Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301 della l. 23

gennaio 73, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in

materia doganale), promosso con l'ordinanza emessa il 29 aprile 88

dalla Corte d'Appello di Salerno nel procedimento penale a carico di

Vamvakas Emmanoil ed altri, iscritta al n. 306 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28

prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Salerno, con l'ordinanza in

epigrafe, ha richiesto a questa Corte di decidere se l'art. 301 del

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non esclude la

confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il

reato di contrabbando o delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il

prodotto o il profitto nella ipotesi in cui nessun rimprovero,

neppure di semplice leggerezza, possa essere attribuito al

proprietario, al di fuori del caso in cui non sia imputabile difetto

di vigilanza da parte dello stesso ovvero vi sia illegittima

sottrazione della merce da parte di terzi, violi gli artt. 3, 24, 27

e 42 della Costituzione;

Considerato che, da un lato, non è dato scorgere quale ulteriore

ipotesi tipica, al di là dei casi considerati con le sentenze nn.

229 del 1974 e 259 del 1976, la Corte d'Appello intenda indicare come

caso di esclusione dalla confisca;

che, d'altro lato, difetta nell'ordinanza una qualsiasi

motivazione plausibile della rilevanza della questione proposta,

trattandosi nella specie (come si legge nello stesso provvedimento di

rimessione) di cose appartenenti ad imputato già condannato in primo

grado per contrabbando ed evasione I.V.A., per il quale la Corte

d'Appello non indica alcun elemento diretto a coonestare un suo

convincimento circa l'estraneità dell'imputato ai fatti di causa;

che, invece, il giudice a quo si limita a riferire le tesi

dell'imputato, senza prendere alcuna posizione al riguardo, per modo

che l'influenza di una pronunzia di questa Corte sul procedimento a

quo si palesa allo stato irrilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973,

n. 43, promossa dalla Corte d'Appello di Salerno con l'ordinanza in

epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte