Sentenza n. 5/1980
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/01/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 865/1971
- art. 14legge 10/1977
- art. 19legge 10/1977
- art. 20legge 865/1971
citata
- art. 20legge 10/1977
- art. 4legge 247/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e succ. modif. di cui agli artt.
14 e 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di
determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione),
promosso con ordinanze emesse il 18 marzo 1977 dalla Corte d'Appello di
Bologna, il 29 giugno 1977 e il 4 aprile 1978 dalla Corte d'Appello di
Potenza, il 19 maggio 1978 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 2
giugno 1978 dalla Corte d'Appello di Lecce, il 20 dicembre 1977 dal
Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, il 26 maggio
1978 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 30 giugno 1978 dalla Corte
d'Appello di Trieste (n. 8 ordinanze), il 30 giugno e il 5 maggio 1978
dalla Corte d'Appello di Torino, il 13 ottobre 1978 dalla Corte
d'Appello di Trieste, il 2 giugno 1978 dalla Corte d'Appello di Palermo
e il 27 ottobre 1978 dalla Corte di Appello di Torino, iscritte ai nn.
232 e 495 del registro ordinanze 1977; 358, 489, 501, 515, 562, 555,
556, 563, 580, 581, 582, 583, 584, 619, 632, 635 e 688 del registro
ordinanze 1978, e 14 del registro ordinanze 1979, e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 169 e 347 rispettivamente del
22 giugno e del 21 dicembre 1977; 285 dell'11 ottobre 1978; 10, 17, 31,
38, 45, 52, 66 e 80, rispettivamente del 10, 17 e 31 gennaio 1979, del
7, 14 e 21 febbraio 1979 e del 7 e 21 marzo 1979.
Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia - Romagna,
della Società Mineraria Senna, di Francescina Bruno ed altri, di
Komjanc Giuseppe ed altra, di Micheletto Sacerdote Amalia e del
Ministero dei LL.PP., nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
uditi gli avvocati Paolo Barile per la Società Mineraria Senna,
Gaetano Guerra per Micheletto Sacerdote Amalia, e Alberto Predieri per
la Regione Emilia - Romagna e il sostituto avvocato generale dello
Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 18 marzo 1977 (Reg. ord. n. 232 del
1977) emessa nel corso del procedimento civile promosso da Licia
Fascioli e Agenore Ferretti nei confronti del Comune di Riccione ed
avente per oggetto l'opposizione alla stima dell'indennità di
esproprio di due lotti di terreno situati nel centro di Riccione, la
Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento agli artt. 3 e 42,
terzo comma, della Costituzione.
In ordine alla rilevanza della proposta questione si osserva che la
disposizione denunziata, la quale ha parzialmente modificato il
contenuto dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è
applicabile - in forza dell'art. 19 della citata legge n. 10 del 1977 -
anche ai procedimenti in corso quando, come nel caso di specie, la
liquidazione dell'indennità non è divenuta definitiva.
Circa la non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che la
norma impugnata, non diversamente dall'art. 16 legge 22 ottobre 1971,
n. 865 nella sua formulazione originaria, fa riferimento, per la
determinazione della indennità, ad una caratteristica (valore
agricolo) estranea al bene da espropriare, che è destinato ad
insediamenti edilizi e non ha alcuna relazione con le opere di coltura
agricola praticate nella regione agraria. Applicando il criterio in
essa enunciato potrebbe quindi pervenirsi alla determinazione di
indennizzi irrisori, in contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost., il
quale, pur non assicurando un indennizzo equivalente al valore del bene
espropriato, garantirebbe tuttavia "un ristoro non puramente simbolico
del pregiudizio economico risultante dalla espropriazione, ma serio,
adeguato, congruo, equo e rispondente al massimo contributo che possa
essere corrisposto nel contemperamento dell'interesse privato con
l'interesse pubblico"
Il criterio enunciato nel citato art. 14, essendo collegato al tipo
di coltura agraria praticato nella singola regione agraria potrebbe
portare a stabilire per terreni in eguale situazione indennizzi diversi
(e, precisamente, più elevati per quelli situati in città rientranti
in zone agricole pregiate e di molto inferiori per quelli situati in
città compresi in zone agricole non pregiate ma di alto interesse
urbanistico o turistico), in violazione di quanto stabilito dall'art.
3, comma primo, della Costituzione.
Nell'ordinanza si assume, infine, che una violazione del principio
di eguaglianza è ravvisabile anche sotto altro profilo, per
l'irrazionale disparità di trattamento tra proprietari di aree
edificabili colpiti da provvedimenti di espropriazione e quelli di aree
aventi le stesse caratteristiche e site nella stessa zona, quali possono
disporne in regime di libera contrattazione.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto del 12 luglio 1977, le cui conclusioni si precisano nella
richiesta di una declaratoria di non fondatezza della questione
sollevata.
L'Avvocatura contesta, anzitutto, che criteri fissati nella norma
denunziata conducano alla determinazione di un indennizzo meramente
"simbolico" e, come tale, non rispondente al principio sancito
nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Per le aree esterne al centro edificato non potrebbe infatti
considerarsi come irrisorio e simbolico un indennizzo pari al valore
agricolo effettivo del suolo e, cioè, un indennizzo che tiene conto di
tutte le componenti che concorrono a determinare il valore del bene con
la sola eccezione della rendita parassitaria, costituita dal carattere
di edificabilità del suolo, carattere che, per giunta, non è insito
nel suolo ma viene a questo conferito dalla competente autorità o con
l'inserimento nel piano regolatore.
Per gli espropri di aree situate all'interno di centri abitati
andrebbe poi considerato che l'indennità, pur essendo commisurata al
valore agricolo del suolo deve poi essere moltiplicata per coefficienti
previsti dalla legge quali comportano maggiorazioni in rapporto alla
posizione urbana e territoriale delle aree e garantirebbero la
determinazione di indennizzi serii e ampiamente ristoratori.
Né vi sarebbe alcuna violazione del principio di uguaglianza, sia
perché i coefficienti moltiplicatori del valore base offrirebbero una
possibilità di manovra attraverso la quale sarebbe possibile
eliminare, in misura notevole, le denunziate disparità di trattamento,
sia perché comunque la diversa misura dell'indennità sarebbe
"razionalmente giustificabile in relazione alla diversa situazione di
fatto che si presenta nei vari casi".
2. - Con ordinanza in data 29 giugno 1977 (Reg. ord. n. 495/1977)
emessa nel giudizio promosso da Veneranda e Giuseppina Petrocelli
nonché da Anna, Giuseppina, Donata e Donato De Nittis nei confronti
del Presidente della Giunta regionale della Basilicata e la Cooperativa
Edilizia Nuova Camarda al fine di ottenere la revisione della
determinazione dell'indennità di esproprio di due lotti di terreno in
località Difesa S. Donato dell'Agro di Bernalda, la Corte d'Appello
di Potenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, in riferimento agli artt. 3
e 42, terzo comma, della Costituzione
Nell'ordinanza si osserva che "le modificazioni introdotte dalla
legge sopravvenuta non hanno, sostanzialmente, inciso sui criteri
normativi fondamentali previsti dall'art. 16 della citata legge n. 865
per la determinazione della indennità" in quanto, nonostante
l'attribuzione a speciali Commissioni provinciali della competenza,
già demandata all'Ufficio tecnico erariale, di determinare il valore
agricolo medio dei terreni, e la maggiorazione dei coefficienti per la
determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri
edificati, "il sistema è rimasto inalterato negli aspetti essenziali,
corrispondenti ai suoi basilari principi informatori, né, d'altro
lato, il valore di mercato dei suoli risulta avere subito modificazioni
in dipendenza della nuova configurazione ora impressa alla facoltà di
edificare e dei ben più gravosi oneri cui si è subordinato il suo
esercizio". Sicché la norma denunziata non si sottrarrebbe agli stessi
dubbi già espressi con riferimento al testo originario dell'art. 16
della legge n. 865 del 1971.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di deduzioni in data 22 settembre 1977, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata.
A sostegno di tali conclusioni si osserva, da parte
dell'Avvocatura, che, contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza
di rimessione, l'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 è stato
profondamente modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n.
10.
Invero, con quest'ultima disposizione, pur tenendosi fermo il
principio della non indennizzabilità di un qualunque ipotizzabile
valore edificatorio del suolo espropriato, si è proceduto:
- alla sostituzione dell'ufficio (U.T.E.) che deve determinare gli
indennizzi per espropriazione di aree agricole, con l'istituzione di
commissioni che provvederanno tanto per le espropriazioni regionali che
per quelle statali;
- alla modificazione del modo di calcolare gli indennizzi per le
aree non agricole nei centri edificati;
- alla abolizione della distinzione fra aree delimitate come
centri edificati e quelle comprese nei centri storici;
- alla abolizione della normativa delle aree espropriate comprese
nei centri storici;
- alla estensione delle norme sull'occupazione di urgenza alle
occupazioni da parte di organi statali.
In particolare, per quel che concerne le aree agricole, la nuova
legge avrebbe sostituito a quella che era stata ritenuta una
valutazione, agganciata a parametri predeterminati, un sistema
profondamente diverso, molto vicino se non identico a quello previsto
dalla legge sulla espropriazione per pubblica utilità.
Quanto poi alle aree ricadenti nei centri abitati, la regola
fondamentale della normativa generale delle espropriazioni - e cioè
che il valore di cui deve tenersi conto è quello agricolo medio senza
tener conto della utilizzabilità della area a scopi edificatori -
sarebbe in parte derogata con l'introduzione di coefficienti di
maggiorazione, ed applicando i quali, nell'ambito di una tipica
discrezionalità tecnica, le speciali Commissioni potranno ovviare a
tutti gli inconvenienti prospettati nell'ordinanza di rimessione.
3. - In termini sostanzialmente identici la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 è stata sollevata:
a) dalla stessa Corte d'Appello di Potenza con ordinanza emessa il
4 aprile 1978 (Reg. ord. n. 358 del 1978) nel corso del procedimento
civile promosso da De Robertis Domenico - in proprio e quale
procuratore speciale di De Robertis Maria Rita e De Robertis Domenico -
nei confronti dello I.A.C.P. di Matera, riguardante l'opposizione alla
stima dell'U.T.E. di Matera che aveva determinato l'indennità di
espropriazione di un terreno, di proprietà degli attori, sito nel
Comune di Matera, in località Serra Rifusa.
Anche in tale giudizio interveniva il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo - con argomentazioni pienamente coincidenti con quelle
contenute nell'atto di intervento del 22 settembre 1977, relativo alla
causa promossa dalla Corte d'Appello di Potenza con l'ordinanza n. 495
del 1977 (sopra al n. 2) - che la questione fosse dichiarata non
fondata;
b) dalla Corte d'Appello di Firenze con ordinanza emessa il 19
maggio 1978 nel corso di giudizi riuniti promossi da Lorini Abramo in
opposizione alle stime dell'U.T.E. di Firenze, che aveva determinato
l'indennizzo per l'esproprio di tre lotti di terreno siti nell'Agro del
Comune di Borgo S. Lorenzo.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. L'atto
di intervento è assolutamente identico a quello relativo alla causa
promossa dalla Corte d'Appello di Bologna con l'ordinanza n. 232 del
1977 (sopra al n. 1);
c) dalla Corte d'Appello di Firenze con ordinanza in data 26 maggio
1978 (Reg. ord. n. 562 del 1978), emessa nel corso del giudizio civile
promosso dalla S.p.A. Mineraria Senna contro la determinazione
dell'indennità di esproprio di terreni siti in agro del Comune di
Abbadia S. Salvatore.
Nel giudizio si è costituita la S.p.A. Mineraria Senna, deducendo
che criteri stabiliti dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 sono
sostanzialmente identici - non ostante alcuni correttivi - a quelli
già fissati nell'art. 16 della legge n. 865 del 1971 e danno luogo
agli stessi inconvenienti che essi presentavano (irrisorietà
dell'indennizzo e disparità di trattamento tra singoli espropriati).
È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata. L'atto di intervento è
assolutamente identico a quello relativo alla causa promossa dalla
Corte d'Appello di Bologna con l'ordinanza n. 232 del 1977 (retro al n.
1);
d) dalla Corte d'Appello di Lecce con ordinanza emessa il 2 giugno
1978 nel corso del giudizio promosso dall'Avvocato Pietro Lecciso,
nella qualità di curatore del fallimento di Foscarini Arturo, nei
confronti del Comune di Lecce ed avente ad oggetto l'opposizione alla
stima dell'indennità di espropriazione di un lotto di terreno, incluso
nell'attivo fallimentare e situato nel centro abitato del Comune di
Lecce.
Con la stessa ordinanza è stata dichiarata, rilevante e non
manifestamente infondata, sempre in riferimento agli artt. 3 e 42,
terzo comma, della Costituzione e sempre in base alle stesse
considerazioni già sintetizzate ai nn. 1 e 2 della presente narrativa,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n.
10 del 1977, più volte ricordata, nella parte in cui rende applicabili
criteri stabiliti dal citato art. 14 della legge n. 10 del 1977 anche
alle espropriazioni in corso, sempre che l'indennità non sia già
stata definitivamente accertata al momento dell'entrata in vigore della
legge in questione.
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate
sulla base di deduzioni in tutto identiche a quelle dell'atto di
intervento relativo al giudizio promosso dalla Corte d'Appello di
Potenza con l'ordinanza n. 495 del 1977 (retro al n. 2);
e) dal Tribunale regionale amministrativo per l'Emilia-Romagna con
ordinanza emessa il 2O dicembre 1977 (ma pervenuta a questa Corte
soltanto il 6 settembre 1978) sul giudizio promosso da Bettelli
Ernesto, Ester e Maria per impugnare la legittimità, formale e
sostanziale, del decreto con il quale l'Assessore all'assetto del
territorio della Regione Emilia- Romagna aveva disposto, a favore del
Comune di Vignola, l'esproprio di un terreno di proprietà dei
ricorrenti.
Nel giudizio si è costituita la Regione Emilia- Romagna chiedendo
che la questione sia dichiarata irrilevante o, comunque, non fondata.
È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
di intervento del 14 luglio 1978, le cui conclusioni si precisano nella
richiesta di non fondatezza della questione sollevata con argomenti in
tutto identici a quelli contenuti nell'atto di intervento relativo al
giudizio promosso dalla Corte d'Appello di Lecce con l'ordinanza n. 495
del 1977 (retro al n. 2);
f) con nove ordinanze emesse il 30 giugno e il 13 ottobre 1978
dalla Corte d'Appello di Trieste nel corso di giudizi di opposizione
alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione promossi
dai proprietari delle aree espropriate (Reg. ord. n. 555, 556,
563,580-584 e 635 del 1978).
In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata con
deduzioni del tutto identiche a quelle contenute nell'atto di
intervento relativo alla causa promossa dalla Corte d'Appello di
Potenza con l'ordinanza n. 495 del 1977.
Nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 581, 582 e 583 del 1978 si
sono costituite anche le parti private, proprietarie dei beni
espropriati, le quali - riportandosi a quanto dedotto nelle ordinanze
di rimessione - chiedono, invece, che la Corte dichiari
l'illegittimità della norma denunziata;
g) con due ordinanze emesse il 5 maggio e il 27 ottobre 1978 (Reg.
ord. nn. 632 del 1978 e 14 del 1979) dalla Corte d'Appello di Torino
nel corso di giudizi di opposizione alla stima di indennità di
esproprio.
In entrambi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che le sollevate questioni siano dichiarate non
fondate, con atti di intervento il cui contenuto è identico a quello
relativo alla causa promossa dalla Corte d'Appello di Potenza con
l'ordinanza n. 495 del 1977 (retro al n. 2).
4. - Con ordinanza in data 5 maggio 1978 (Reg. ord. n. 619 del
1978), emessa nel corso del giudizio di opposizione alla stima
dell'indennità di esproprio, promosso da Amalia Micheletto Sacerdote
nei confronti del Comune di Fossano, la Corte d'Appello di Torino ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971
come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, per
violazione dell'articolo 42, terzo comma, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo la mancata considerazione del carattere
edificatorio dell'area espropriata nelle ipotesi in cui la stessa, pur
essendo esterna al centro edificato, appare tuttavia chiaramente
destinata ad insediamenti edilizi, porterebbe alla determinazione di un
indennizzo non corrispondente al principio enunciato nella disposizione
della Costituzione sopra richiamata, il quale richiederebbe che esso
sia un sostitutivo della perdita del bene, sia pure non equivalente, e
che perciò debba essere riferito al valore effettivo del bene oggetto
di espropriazione.
Si è costituita in giudizio la signora Micheletto in Sacerdote,
con atto depositato il 28 luglio 1978.
Nel chiedere che la Corte dichiari l'illegittimità del citato art.
14, la difesa si riporta alle argomentazioni contenute nell'ordinanza
sottolineando (ma senza addurre elementi concreti di valutazione) che i
criteri enunciati nella disposizione impugnata condurrebbero alla
determinazione di un indennizzo assolutamente inadeguato.
È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, con
atto 7 novembre 1978, le cui conclusioni si precisano in una
declaratoria di non fondatezza della questione sollevata.
L'atto è identico a quello relativo alla causa promossa dalla
Corte d'Appello di Potenza con ordinanza n. 495 del 1977 (retro al n.
2).
5. - Infine, con ordinanza del 27 ottobre 1978 (Reg. ord. n. 688
del 1978), emanata nel corso del procedimento civile promosso da
Carmela Salomone nei confronti dell'A.N.A.S. ed avente ad oggetto, tra
l'altro, la determinazione delle indennità di occupazione e di
esproprio di un terreno che, occupato in un primo tempo in via
d'urgenza era stato successivamente espropriato ma dopo il decorso del
termine massimo previsto per l'occupazione, la Corte d'Appello di
Palermo ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,42, terzo comma e 53
della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli
artt. 16 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (nel nuovo testo
risultante dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e
dell'articolo unico della legge 27 giugno 1974, n. 247, nella parte in
cui estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nel titolo
secondo della già citata legge n. 865 del 1971 "a tutte le
espropriazioni comunque preordinate a qualsiasi tipo di opere o di
interventi da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni o di altri
enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali".
Secondo il giudice a quo, la previsione legislativa del potere di
espropriazione non contemplerebbe la possibilità di far gravare su di
un cittadino, in tutto od in parte, il costo del bene che l'Ente
pubblico intende acquisire o dell'opera pubblica che intende
istallarvi, ma soltanto la facoltà di far propria la cosa altrui
indennizzando l'espropriato per la perdita economica sofferta. Perciò
se l'indennizzo non corrispondesse al valore venale e reale del bene
espropriato, si avrebbe una ingiustificata ultrattività del potere di
espropriazione, per la quale il costo dell'opera di interesse pubblico
verrebbe in parte addossato, con una sorta di imposizione tributaria
straordinaria, individuale e non ragguagliata alla capacità
contributiva del soggetto, ad un cittadino determinato piuttosto che a
tutta la comunità interessata, in violazione dei principi sanciti
negli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Inoltre, l'art. 16 dianzi citato - ed il successivo art. 20 per le
occupazioni d'urgenza - statuendo che l'indennità va rapportata al
valore agricolo medio del terreno, fondato sulle colture agrarie
effettivamente praticate o zonali, moltiplicando per coefficienti
standardizzati, a seconda che si tratti di aree interne od esterne al
perimetro urbano, realizzerebbe un indennizzo che già in astratto, per
lo schematismo del calcolo, rifiuterebbe ogni adeguamento alla realtà
del singolo provvedimento ablativo ed alla concretezza del danno
economico e, così, precluderebbe sia la osservanza del principio posto
dall'art. 42 Cost., per la obiettiva individuazione del danno (da atto
lecito) da risarcire in concreto, sia (sotto un ulteriore profilo)
l'osservanza dell'art. 3 Cost., per la inevitabile disparità di
trattamento dei cittadini, in quanto l'approssimazione del valore,
così astrattamente calcolato, alla realtà dipenderebbe dal caso.
Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri.
6. - Nel termine previsto dall'art. 10 delle Norme integrative del
16 marzo 1956 sono state depositate memorie:
a) dall'Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio promosso
dalla Corte d'Appello di Bologna con ordinanza del 18 marzo 1977 (retro
al n. 1);
b) dalla difesa della Regione Emilia-Romagna, nel giudizio promosso
dal T.A.R. per l'Emilia- Romagna con ordinanza del 20 dicembre 1977
(retro al n. 3, e);
c) dalla difesa della S.p.A. Mineraria Senna, nel giudizio promosso
dalla Corte d'Appello di Firenze con ordinanza del 24 giugno 1978
(retro al n. 3, c);
d) dalla difesa di Amalia Micheletto Sacerdote, nel giudizio
promosso dalla Corte d'Appello di Torino con l'ordinanza del 30 giugno
1978 (retro al n. 4).
7. - L'Avvocatura dello Stato, integrando quanto già dedotto con
l'atto di costituzione in data 12 luglio 1977, sul quale si è già
riferito al n. 1, afferma, a sostegno della non fondatezza della
questione sollevata, che, poiché a seguito dell'entrata in vigore
della legge n. 10 del 1977, lo jus aedificandi non è più connaturato
al diritto di proprietà (essendo costituito dalla pubblica autorità
con gli strumenti urbanistici e la concessione edilizia), di esso non
potrà ovviamente tenersi conto ai fini della determinazione
dell'indennità di esproprio.
Analoghe considerazioni sono svolte nella memoria della difesa
della Regione Emilia - Romagna, nella quale si eccepisce anche,
preliminarmente, l'inammissibilità - per difetto di rilevanza - della
questione sollevata dal T.A.R. per l'Emilia - Romagna con l'ordinanza
del 20 dicembre 1977 sopra ricordata.
Secondo la difesa della S.p.A. Mineraria Senna l'art. 14 della
legge 28 gennaio 1977 va, invece, dichiarato costituzionalmente
illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della
Costituzione.
Nella memoria, che integra e sviluppa quanto già dedotto nell'atto
di costituzione del 29 luglio 1978 si afferma, in particolare, che la
disposizione denunziata configura un meccanismo di determinazione
suscettibile di portare a liquidazione di indennizzi non corrispondenti
ai requisiti stabiliti dall'articolo 42, terzo comma, della
Costituzione.
La difesa della signora Amalia Micheletto Sacerdote ribadisce,
infine, che, per quanto attiene alle aree esterne ai centri edificati
(e tale era quella cui si riferiva la stima impugnata nel giudizio di
merito) la nuova disciplina non si discosta dal contenuto dell'abrogato
art. 16 della legge n. 865 del 1971 e che, pertanto, non sono superati
dubbi di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3 e 42,
terzo comma, della Costituzione) che in relazione a quella erano stati
avanzati.
8. - Alla pubblica udienza l'Avvocatura dello Stato ed i patroni
delle parti private hanno insistito nelle richieste e nelle deduzioni
già formulate. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze innanzi indicate denunciano la illegittimità
costituzionale delle stesse disposizioni di legge, in base ad
argomentazioni sostanzialmente analoghe; relativi procedimenti vanno
pertanto riuniti per essere definiti con unica decisione.
2. - In relazione alla questione proposta dal T.A.R.
dell'Emilia-Romagna con ordinanza 2O dicembre 1977 (Reg. ord. n. 515
del 1979), la Regione interessata ha eccepito preliminarmente la
inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione stessa, in
quanto esulerebbe dalla competenza del giudice amministrativo la
controversia concernente la misura dell'indennità di espropriazione.
L'eccezione è fondata. L'ordinanza ha precisato che nei motivi di
impugnazione del provvedimento di espropriazione era stata dedotta "la
illegittimità dovuta alla insufficienza del criterio legislativo di
determinazione dell'indennizzo". E, pur dando atto che i ricorrenti
avevano impugnato davanti al giudice ordinario la misura
dell'indennità di espropriazione, ha tuttavia ritenuto la rilevanza
della questione, in quanto "il Tribunale non può decidere su questo
motivo di ricorso se prima non sia risolta la questione della
legittimità della norma di legge".
L'inconsistenza di tale assunto appare manifesta, ove si consideri
che il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in ordine alle
controversie riguardanti la misura dell'indennità di espropriazione,
essendo tale materia devoluta alla competenza del giudice ordinario
(art. 19 legge 865 del 1971 non modificato per questa parte dalla legge
n. 10 del 1977). Di conseguenza l'applicazione delle norme di cui è
contestata la legittimità non poteva venire in considerazione in
quella sede e pertanto era del tutto irrilevante verificarne la
conformità ai precetti costituzionali.
3. - Le ordinanze prospettano il dubbio di costituzionalità
dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato
dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (che dettano i criteri
per la determinazione dell'indennità di espropriazione e occupazione),
sotto un duplice profilo:
a) rilevano che l'adozione del valore agricolo medio dei beni da
espropriare, come criterio per la determinazione dell'indennità,
confliggerebbe con l'art. 42, terzo comma, Cost., in quanto il
riferimento ad una caratteristica estranea a beni che abbiano una
chiara destinazione edificatoria, per i quali sarebbe da escludere ogni
relazione con tipi di coltura praticati nella regione agraria e con la
fertilità del suolo, potrebbe portare alla liquidazione di indennizzi
irrisori e, comunque, gravemente sperequati rispetto al valore di
mercato dei suoli. Inoltre, la mancata considerazione del carattere
edificatorio dell'area espropriata, pure se posta all'esterno dei
centri edificati, porterebbe all'attribuzione di un indennizzo non
conforme al principio enunciato nell'art. 42, comma terzo, Cost., il
quale esigerebbe che esso costituisca un sostitutivo, sia pure non
equivalente, della perdita del bene, al cui valore effettivo dovrebbe
essere riferito;
b) rilevano ancora le ordinanze che le norme anzidette sarebbero in
contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost., in quanto il criterio
adottato determinerebbe, per terreni in situazione eguale, indennizzi
diversi a seconda delle zone agrarie in cui sono posti; inoltre, la
previsione di maggiorazioni, per le aree comprese nei centri edificati
rapportate al dato numerico della popolazione, determinerebbe,
irrazionalmente, indennizzi diversi per terreni di pari valore in
relazione ai prezzi di mercato. Altra irrazionale disparità viene
ravvisata nel trattamento dei proprietari di aree edificabili colpiti
da provvedimenti di espropriazione rispetto a quelli di aree aventi le
stesse caratteristiche e site nella stessa zona quali possono disporne
in regime di libera contrattazione.
Tutte le anzidette censure vengono estese agli artt. 19 della legge
n. 10 del 1977, il quale prevede l'applicazione delle norme denunziate
ai procedimenti in corso, ove la indennità liquidata non sia divenuta
definitiva e 20 della legge 865 del 1971 (come modificato dall'art. 14
legge n. 10 del 1977), che adotta gli stessi criteri per la
determinazione della indennità di occupazione. Infine, l'ordinanza
della Corte di Appello di Palermo (Reg. ord. n. 688 del 1978) denuncia
anche la violazione dell'art. 53 Cost., in quanto la mancata
rispondenza dell'indennizzo al valore del bene espropriato
determinerebbe una irragionevole ripartizione nel costo della
iniziativa assunta nell'interesse pubblico, facendone gravare il peso -
con una sorta di imposizione tributaria straordinaria, non ragguagliata
alla capacità contributiva del soggetto - su di un cittadino
determinato e non su tutta la comunità interessata. La stessa
ordinanza estende la denuncia di incostituzionalità all'articolo unico
della legge 27 giugno 1974, n. 247, che rese applicabili criteri
dell'art. 16 legge n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni
preordinate a qualsiasi tipo di opere o di interventi da parte dello
Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri enti
pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.
4. - In relazione al primo aspetto delle censure di
incostituzionalità (n. 3 sub a) giova ricordare la giurisprudenza di
questa Corte, costante nell'affermare che l'indennizzo assicurato
all'espropriato dall'art. 42, comma terzo, Cost., se non deve
costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto
occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che
l'espropriazione mira a realizzare - non può essere, tuttavia, fissato
in una misura irrisoria o meramente simbolica ma deve rappresentare un
serio ristoro.
Perché ciò possa realizzarsi, occorre far riferimento, per la
determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle
sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale
utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può
assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed
evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore
del bene.
E per le aree destinate all'edificazione, in quanto poste in zone
già interessate dallo sviluppo edilizio, deve ritenersi essenziale
tale destinazione e di essa occorre tenere conto nella determinazione
della misura dell'indennità di espropriazione, da rapportare al valore
del bene. Per contrastare tale conclusione si è opposto che, in base
alle leggi che hanno disposto la conformazione edilizia del territorio
e condizionato la edificabilità dei suoli, nei casi in cui essa è
prevista dagli strumenti urbanistici, al rilascio di una concessione,
deve ritenersi che l'ius aedificandi non inerisca più al diritto di
proprietà, potendo la edificabilità delle aree essere stabilita solo
con provvedimento dell'autorità, sicché sarebbe venuta meno la
rilevanza, anche ai fini della determinazione della misura
dell'indennità di espropriazione, della destinazione edilizia dei
suoli.
Tale assunto non può essere condiviso.
È indubbiamente esatto che il sistema normativo attuato per
disciplinare l'edificabilità dei suoli demanda alla pubblica autorità
ogni determinazione sul se, sul come e anche sul quando (mediante
programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 13 della legge
n. 10 del 1977) della edificazione, ma la rigidità del sistema non è
tale da legittimare le conseguenze che se ne vorrebbero trarre.
Invero, relativamente ai suoli destinati dagli strumenti
urbanistici alla edilizia residenziale privata, la edificazione avviene
ad opera del proprietario dell'area, il quale, concorrendo ogni altra
condizione, ha diritto ad ottenere la concessione edilizia, che è
trasferibile con la proprietà dell'area ed è irrevocabile, fatti
salvi casi di decadenza previsti dalla legge (art. 4 legge n. 10 del
1977). Da ciò deriva che il diritto di edificare continua ad inerire
alla proprietà e alle altre situazioni che comprendono la
legittimazione a costruire anche se di esso sono stati tuttavia
compressi e limitati portata e contenuto, nel senso che l'avente
diritto può solo costruire entro limiti, anche temporali, stabiliti
dagli strumenti urbanistici.
Sussistendo le condizioni richieste, solo il proprietario o il
titolare di altro diritto reale che legittimi a costruire può
edificare, non essendo consentito dal sistema che altri possa,
autoritativamente, essere a lui sostituito per la realizzazione
dell'opera.
Ne consegue altresì che la concessione a edificare non è
attributiva di diritti nuovi ma presuppone facoltà preesistenti,
sicché sotto questo profilo non adempie a funzione sostanzialmente
diversa da quella dell'antica licenza, avendo lo scopo di accertare la
ricorrenza delle condizioni previste dall'ordinamento per l'esercizio
del diritto, nei limiti in cui il sistema normativo ne riconosce e
tutela la sussistenza.
Va peraltro notato che la rilevanza, ai fini della indennità di
esproprio, della destinazione edilizia dei suoli è implicitamente
riconosciuta dal sistema attuato con la legge n. 865 del 1971 e
successive modifiche, in quanto coefficienti di maggiorazione
dell'indennità per le aree comprese nei centri edificati (artt. 16
legge n. 865 del 1971 e 14 legge n. 10 del 1977) non possono avere
razionale giustificazione se non ritenendo che si sia voluto attribuire
all'espropriato un maggiore compenso in relazione alla destinazione
edilizia delle aree stesse.
Va inoltre ricordato che la rilevanza della destinazione edilizia
delle aree, quale indice di un maggior valore, è operante nel nostro
ordinamento anche dopo l'attuazione delle nuove norme per la
edificabilità dei suoli, come è dimostrato dalle disposizioni
tributarie che legittimano la tassazione del valore edificatorio delle
aree, desunto dalla loro collocazione in un insediamento edilizio.
5. - Poste tali premesse, occorre verificare se l'adozione del
valore agricolo medio come criterio per la determinazione della misura
dell'indennità di esproprio sia o meno conforme al precetto dell'art.
42, comma terzo, Cost.
E la risposta a tale quesito non può essere che negativa. Come è
stato sopra rilevato, perché l'indennità di espropriazione possa
ritenersi conforme al precetto costituzionale, è necessario che la
misura di essa sia riferita al valore del bene, determinato dalle sue
caratteristiche essenziali e dalla destinazione economica perché solo
in tal modo l'indennità stessa può costituire un serio ristoro per
l'espropriato. È palese la violazione di tale principio ove, per la
determinazione dell'indennità, non si considerino le caratteristiche
del bene da espropriare ma si adotti un diverso criterio che prescinda
dal valore di esso. È proprio quanto avviene nella materia in disamina
perché il criterio del valore agricolo medio dei terreni secondo tipi
di coltura praticati nella regione agraria interessata, adottato per la
determinazione dell'indennità di esproprio dall'art. 16 della legge n.
865 del 1971 come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977,
non facendo specifico riferimento al bene da espropriare ed al valore
di esso secondo la sua destinazione economica, introduce un elemento di
valutazione del tutto astratto, che porta inevitabilmente, per terreni
destinati ad insediamenti edilizi che non hanno alcuna relazione con le
colture praticate nella zona, alla liquidazione di indennizzi
sperequati rispetto al valore dell'area da espropriare, con palese
violazione del diritto a quell'adeguato ristoro che la norma
costituzionale assicura all'espropriato.
È appena il caso di rilevare che le anzidette conclusioni non
contrastano con la sentenza n. 58 del 1974 di questa Corte, la quale
ha ritenuto la legittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1958,
n. 158, che ragguaglia al valore venale del terreno considerato come
agricolo, indipendentemente dalla sua eventuale edificazione, la
indennità di esproprio per le aree necessarie all'attuazione di opere
nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova.
La Corte ritenne infatti che la indennità stabilita da tale legge
riguardava terreni agricoli, secondo la loro attuale destinazione,
prescindendo dal maggior valore derivante dalla loro eventuale
edificabilità; pertanto, la indennità di espropriazione veniva
ragguagliata al valore del bene, desumibile dalle caratteristiche di
esso e dalla sua destinazione economica attuale e non appariva in
contrasto con il precetto dell'articolo 42 Cost.
Né appaiono meno fondate le censure riferite all'art. 3, comma
primo, Cost. (n. 3 sub b). Invero, l'astrattezza del criterio adottato
e la mancata considerazione delle caratteristiche del singolo bene da
espropriare possono portare a irragionevoli trattamenti differenziati
di situazioni sostanzialmente omogenee, in quanto, per terreni in
eguale situazione per la loro destinazione edilizia, potrebbero essere
attribuiti indennizzi diversi in relazione al maggiore o minore pregio
delle zone agricole nelle quali sono posti.
Egualmente palese è la disparità di trattamento che viene a
determinarsi tra gli espropriati per effetto dell'attribuzione del
coefficiente di maggiorazione dell'indennità, relativamente ad aree
situate all'interno dei centri edificati (artt. 16 legge n. 865 del
1971 e 14 legge n. 10 del 1977).
Un primo rilievo di incogruità, che genera anche esso disparità
di trattamento, va fatto in relazione al criterio che regola il potere
dei comuni di determinare il perimetro del centro edificato (art. 18
legge n. 865 del 1971). In questo, invero, non possono essere compresi
suoli esterni al perimetro continuo delle aree edificate, anche se
interessati dal processo di urbanizzazione; viene pertanto ad essere
sacrificato senza adeguata ragione il diritto del proprietario delle
aree immediatamente adiacenti al perimetro urbano, le quali hanno
caratteristiche identiche a quelle incluse nel perimetro stesso,
essendo interessate dal processo di urbanizzazione. La sperequazione e
la conseguente irrazionalità del diverso trattamento appaiono
manifeste quando, dalla incongruità del criterio per la determinazione
del perimetro urbano, si fa derivare l'attribuzione del coefficiente di
maggiorazione alle sole aree interne al perimetro.
Non può opporsi al riguardo la incensurabilità del criterio, di
natura discrezionale, adottato dal legislatore ordinario, in quanto
essa trova un limite nel rispetto delle norme costituzionali dettate a
garanzia dei diritti del cittadino. E nella specie sussiste la
violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., in quanto in situazioni
sostanzialmente omogenee, stante la contiguità e la identità della
destinazione delle aree, vengono disposti trattamenti differenziati,
attribuendo, senza adeguata ragione, la maggiorazione dell'indennità
di esproprio solo ai suoli posti all'interno del perimetro urbano,
riconoscendo così per questi la rilevanza della loro destinazione
edilizia e negandola per gli altri, in identità di situazioni.
Meritevole di considerazione è pure un altro aspetto di
incongruità del sistema (v. ord. n. 688 del 1978), fonte pure esso di
disparità di trattamento. L'art. 15 della legge n. 865 del 1971, come
sostituito dall'art. 14 legge n. 10 del 1977, prevede che per terreni
agricoli l'indennità di esproprio sia fissata, sia pure a seguito di
opposizione dell'interessato alla liquidazione dell'indennità in base
al valore agricolo medio, con specifico riferimento alle colture
effettivamente praticate nel fondo espropriato ed anche in relazione
all'esercizio dell'azienda agricola.
Si stabilisce così l'esatto criterio che l'indennità va liquidata
in base al valore effettivo del bene espropriato, determinato in
relazione alle sue caratteristiche e alla sua destinazione economica;
l'aver pretermesso tali riferimenti per le aree con destinazione
edilizia e adottato per queste criteri astratti e irrazionali,
determina una ulteriore disparità di trattamento tra gli espropriati.
Egualmente fondata appare, infine, la censura di irrazionale
disparità di trattamento tra proprietari di aree edificabili colpiti
da provvedimento di espropriazione e proprietari di aree aventi
identiche caratteristiche e poste nella stessa zona quali possono
disporne in regime di libera contrattazione.
La disparità di trattamento non può essere ragionevolmente
giustificata con riferimento agli oneri che accompagnano la concessione
di edificare (art. 3 legge n. 10 del 1977), quali dovrebbero servire a
perequare le due situazioni. Come è stato già osservato in dottrina,
è quanto mai difficile che il sistema adottato riesca ad impedire la
traslazione degli oneri stessi a carico degli acquirenti delle unità
immobiliari costruite, affrancandone così il costruttore.
Le esposte considerazioni assorbono ogni altra censura.
La dichiarazione di illegittimità va estesa all'art. 19, comma
primo, della legge n. 10 del 1977 (che estende le nuove norme in
materia di indennità di esproprio e di occupazione ai procedimenti in
corso se la liquidazione dell'indennità non sia divenuta definitiva) e
all'art. 20, comma terzo, della legge n. 865 del 1971, come modificato
dall'art. 14 legge n. 10 del 1977 (che prevede l'applicazione delle
stesse norme per la determinazione dell'indennità di occupazione di
urgenza) nonché all'articolo unico della legge 27 giugno 1974, n. 247,
nella parte in cui, convertendo in legge con modificazioni il d.1. 2
maggio 1974, n. 115, ne modifica l'art. 4, estendendo l'applicazione
delle disposizioni dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971 a tutte le
espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di
interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei
Comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non
territoriali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 16, commi cinque, sei e sette della legge 22 ottobre
1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10;
b) dell'art. 19, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e
dell'art. 20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
c) dell'articolo unico della legge 27 giugno 1974, n. 247 nella
parte in cui, convertendo in legge, con modificazioni, il d.1. 2 maggio
1974, n. 115, ne modifica l'art. 4, estendendo l'applicazione delle
disposizioni dell'art. 16, commi cinque, sei e sette della legge n. 865
del 1971 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla
realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle
Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o di
diritto pubblico anche non territoriali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte