Sentenza n. 5/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1970 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
27 maggio 1968 dal pretore di Camposampiero nel procedimento per
incidente di esecuzione sollevato da Zanetto Giuseppe, iscritta al n.
128 del registro ordinanze 1968 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento relativo all'incidente di
esecuzione proposto con dichiarazione del 22 aprile 1968 dal detenuto
Zanetto Giuseppe, il pretore di Camposampiero, con ordinanza emessa il
27 maggio 1968, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, capoverso, del
codice di procedura penale, con riferimento agli artt. 3, comma primo,
e 24, comma secondo, della Costituzione.
La norma impugnata accorda al condannato, che sia detenuto in luogo
diverso da quello in cui risiede il giudice dell'incidente, solo il
diritto di essere sentito dal giudice di sorveglianza o dal pretore del
luogo in cui è detenuto; ma non anche il diritto di intervenire
personalmente nella trattazione dell'incidente medesimo.
Osserva il pretore che, alla stregua di tale disposizione, dovrebbe
essere disattesa l'istanza dello Zanetto, il quale, detenuto in un
primo tempo nelle carceri giudiziarie di Milano e poi in quelle di
Genova, aveva richiesto, dopo essere stato sentito dal pretore di
Milano, di presenziare alla discussione dell'incidente da lui proposto.
Per altro, ad avviso del pretore di Camposampiero, si pone
preliminarmente il problema della illegittimità costituzionale
dell'art. 630, capoverso, del codice di procedura penale, dalla cui
soluzione - evidentemente rilevante nel procedimento in esame -,
dipende rispettivamente la possibilità o meno per l'interessato di
presenziare alla trattazione dell'incidente di esecuzione.
Secondo il giudice a quo la norma impugnata sembra affetta da
illegittimità costituzionale sotto un duplice profilo: nei confronti
dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, essa opererebbe una
disparità di trattamento non solo tra il cittadino detenuto e quello
non detenuto, ma tra gli stessi cittadini detenuti; e rispetto all'art.
24, comma secondo, porrebbe una limitazione al diritto di difesa in
quanto il detenuto, sebbene abbia il diritto di essere udito dal
giudice di sorveglianza e dal pretore del luogo in cui egli si trova,
non avrebbe però la possibilità di essere udito dal suo giudice
naturale, quello che nei suoi confronti dovrà emettere il
provvedimento giurisdizionale che definisce l'incidente.
Sia la disparità di trattamento che la limitazione del diritto di
difesa non potrebbero giustificarsi in sede di incidenti di esecuzione
sulla base di una mera circostanza spaziale (estranea del resto alla
volontà dell'interessato); circostanza che è esclusa nella fase del
procedimento di cognizione e che, anche nella fase istruttoria, non
impedisce all'imputato, ancorché detenuto, di presentarsi a rendere le
proprie dichiarazioni al giudice competente, nonostante la facoltà di
delega attribuita a quest'ultimo dalla legge.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31
agosto 1968.
2. - Con atto di intervento e deduzioni del 23 luglio 1968, si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale chiede sia
dichiarata infondata la questione di illegittimità costituzionale
proposta dal pretore di Camposampiero.
Secondo l'Avvocatura, le norme processuali relative agli incidenti
di esecuzione tutelerebbero ampiamente il diritto di difesa,
assicurando il contraddittorio tra le parti del rapporto giuridico
processuale esecutivo: in particolare, esse impongono, a pena di
nullità, l'obbligo di comunicare il giorno fissato per la decisione
dell'incidente, accordano al condannato la facoltà di farsi udire
personalmente o a mezzo del difensore e di presentare memorie,
direttamente o a mezzo di questo ultimo. Anche nel caso in cui il
condannato sia detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il
giudice degli incidenti, l'interessato può esporre al giudice di
sorveglianza o al pretore le sue difese, può presentare le memorie e
può munirsi di un difensore.
La mancata presenza del condannato alla trattazione dell'incidente
non inciderebbe perciò sulle concrete possibilità di difesa, ove si
tenga conto della natura e del particolare svolgimento della procedura
incidentale, nella quale - a differenza della procedura dibattimentale
- la questione da risolvere è già cristallizzata e le posizioni delle
parti sono chiaramente delineate e reciprocamente conosciute.
Se quindi al condannato detenuto in luogo diverso da quello in cui
risiede il giudice degli incidenti sono assicurate le stesse garanzie e
le stesse possibilità difensive di tutti gli altri condannati, deve
ritenersi, secondo l'Avvocatura, che neppure sussista tra di essi la
disparità di trattamento denunciata dal pretore di Camposampiero. Considerato in diritto :
1.- Il pretore di Camposampiero ritiene che nel procedimento per
incidenti di esecuzione, regolato negli artt. 628 a 632 del codice di
procedura penale, al condannato che sia detenuto in luogo diverso da
quello in cui ha sede il giudice avanti al quale si svolge l'incidente,
sia fatto dalla legge un trattamento che lede il suo diritto di difesa
e la condizione di eguaglianza. E ciò in quanto l'art. 630, col
prescrivere che egli possa essere sentito soltanto dal giudice di
sorveglianza o dal pretore del luogo ove è detenuto, non consente che
possa essere ascoltato personalmente dal giudice competente a conoscere
dell'incidente, così come è invece previsto per la parte libera e per
quella che sia detenuta nella stessa sede. Dal che il giudice a quo
deduce che l'art. 630, nella parte citata, sarebbe in contrasto con
l'art. 24, comma secondo, e con l'art. 3, comma primo, della
Costituzione.
La questione come sopra proposta è da ritenersi non fondata.
2.- Negli incidenti di esecuzione il condannato riceve dalla
cancelleria del giudice competente, e con preavviso di almeno cinque
giorni, comunicazione della data fissata per la deliberazione
dell'incidente ed ha facoltà di provvedere alla sua difesa in uno dei
seguenti modi: comparendo personalmente, assistito o no dal difensore,
comparendo a mezzo del difensore, presentando memorie sia di persona
sia a mezzo del difensore.
Questa così vasta possibilità di difese orali e scritte subisce
una appena apprezzabile modificazione qualora il condannato che è
parte nell'incidente, è detenuto in luogo diverso da quello ove ha
sede l'ufficio del giudice competente. In tal caso il giudice, invece
di ascoltarlo di persona, commette l'incarico di ascoltarlo al giudice
di sorveglianza o al pretore del luogo ove egli è detenuto. Ma è
ovvio che, anche in tal caso, il condannato oltre ad essere pur sempre
sentito, benché per rogatoria, seguita a usufruire delle altre
possibilità offertegli dalla legge, circa la comparizione a mezzo del
difensore e la presentazione di memorie, sottoscritte da lui stesso o
dal suo difensore.
Le sue possibilità di difesa rimangono quindi integre, senza che
un'apprezzabile variazione la tutela di quel diritto possa ritenersi
subisca dalla circostanza che l'audizione di lui non viene effettuata a
mezzo dello stesso giudice che provvede poi alla decisione
dell'incidente.
In questo tipo di procedimento, alla parte privata condannata, la
comparizione di persona è consentita per un fine diverso da quello per
cui l'imputato è convocato avanti al giudice dell'istruzione o del
giudizio, e che è un fine, almeno in parte, volto all'acquisizione di
elementi probatori. Nell'incidente di esecuzione invece la comparizione
personale, per altro facoltativa, del condannato rappresenta soltanto
un mezzo di difesa a lui offerto, congiunto ai vari altri mezzi di
difesa orali e scritti a lui spettanti.
Non può quindi scorgersi nessuna compressione di quel diritto in
una comparizione personale che avviene per il tramite di un altro
giudice. E ciò particolarmente se si tenga conto del carattere del
procedimento, che è ristretto a questioni ordinariamente di solo
diritto, ben circoscritte e determinate.
È quindi da escludersi la lamentata violazione dell'art. 24,
comma secondo, della Costituzione.
3. - Quanto alla pur dedotta violazione dell'art. 3, comma primo,
relativa alla condizione di eguaglianza, deve innanzi tutto osservarsi
che se l'audizione del condannato, fatta a mezzo di altro giudice, non
menoma la sua possibilità di difesa, nessun rilievo può attribuirsi
alla diversità di trattamento che è riservata al condannato il quale
sconta la pena in altra sede ed è ascoltato nel modo anzidetto,
rispetto a quella del libero, o del condannato che sconta la pena nello
stesso luogo ove ha sede l'ufficio' del giudice ed è da questo
ascoltato di persona.
Ma quand'anche questa differenza, appena ravvisabile, dei due modi
previsti per la comparizione del condannato, secondo che egli si trovi
fuori della sede o nella stessa sede del giudice dell'incidente,
potesse avere sul piano giuridico un qualche rilievo, è ovvio che tale
differenza non sarebbe irrazionale. Il legislatore ha giustamente
ritenute prevalenti in senso ostativo le difficoltà pratiche che un
trasporto in stato di detenzione presenta, di fronte alla irrilevanza
che il beneficio di essere ascoltato di persona dal giudice competente
a decidere rappresenta per il detenuto, garantito nella sua difesa,
dagli altri mezzi a lui offerti dalla legge.
Anche la questione sollevata in rapporto all'art. 3, comma primo,
deve pertanto dichiararsi non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 630, comma secondo, del codice di procedura penale, sollevata
con ordinanza del 27 maggio 1968 dal pretore di Camposampiero, in
riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3, comma primo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte