Sentenza n. 5/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/02/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.lgs. 439/1947
- art. 1d.lgs. 439/1947
- art. 3d.lgs. 439/1947
- art. 15d.lgs. 439/1947
- art. 20d.lgs. 439/1947
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
3, 15, 19 e 20 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439,
ratificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 maggio 1960 dal Pretore di Novara nel
procedimento penale a carico di Sguazzini Giuseppe, iscritta al n. 70
del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960;
2) ordinanza emessa il 18 marzo 1961 dal Pretore di Novara nel
procedimento penale a carico di Sina Stefano, iscritta al n. 93 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Giorgio Balladore Pallieri, per la parte civile Ente
nazionale risi, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano
Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito dell'ordinanza di questa Corte 5 aprile 1960, n. 25,
che, a causa dell'insufficiente precisazione dell'oggetto
dell'incidente di legittimità costituzionale sollevato, dispose la
restituzione al Pretore di Novara degli atti del giudizio penale a
carico di Sguazzini Giuseppe (imputato del reato di sottrazione di
risone all'ammasso), nel corso del quale l'anzidetto Pretore aveva
rimesso alla Corte le questioni relative alla legittimità
costituzionale di alcuni articoli del D. Lg. 30 maggio 1947, n. 439 (il
quale configura come reato il fatto attribuito all'imputato), in
riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., il Pretore stesso, con ordinanza
21 maggio 1960, ha rimesso nuovamente a questa Corte le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalla difesa dell'imputato,
investendo, per violazione dei citati articoli della Costituzione, gli
artt. 1, 3, 19 e 20 del decreto legislativo già menzionato.
Nella nuova ordinanza si precisa che questi ultimi articoli,
"imponendo ai produttori una gestione coattiva a mezzo dell'Ente risi,
vincolando presso il produttore il prodotto sin dalla sua separazione
dal suolo, vietando la libertà di contrattazione e sancendo la
nullità dei contratti di compravendita", in violazione dell'art. 3
Cost., creano "ostacoli economici (quale la proibizione della libera
vendita del risone)" e "limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini (perché l'ammasso del risone e non quello, ad esempio,
delle olive, creando una chiara, palese disparità tra i due tipi di
coltivatori?)". Le disposizioni vincolistiche del citato decreto
legislativo, se potevano avere una spiegazione e una giustificazione
nel clima di difficoltà degli approvvigionamenti del tempo in cui il
decreto fu emanato, non hanno ragion d'essere nella mutata situazione
economica del Paese, testimoniata, tra l'altro, dall'invito del Governo
agli agricoltori a predisporre i terreni per altre culture più
redditizie di quella del risone, il cui consumo va ogni giorno
contraendosi.
L'obbligo fatto ai produttori di conferire il risone all'ammasso
urta, inoltre, contro la libertà d'iniziativa economica, garantita
dall'art. 41 Cost., anche perché, nella riferita situazione attuale
l'iniziativa privata né scuote l'attività economica pubblica, né
svia l'indirizzo e il coordinamento dell'economia privata a fini
sociali.
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 29 maggio 1960 e alle parti in causa (imputato Sguazzini e
parte civile Ente nazionale risi) il 30 giugno successivo, ed è stata
trasmessa in copia ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 25
maggio 1960. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216
del 3 settembre 1960.
Si è costituito innanzi a questa Corte soltanto l'Ente nazionale
risi, depositando il 9 settembre 1960 mandato e deduzioni con vari
documenti.
L'Ente osserva che il sistema in vigore, mentre importa notevoli
oneri per i consumatori, è destinato a favorire i produttori di riso.
Infatti, all'unico scopo di avvantaggiare, per ragioni di politica
economica e sociale, le categorie produttrici (datori di lavoro e
lavoratori), e attraverso un congegno di vendita, sul mercato interno,
da parte dell'Ente, a prezzo maggiorato rispetto a quello da esso
corrisposto ai produttori (che a sua volta è superiore al prezzo
internazionale), e di destinazione degli utili così ricavati
all'attribuzione di premi di esportazione (tali da consentire agli
esportatori possibilità competitiva sui mercati esteri), e talvolta
addirittura con l'ausilio di sovvenzioni statali, da un lato il sistema
mira a risparmiare alle categorie produttrici gli effetti
pregiudizievoli dell'alto costo di produzione - il quale non
consentirebbe loro di reggere, sul mercato interno, alla concorrenza
estera -, e dall'altro mira a consentire l'esportazione del prodotto
eccedente il fabbisogno nazionale: il tutto a spese del consumatore
nazionale. Si tratta, in sostanza, di un sistema senza del quale i
coltivatori non sarebbero in grado di continuare nella produzione, e
che non comporta per essi un limite al diritto di iniziativa economica,
bensì soltanto delle "cautele", volte a evitare che taluno di essi
approfitti della situazione privilegiata e ne tragga (mediante la
vendita per proprio conto sul mercato interno al prezzo maggiorato al
quale vende l'Ente) "ulteriori illeciti proventi" si tratta cioè di
"condizioni alle quali sono subordinati certi vantaggi concessi ad una
categoria di privati, i produttori di riso". "Lungi dal limitare
l'iniziativa privata, le norme oggetto del presente giudizio di
legittimità costituzionale, la promuovono, perché la produzione del
riso subirebbe drastiche diminuzioni o sarebbe totalmente stroncata
senza le provvidenze legislative". E, se una categoria potrebbe dolersi
del sistema, essa non è quella dei produttori, ma se mai quella dei
consumatori, "i quali ponessero in dubbio che il pubblico interesse
esiga tali sacrifici da parte loro ed i quali credessero di trovare in
qualche norma costituzionale una tutela dei loro interessi". Non ha
senso, dunque, che i produttori lamentino la violazione dell'art. 41
della Costituzione.
Né ha senso che lamentino la violazione dell'art. 3, dato che
essi, "sempre in virtù delle norme impugnate, si trovano in posizione
di privilegio rispetto alla massa dei coltivatori italiani".
2. - Con altra ordinanza del 18 marzo 1961, lo stesso Pretore di
Novara, nel corso di un giudizio penale promosso a carico di Sina
Stefano, sempre per reati inerenti alla legislazione a tutela della
produzione del riso, essendo stata eccepita dalla difesa dell'imputato
l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., degli artt.
1, 3, 15, 19 e 20 del citato D. Lg. del 1947, in accoglimento di tale
eccezione ha deferito a questa Corte le relative questioni,
ispirandosi, nella motivazione, alle medesime ragioni dell'ordinanza
del 21 maggio 1960.
L'ordinanza è stata notificata al difensore dell'imputato il 7
aprile 1961 e al Presidente del Consiglio dei Ministri l'11 aprile
successivo; ne è stata trasmessa copia ai Presidenti dei due rami del
Parlamento il 5 aprile 1961; ed è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 29 luglio 1961.
È intervenuto innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
depositando le proprie deduzioni il 1 maggio 1961.
Con riferimento all'art. 3 Cost., l'Avvocatura osserva che esso ben
consente al legislatore di considerare le eventuali diversità di
situazioni di fatto, facendovi corrispondere diversità di trattamenti.
E l'applicabilità delle disposizioni del 1947 a tutti i produttori di
risone sta a testimoniare l'esclusione di ogni discriminazione in seno
alla categoria. Comunque, quelli che nel decreto legislativo del 1947
l'ordinanza individua come "ostacoli economici" alla attività dei
produttori di risone non sono tali: l'ammasso, istituito a protezione
della produzione, non può essere considerato come un ostacolo
economico al pieno sviluppo della personalità del cittadino; e del
resto gli interessati ben potrebbero sottrarvisi mutando produzione.
Né il provvedimento legislativo urta contro l'art. 41 della
Costituzione. Infatti, esso autorizza "misure protettive del benessere
sociale e, contemporaneamente, restrittive della privata iniziativa".
L'autonomia individuale va concepita, nel vigente sistema
costituzionale, in senso funzionale; e quando - come nel caso -
l'intervento pubblico sia contenuto entro precisi limiti e sia
assistito da precise garanzie, non può esser considerato in contrasto
con l'art. 41, essendo anzi consentito espressamente dai commi secondo
e terzo di questo. Nella specie i limiti sono rappresentati dai fini
istituzionali dell'Ente risi, consistenti essenzialmente nella tutela
della produzione risicola nazionale e nella gestione dell'ammasso,
effettuata per conto dei produttori (e cioè in regime di consorzio
obbligatorio), e non collegata necessariamente alla situazione
contingente nella quale venne realizzata per la prima volta.
In una memoria depositata il 12 ottobre 1961 l'Avvocatura ribadisce
i medesimi concetti, sottolineando che il secondo e terzo comma dell
'art. 41 Cost. legittimano i limiti imposti dalla legislazione in
esame, oltre che in relazione alla fase della produzione agricola e
industriale, anche in relazione a quella del commercio del prodotto. E
aggiunge che l'ammasso del risone assolve, da un lato, una funzione
equilibratrice del mercato al momento del raccolto, e, dall'altro, una
funzione equilibratrice della distribuzione del prodotto nei periodi di
scarsa disponibilità.
All'udienza di discussione i patroni delle parti hanno insistito
nelle rispettive tesi, illustrandole. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, data l'identità della materia, sono stati
trattati congiuntamente e possono essere decisi con unica sentenza.
2. - Le disposizioni impugnate sono quelle degli artt. 1, 3, 15, 19
e 20 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con
modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69. Di esse, quelle
dell'art. 19 riguardano soltanto la raccolta e la distribuzione del
risone, mentre quelle degli altri articoli sono da ritenere impugnate
soltanto per la parte in cui si riferiscono al vincolo e all'ammasso
del risone.
Con i menzionati articoli, in vista dell'ammasso del prodotto,
viene imposto il vincolo del risone presso il produttore, con divieto
assoluto di disposizione da parte di costui e con comminatoria di
sanzioni penali (artt. 1, 3, 15 e 20, quest'ultimo modificato con la
legge di ratifica), e viene deferita la "disciplina totalitaria" della
"raccolta" all'Ente nazionale risi, che "provvederà anche alla
distribuzione del prodotto, d'intesa con le associazioni industriali di
categoria" (art. 19).
L'impugnativa, come si è detto, è stata fatta da entrambe le
ordinanze di rimessione, con motivazione analoga, in riferimento agli
artt. 3 e 41 della Costituzione.
3. - La Corte ritiene che le censure rapportate al primo dei due
articoli della Costituzione non abbiano alcun fondamento. Infatti, da
un lato, è da escludere che il divieto della libera vendita del
prodotto e l'obbligo del conferimento di esso all'ammasso
(legittimati, come si dirà, dall'art. 41 Cost.) possano considerarsi
rientranti tra gli "ostacoli di ordine economico" che impediscono
"l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione
economica del Paese", della cui eliminazione si preoccupa l'art. 3
della Costituzione. Dall'altro, è da escludere - in conformità della
costante giurisprudenza di questa Corte (recentemente riaffermata nelle
sentenze nn. 5, 6 e 70 del 1960) - che la disparità di trattamento
fatta, rispetto agli altri produttori agricoli, ai produttori di
risone, imponendo a questi il divieto e l'obbligo or ora menzionati, si
risolva in una violazione del principio di eguaglianza, giacché è
consentito al legislatore ordinario, vagliata obbiettivamente la
differenza delle situazioni di fatto, disciplinare in maniera diversa
le posizioni soggettive che a esse si collegano. E, se è vero che
nelle condizioni attuali più non sussistono - come è di comune
nozione, e come riconoscono le stesse autorità governative (a quanto
risulta dai documenti della causa) - le ragioni che sollecitarono
l'adozione del decreto legislativo impugnato, emanato nell'immediato
dopoguerra in collegamento con la preesistente legislazione
vincolistica, e ispirato (come si legge nell'art. 1) alla necessità,
allora impellente, di far fronte alle "esigenze generali
dell'alimentazione nazionale", ciò non è sufficiente a far
considerare illegittima la conservazione per alcuni prodotti agricoli
del regime di vincolo e di ammasso. Non può esser negata, infatti, la
legittimità della conservazione in vita, per nuove esigenze di
interesse generale (nella specie, di tutela della produzione di certe
derrate), di una disciplina giuridica particolare, originariamente
introdotta in funzione di esigenze diverse (nella specie, di
assicurazione della alimentazione nazionale): ciò perché è da
riconoscere al legislatore la possibilità di valutare (sempre che ciò
non avvenga in modo arbitrario) se sopravvivano ragioni di interesse
generale per la conservazione, nell'ordinamento, di istituti in esso
presenti, indipendentemente dai motivi che dettero loro origine.
4. - Più delicata e complessa si presenta l'indagine in ordine
alla conformità delle disposizioni impugnate ai precetti dell'articolo
41 della Costituzione.
Secondo le ordinanze dalle quali trae origine il presente giudizio,
tale conformità mancherebbe, in quanto, da un lato, l'istituto
dell'ammasso obbligatorio contrasterebbe col principio della libertà
della iniziativa economica privata, enunciato nel primo comma dell'art.
41, e, dall'altro - essendo venute meno le ragioni contingenti del
tempo di guerra e dell'immediato dopoguerra, che ne avevano sollecitato
l'emanazione - le disposizioni relative allo ammasso del risone non
troverebbero legittimazione e giustificazione nei commi successivi
dello stesso articolo.
La prima parte dell'assunto non è esatta; la seconda è esatta
soltanto in parte.
L'imposizione dell'obbligo del conferimento di certi prodotti
all'ammasso (e cioè della cessione all'ente ammassatore) è cosa ben
diversa sia dall'espropriazione prevista dal terzo comma dell'art. 42
della Costituzione (perché l'espropriazione si realizza mediante un
atto d'autorità che importa immediatamente il trasferimento della
proprietà, mentre il trasferimento dei prodotti conferiti all'ammasso
ha luogo in virtù di una cessione, per quanto dovuta), sia dalla
riserva originaria e dall'espropriazione previste dall'art. 43 (perché
questo articolo non interessa qualsiasi categoria di cose, ma soltanto
le "imprese". Essa è, invece, una misura di direzione pubblica
dell'economia, rientrante tra quelle consentite dall'art. 41 della
Costituzione al fine di orientare e coordinare le iniziative
economiche nel senso del benessere collettivo.
L'art. 41 ammette limiti, programmi, controlli all'attività
economica, allo scopo di render possibile la realizzazione di finalità
di ordine sociale. Esso esige tuttavia che limiti, programmi, controlli
non vengano imposti se non sulla base di una legge (v. le sentenze di
questa Corte nn. 103 del 1957, 35 del 1959, 35 del 1961). Ciò
risulta, per quanto riguarda i limiti, dalla circostanza che le
disposizioni ordinarie a tale scopo sono destinate a precisare i
confini di un diritto costituzionalmente garantito: quello enunciato
nel primo comma dell'art. 41 Cost.; e là dove la Costituzione, nel
riconoscere un diritto soggettivo, ammette la possibilità di limitarne
la portata (così come fa, nel caso in esame, il secondo comma
dell'art. 41), le limitazioni non possono essere introdotte se non in
base a una legge (v., p. es., gli artt. 13, 14, 15, 16, 21, 23). Per
quanto riguarda poi programmi e controlli, l'enunciazione dell'esigenza
di una legge è espressamente contenuta nell'ultimo comma dello stesso
art. 41.
Orbene, non può dubitarsi, da un lato, che l'obbligo del
conferimento all'ammasso di prodotti agricoli a fini di tutela della
produzione nell'interesse generale della collettività nazionale,
rappresenti un limite imposto all'attività economica dei produttori
per ragioni di utilità sociale, e, dall'altro, che la garanzia della
riserva di legge sia stata osservata per ciò che riguarda il vincolo
del raccolto e l'ammasso del risone, essendo disposti, sia l'uno, che
l'altro, in modo esplicito e inequivoco da disposizioni legislative
(artt. 1-3, 14-15 decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439), le quali
ben poco margine di discrezionalità lasciano ai poteri, eminentemente
esecutivi, dell'Autorità amministrativa.
Di per sé sole, e date le finalità che - venute meno quelle
originarie - ne ispirano oggi il mantenimento in vita, le disposizioni
che impongono ai produttori il vincolo di indisponibilità del risone,
e l'obbligo del conferimento all'ammasso, non appaiono, dunque, in
contrasto con la Costituzione.
5. - A questo punto occorre, peraltro, aggiungere che le
disposizioni stesse si inseriscono in un sistema normativo unitario, in
cui sono presenti altre componenti di illegittimità costituzionale -
anche esse facenti capo all'art. 41 Cost. -, le quali, appunto per
l'unitarietà del sistema, non possono non importare l'illegittimità
totale di esso, e non possono, quindi, non travolgere - in attesa che
vengano emanate, in proposito, nuove norme in consonanza con l'ordine
costituzionale - anche le disposizioni relative al vincolo e
all'ammasso.
Gli elementi di incostituzionalità, che, con riferimento alle
questioni sollevate con le ordinanze che hanno promosso il presente
giudizio - e in particolare a quella della mancanza di una
legittimazione del sistema dell'ammasso da parte dei commi secondo e
terzo dell'art. 41 Cost. -, la Corte ravvisa nel sistema in vigore,
sono rappresentati essenzialmente dalla inosservanza del principio
della riserva di legge (e cioè dalla mancanza di una sufficiente
disciplina ad opera del potere legislativo) in ordine ai criteri per la
classificazione e la determinazione dei prezzi delle singole qualità
di risone conferite all'ammasso, nonché in ordine ai criteri per la
distribuzione del prodotto ammassato. Mancano, infatti, in materia
disposizioni legislative dotate di adeguata portata specificativa, sì
da far considerare soddisfatta, alla stregua della giurisprudenza della
Corte (formatasi a partire dalla sentenza n. 4 del 1957, e della quale
costituisce la più recente espressione la sentenza n. 35 del 1961),
la garanzia della riserva di legge.
Per quanto riguarda i criteri per la classificazione delle singole
qualità di risone e la determinazione dei relativi prezzi - criteri
indispensabili per integrare la disciplina del rapporto necessario tra
soggetti ammassanti ed ente ammassatore -, l'art. 17 del decr. legisl.
30 maggio 1947, n. 439 - posto che si applichi anche al risone (oltre
che agli altri cereali per i quali al tempo della sua emanazione era
previsto l'ammasso) - li rimette alla discrezionalità assoluta
dell'Autorità amministrativa, disponendo che "i prodotti conferiti
sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti, per ciascun
prodotto, dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste", aggiungendosi semplicemente che i
prezzi delle tabelle "sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e
mercantile, per merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al
più vicino centro di raccolta, tela da rendere". Né il quinto comma
dell'art. 2 del decreto - legge 12 ottobre 1939, n.1682, che in
precedenza regolava la materia con esclusivo riguardo al risone,
fissava alcun confine alla discrezionalità della pubblica
Amministrazione, limitandosi a statuire che "l'apprezzamento delle
caratteristiche dei risoni conferiti all'ammasso sarà regolato secondo
norme stabilite, d'accordo, tra il settore cerealicoltura (dell'allora
esistente Confederazione nazionale dei consorzi provinciali tra i
produttori dell'agricoltura) e l'Ente nazionale risi, con
l'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle
corporazioni".
Per quanto, poi, riguarda la distribuzione del prodotto ammassato,
l'art. 19 del decr. legisl. 30 maggio 1947, n. 439, la confida nel modo
più pieno e più libero all'Ente nazionale risi "d'intesa con le
associazioni industriali di categoria", omettendo qualsiasi indicazione
di criteri e garanzie, tanto in ordine all'assegnazione del risone agli
stabilimenti industriali, quanto in ordine alla scelta dei mercati
interni ed esteri del prodotto finito, alle condizioni di vendita,
all'assegnazione ai commercianti interessati: indicazioni
indubbiamente indispensabili al fine di evitare che il sistema
dell'ammasso obbligatorio a gestione pubblica si risolva nella
possibilità che la pubblica Amministrazione venga a incidere di fatto,
a suo arbitrio (e perciò in contrasto col principio della riserva di
legge), sulla libertà economica degli operatori dei settori della
trasformazione della materia prima assoggettata all'ammasso e dello
smercio del prodotto finito, e perfino nella possibilità che
l'Amministrazione venga a escludere dal mercato gli uni e gli altri, o
singoli esponenti delle rispettive categorie, senza alcuna garanzia.
Si aggiunga che la normazione a mezzo di legge delle modalità
relative alla distribuzione del prodotto ammassato è tanto più
indispensabile, in quanto la mancanza di essa è suscettibile di render
possibile la realizzazione a opera della pubblica Amministrazione di
sistemi monopolistici nei settori dell'industria e del commercio, fuori
delle ipotesi e delle condizioni volute dall'articolo 43 della
Costituzione.
6. - Né la Corte ritiene di ravvisare, in ordine al punto in
esame, una garanzia sufficiente nel fatto che lo statuto dell'Ente
nazionale risi - recentemente approvato con decreto ministeriale 28
giugno 1961 (Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1961, n. 179), evidentemente
nell'intento di por fine a una gestione commissariale resa necessaria
dal superamento del preesistente sistema di formazione degli organi
ordinari, e che si perpetua dalla fine della guerra - prevede all'art.
5 un Consiglio di amministrazione (di nomina ministeriale), nel quale,
accanto a tredici risicoltori, a un rappresentante dei proprietari di
fondi rustici dati in locazione, a due tecnici agricoli e a due
rappresentanti dei lavoratori non meglio identificati, siedono sei
industriali risieri e tre commercianti di riso. A parte ogni altra
considerazione (non indispensabile in questa occasione), e in
particolare circa la sufficienza del dosaggio delle categorie
"rappresentate" dai componenti dell'amministrazione dell'Ente a far
fronte alla garanzia di cui si è detto, basta, infatti, a far negare
qualsiasi valore garantistico al riferito precetto statutario, il fatto
che, lungi dall'essere stato adottato in osservanza di una norma
legislativa, esso è stato adottato per libera iniziativa
dell'amministrazione (sull'evidente presupposto del superamento
dell'art. 2 decr. legge 2 ottobre 1931, n. 1237, nel testo sostituito
dall'art. 1 decr. legge 12 ottobre 1939, n. 1682, al testo già
modificato con decr. legge 11 agosto 1933, n. 1183), con la
conseguenza di essere liberamente revocabile dalla stessa
amministrazione.
7. - Siccome il congegno giuridico dell'ammasso è un sistema
unitario, il quale rimarrebbe mutilo una volta privato della attuale
rudimentale e illegittima normativa relativa alle modalità di
classificazione, apprezzamento e assegnazione del prodotto ammassato -
modalità inerenti tutte alla funzionalità e agli obbiettivi del
sistema, del quale costituiscono essenziali elementi di struttura - è
chiaro che il riconoscimento dell'illegittimità delle disposizioni
relative a tali modalità non può non condurre - nonostante il
riconoscimento della legittimità in sé dell'istituto dell'ammasso -
alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero
sistema, e, quindi, di tutte le disposizioni che attualmente lo
regolano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i due giudizi indicati in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art.
41 della Costituzione:
- dell'art. 19 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439,
ratificato con legge 11 febbraio 1952, n. 69, recante "norme per il
conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del
risone ai granai del popolo";
Di tutte le altre disposizioni dell'anzidetto decreto legislativo,
così come ratificate e modificate dalla ricordata legge, per la parte
in cui si riferiscono al vincolo e all'ammasso del risone.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI
- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA
- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte