Sentenza n. 5/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e
6 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno), promosso con ricorso della Regione degli
Abruzzi, notificato il 2 ottobre 1970, depositato in cancelleria il 10
successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1970.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice
relatore Costantino Mortati;
uditi l'avv. Pietro Tranquilli-Leali, per la Regione degli Abruzzi,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il
2 ottobre 1970, la Giunta regionale d'Abruzzo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, 3, 5 e 6
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, i quali prevedono la formulazione
da parte del Comitato di ministri per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e l'approvazione da parte del Comitato interministeriale
per la programmazione economica dei piani pluriennali di coordinamento,
deducendo che, trattandosi di interventi che possono riguardare materie
di competenza regionale, tali norme violano gli artt. 5, 115, 118 e 119
della Costituzione.
Precisamente, la lesione della competenza regionale risulterebbe,
da un lato, dal fatto che le norme impugnate disciplinano, senza un
effettivo intervento delle Regioni ed anche con riferimento ad epoca
successiva alla loro istituzione, materie ad esse riservate dall'art.
117 della Costituzione, e, dall'altro lato, dal fatto che esse
attribuiscono ad organi statali il potere di predisporre ed attuare,
con diretti interventi finanziari, i "piani pluriennali per il
coordinamento degli interventi" in materie riservate alle Regioni
(quali l'agricoltura, l'industria, il turismo e l'industria
alberghiera, l'assistenza sanitaria ed ospedaliera,
l'approvvigionamento idrico, l'artigianato, la pesca, ecc.), invadendo
la sfera propria della Regione, sia sotto il profilo della competenza
legislativa ed amministrativa, sia per ciò che concerne l'autonomia
finanziaria.
Conseguentemente, sarebbero altresì incostituzionali, per quanto
di ragione, i successivi articoli della parte prima del testo unico che
contemplano gli interventi nelle singole materie di competenza della
Regione.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale, nell'atto depositato il 21 ottobre 1970, eccepisce
innanzi tutto la tardività del ricorso per essere stato notificato
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione della legge impugnata e,
per negare valore alla prevista obiezione secondo la quale le Regioni
non potevano esercitare il potere di ricorso prima che i loro organi
fossero costituiti, trae argomento dalla II disposizione transitoria
della legge n. 87 del 1953, che spostò il termine per i ricorsi che
avrebbero potuto venir proposti prima che la Corte costituzionale
cominciasse a funzionare, che dimostrerebbe, sulla base del principio
ubi lex voluit dixit, l'infondatezza dell'obiezione stessa.
L'impugnabilità delle leggi ordinarie, in relazione alle quali il
termine decorrente dalla loro pubblicazione sia decorso, sarebbe
altresì da escludere ragionando in base alla VIII e IX disposizione
transitoria della Costituzione, alla stregua dell'interpretazione che
ne ha dato la sentenza n. 52 del 1969, per effetto delle quali la
Repubblica deve adeguare le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali entro tre anni dall'istituzione delle Regioni.
Nel merito la difesa dello Stato conclude per l'infondatezza della
questione osservando (con richiamo alla sentenza di questa Corte n. 4
del 1964) che la potestà pianificatrice dello Stato trova la sua
radice costituzionale nell'art. 41 della Costituzione, che deve valere
tanto per i privati che per gli enti pubblici.
All'esigenza di coordinare le competenze regionali con quelle
statali negli specifici settori interessati al piano deve farsi fronte,
d'altronde, mediante il "concorso" o l'"intesa" delle Regioni, come
previsto anche dalle disposizioni impugnate.
L'intervento programmatico finanziario dello Stato - il quale non
esclude l'apporto determinante della Regione - funge da volano delle
iniziative delle varie Regioni, allo scopo di eliminare gli squilibri
che potrebbero determinarsi fra Regioni "ricche" e Regioni "povere",
realizzando una effettiva parità di trattamento nelle condizioni
socio-economiche dei cittadini.
La difesa dello Stato conclude perciò che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o comunque infondato e queste conclusioni
riafferma nella memoria depositata il 28 gennaio 1971, nella quale
deduce altresì che, secondo l'art. 2, primo comma, del testo unico
impugnato, i piani pluriennali per il coordinamento degli interventi
costituiscono attuazione del programma economico nazionale, con
conseguente loro "statalità" e loro efficacia anche oltre il termine
iniziale dell'attività legislativa ed amministrativa delle Regioni.
Circa la "statalità" dei piani, l'Avvocatura generale dello Stato
ricorda che la potestà legislativa ed amministrativa attribuita alle
Regioni incontra, oltre che il limite degli interessi nazionali, anche
quello delle riforme economico-sociali della Repubblica, uno dei
cardini delle quali dev'essere considerata la politica
meridionalistica, e che d'altra parte tale "statalità" non è
esclusiva, ma prevede l'inserimento responsabile delle Regioni nella
fase procedimentale della elaborazione dei piani, mediante la
partecipazione dei Presidenti delle rispettive Giunte (art. 3).
In questo contesto, conclude la difesa dello Stato, trova razionale
- e costituzionale - giustificazione la strutturazione degli organi
politici di pianificazione articolata sul Comitato dei ministri o,
secondo le più recenti deliberazioni, sul Comitato interministeriale
per la programmazione economica. Considerato in diritto :
1. - Dev'essere respinta l'eccezione di inammissibilità, sollevata
in via pregiudiziale dall'Avvocatura generale dello Stato, fatta
discendere dall'asserita tardività della proposizione del ricorso
della Giunta regionale d'Abruzzo. Ciò per i motivi svolti nella
sentenza n. 39 del 1971, in base ai quali è da ritenere che il termine
per le impugnative promosse dalle Giunte delle Regioni a statuto
ordinario, di nuova costituzione, non può decorrere da data anteriore
a quella in cui i detti organi sono divenuti capaci di agire a tutela
degli interessi dell'ente.
Così computato, il termine dei 30 giorni stabilito dall'art. 2
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, risulta nella specie
rispettato.
2. - Una diversa ragione di inammissibilità deve invece farsi
valere per quanto riguarda il merito. Infatti le doglianze che si
muovono contro gli artt. 2, 3, 5 e 6 del t.u. approvato con d.P.R. 30
giugno 1967, n. 1523, per l'asserita lesione da essi recata alle
competenze legislative regionali, garantite dall'art. 117 della
Costituzione, nonché all'autonomia finanziaria sancita con l'art. 119,
non possono essere prese in considerazione, dato che ancora non si sono
realizzati i presupposti richiesti per l'esercizio delle competenze
stesse, quali previsti dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
nel testo modificato dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
che rendono necessario, o un apposito atto di trasferimento alle
Regioni delle funzioni già esercitate dallo Stato, nonché il
passaggio nei ruoli regionali del personale statale che le assolveva,
oppure, in mancanza di tali adempimenti, l'avvenuto decorso di un
biennio dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi
richiamate.
Non essendosi ancora realizzati tali presupposti, e permanendo
pertanto temporaneamente nello Stato la potestà di disporre in ordine
alle materie di cui è contestazione, la Regione non ha veste per
rivendicarle a sé e pretenderne l'esercizio, secondo ha già statuito
la Corte in analoghi casi con le sentenze n. 119,120, 121 del 1971.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata l'eccezione di inammissibilità per
tardività della presentazione del ricorso;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, proposta nel ricorso in epigrafe, con
riferimento agli artt. 5, 115, 118, 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte