla legge n. 43 del 1949, poiché al soddisfacimento del
pubblico interesse non si accompagna alcun vantaggio per i proprietari
espropriati; trattasi pertanto di finalità sociale, il cui onere deve
essere invece distribuito fra tutti i cittadini.
Non sembra quindi ammissibile, tenuto anche presente l'art. 3 della
Costituzione, una disparità di trattamento tra cittadini i cui beni
vengano espropriati per causa di pubblica utilità in base alla legge
generale n. 2359 del 1865 e cittadini i cui beni, come nella specie,
vengano espropriati in base alla legge n. 43 del 1949 che fa
riferimento alle norme della legge per Napoli.
La difesa osserva inoltre che non vale obiettare che solo il
legislatore può valutare gli elementi tecnici, economici, finanziari,
politici, per la determinazione comparativa dell'indennizzo garantito
dall'art. 42 della Costituzione; tale concetto non può essere accolto,
perché si potrebbe giungere ad escludere qualsiasi indennizzo in
violazione della garanzia posta dal detto art. 42.
La difesa Gargiulo conclude per l'illegittimità costituzionale
della norma impugnata.
L'Avvocatura generale dello Stato, nelle sue deduzioni in difesa
della Gestione INA-Casa, premette che nell'art. 42 della Costituzione
leggesi soltanto la parola "indennizzo", senza alcuna specificazione
analoga alle locuzioni "corrispondente al giusto valore del bene
espropriato" ovvero "esatto equivalente in numerario della privazione
di un bene secondo i valori correnti al momento dell'espropriazione"; e
che, anche a prescindere dal campo del diritto pubblico, nello stesso
diritto privato la parola "indennità" è talvolta usata per indicare
una compensazione economica che non corrisponde né può corrispondere
al valore della perdita subita da un determinato soggetto.
Rileva che il punto fondamentale della questione è quello di
stabilire se spetti o meno al legislatore ordinario la facoltà di
determinare la misura degli indennizzi e, nell'affermativa, quali
possano. essere natura e limiti di tale facoltà.
A tal proposito ritiene l'Avvocatura dello Stato che il legislatore
abbia facoltà di stabilire un limite all'eventuale arbitrio dei
periti, offrendo al giudice criteri concreti per la valutazione dei
beni soggetti ad espropriazione; potere questo discrezionale e
insindacabile, diretto a ritrovare un punto di equilibrio tra le varie
esigenze pratiche, ad accertare la prevalenza di alcune tra esse sulle
altre e ad armonizzarle.
Richiamando, infine, la sentenza di questa Corte n. 61 del 1957,
reputa che anche nel caso in esame debbano trovare applicazione i
principi in quell'occasione affermati.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che voglia la Corte
dichiarare infondata la proposta questione di legittimità
costituzionale.
Con memoria depositata il 7 gennaio 1960 nell'interesse del
Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato
ribadisce le considerazioni enunciate nelle deduzioni sopra ricordate,
soggiungendo che l'art. 23 della legge n. 43 del 1949 non si appalesa
in contrasto neppure con gli artt. 47 e 53 della Costituzione, in
quanto il primo ha per oggetto la tutela del risparmio in tutte le sue
forme e il secondo riguarda il sistema tributario; mentre il problema
della determinazione dell'indennizzo nei casi di espropriazione deve
essere esaminato e risolto solo in base all'art. 42 della
Costituzione.
Alla udienza pubblica il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò ha illustrato le argomentazioni e confermato le
conclusioni di cui agli scritti difensivi. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza 23 gennaio 1959 il Tribunale di Tempio Pausania ha
proposto una questione di legittimità costituzionale che, nel suo
aspetto generale, ha già formato oggetto di esame da parte della
Corte.
Il punto centrale della questione è sostanzialmente quello di
stabilire quali siano il significato e l'esatta portata della parola
"indennizzo" usata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione. In
altri termini, si tratta di precisare se l'indennizzo da corrispondere
al proprietario espropriato per motivi di interesse generale debba o
meno corrispondere al giusto prezzo dell'immobile espropriato.
Con sentenza n. 61 del 13 maggio 1957 questa Corte ha in proposito
statuito che non è dato attribuire alla parola "indennizzo" una
interpretazione meramente letterale ed etimologica, in quanto il
Costituente - tenuto anche conto di elementi storici - non ha inteso,
relativamente all'indennizzo, adottare il solo criterio della effettiva
corrispondenza al valore venale dell'immobile, fissato dall'art. 39
della legge generale 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni
forzate per causa di pubblica utilità. Tale criterio leggi successive
(legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di
Napoli, R.D.L., 6 luglio 1931, n. 981, per il piano regolatore della
città di Roma e numerosi altri provvedimenti legislativi) avevano già
superato, nella considerazione che gli scopi di pubblica utilità e le
finalità sociali, per la stessa loro natura di superiori interessi,
non possono essere subordinati a quelli privati e, sia pur contemperati
e coordinati con questi ultimi, debbono essere realizzati.
Ha, pertanto, ritenuto la Corte non ammissibile che proprio la
Costituzione, informata ad ampie finalità di progresso sociale, abbia
inteso in ordine all'indennizzo ritornare esclusivamente al criterio
della effettiva corrispondenza al valore venale dell'immobile; ed ha in
conseguenza affermato che l'indennizzo non significa in ogni caso
integrale ristoro del sacrificio subito per effetto
dell'espropriazione, ma "il massimo di contributo e di riparazione che,
nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica
Amministrazione può garantire all'interesse privato. Ciò importa che
la valutazione comparativa di tali interessi e il modo come pervenire
al massimo della rispettiva soddisfazione deve essere il risultato di
un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari,
politici, che solo al legislatore può essere dato di compiere".
Al legislatore ordinario deve quindi riconoscersi, per le ragioni
dette e ai fini indicati, un potere discrezionale; il quale trova pur
sempre un limite, quello cioè che l'esigenza di un indennizzo non può
ritenersi soddisfatta con disposizioni che vengano ad attuare un
indennizzo apparente o puramente simbolico.
Tali concetti, confermati nelle sentenze di questa Corte n. 33 del
1958 e n. 41 del 1959, sono stati ribaditi nella recente sentenza n. 67
del 22 dicembre 1959.
Alla stregua pertanto dei principi sopra enunciati deve concludersi
che l'impugnato art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43
(concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia,
agevolando la costruzione di case per lavoratori), il quale per la
determinazione dell'indennizzo ai proprietari espropriati non
stabilisce la corresponsione del valore venale delle aree di cui
trattasi ma recepisce dalla legge n. 2892 del 1885 per Napoli il
criterio di determinare l'indennità "sulla media, sul valore venale e
sui fitti coacervati dall'ultimo decennio e in difetto sull'imponibile
netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati", non si
pone in contrasto con l'art. 42 della Costituzione.
Né può ravvisarsi violazione degli artt. 3, 47 e 53 della
Costituzione. Infatti per quanto concerne l'art. 3, questa Corte ha
stabilito che a situazioni diverse non può essere imposta identica
disciplina e che una legge che pareggiasse situazioni oggettivamente
diverse violerebbe del pari il principio dell'uguaglianza (sentenza n.
53 del 1958); per quanto poi riguarda gli articoli 47 e 53, essi hanno
per oggetto rispettivamente la tutela del risparmio e il sistema
tributario e operano quindi in campi estranei a quello relativo al
presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Tempio
Pausania con ordinanza 23 gennaio 1959 sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute nell'art. 23 della legge 28
febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare
l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori,
in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3, 47 e 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte