Sentenza n. 50/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1957 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11r.d.l. 1923/1926
- art. 13r.d.l. 1923/1926
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 13 del
R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, promosso con l'ordinanza 16 luglio
1956 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano nel
procedimento penale a carico di Nonna Ruperto, Bartolotti Augusto,
Gilardelli Alberto ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 304 del
Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita all'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Davanti al Giudice istruttore di Bolzano era in corso procedimento
penale a carico di Nonna Ruperto, Bartolotti Augusto, Gilardelli
Alberto ed altri, per concorso nel reato previsto dagli artt. 11 e 13
del R. D. L. 14 novembre 1926, n. 1923, per avere esportato fuori dei
confini della Repubblica 110 tonnellate di zolfo doppio raffinato
ventilato, senza licenza ministeriale, merce che non poteva essere
esportata senza licenza, e che fu esportata servendosi di licenza
intestata ad altri nomi e per altra merce. La difesa del Nonna
presentava richiesta di sospensione del procedimento, assumendo la
illegittimità costituzionale del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923
(senza specificare gli articoli). Il Giudice istruttore, in data 16
luglio 1956, ritenuto che la sollevata eccezione di incostituzionalità
appariva non manifestamente infondata rimetteva gli atti a questa
Corte, sospendendo il giudizio.
L'ordinanza fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri
il 23 luglio 1956, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato
il 18 luglio 1956, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre
1956. Il 12 agosto 1956 furono depositati nella cancelleria della
Corte l'atto di intervento e le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non vi è
stata costituzione nell'interesse degli imputati.
Nel suo atto di intervento l'Avvocatura dello Stato così
concludeva: "piaccia alla Corte: in via principale, dichiarare non
esser luogo a giudizio di legittimità costituzionale della questione
come sopra dedotta, e quindi dichiarare inammissibile la questione
medesima; in via subordinata, dichiarare non sussistere illegittimità
costituzionale delle norme denunciate e, conseguentemente, dichiarare
la legittimità costituzionale delle disposizioni medesime".
Al riguardo la stessa Avvocatura eccepiva il difetto del
presupposto del giudizio di legittimità, osservando che si riscontra
nella specie una nullità di ordine formale, poiché il giudice
dell'incidente si è limitato con la sua ordinanza al rilievo generico
che gli artt. 11 e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, sarebbero
in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, mentre avrebbe dovuto
dare sufficiente giustificazione dei motivi che lo inducevano a tale
declaratoria.
Nel merito, l'Avvocatura rilevava la insussistenza in concreto di
una questione di legittimità costituzionale in quanto il rilascio dei
"permessi" di esportazione previsti dalla legge è affidato alla
amministrazione statale, nel quadro degli accordi commerciali stipulati
con altri Stati e delle esigenze della economia nazionale. La
valutazione della possibilità e della convenienza del rilascio di ogni
singolo permesso è fatta con ampia discrezionalità, la quale, appunto
perché tale, non intacca diritti soggettivi, ma eventualmente
interessi legittimi. Tali atti amministrativi per la loro
discrezionalità non sono soggetti a controllo o sindacato di
legittimità.
Infine, l'Avvocatura dello Stato sottolineava la mancanza di
fondamento della questione sollevata, rilevando che le disposizioni
concernenti le sanzioni comminate per le infrazioni ai divieti di
importazione e di esportazione vanno poste in relazione a tutto il
sistema che regola le importazioni e le esportazioni medesime: vanno
cioè inquadrate nel sistema del commercio con l'estero, il quale ne
risulterebbe sovvertito qualora si potesse prescindere dalle norme
speciali in materia dettate nell'interesse dell'economia nazionale. La
stessa norma costituzionale conferma che l'iniziativa privata, pur
essendo libera, non può svolgersi in contrasto con la utilità
sociale. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale è, nella ordinanza del
Giudice istruttore di Bolzano, contrariamente a quanto si assume nelle
deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, concretamente proposta
relativamente agli articoli 11 e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n.
1923, e in riferimento all'art. 41 della Costituzione.
Nel merito l'asserito contrasto è del tutto insussistente.
L'art. 11 del citato R. D.L. 14 novembre 1926 prevede come delitto,
punibile con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire
5.000, il fatto di chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale
sia vietata l'esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei
termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure
devia verso uno Stato estero merce destinata a un porto italiano. La
norma si estende a chiunque trasgredisca alle disposizioni relative ai
divieti di importazione. Le stesse pene si applicano, in forza
dell'art. 13, a chi, avendo ottenuto di importare e di esportare merce
in deroga ai divieti, ne faccia ad altri cessione senza fornire al
cessionario anche le merci.
Si vorrebbe configurare un contrasto tra queste disposizioni e
l'art. 41 della Costituzione, in quanto il primo comma di questo
articolo dichiara libera la iniziativa economica privata, mentre le
disposizioni suddette importano divieti, penalmente sanzionati, che
costituiscono altrettante limitazioni di quella libertà.
Al contrario è da osservare che, come questa Corte ha già
rilevato nella sua sentenza n. 29 del 1957, l'art. 41 contiene una
generica dichiarazione della libertà nella iniziativa economica
privata; ma a tale libertà necessariamente corrispondono le
limitazioni rese indispensabili dalle superiori esigenze della
comunità statale. È lo stesso art. 41, nei commi secondo e terzo, che
sancisce le limitazioni alla libertà di iniziativa dichiarata nel
primo comma. La iniziativa infatti, in virtù del secondo comma, non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né in modo da recar
danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; ma è
soprattutto da considerare il terzo comma, il quale affida al
legislatore ordinario la determinazione dei programmi e dei controlli
opportuni affinché l'iniziativa privata possa essere indirizzata e
coordinata ai fini sociali.
I divieti di esportazione e di importazione sono uno degli aspetti
con cui si manifesta, nell'interesse sociale, il controllo della libera
iniziativa privata. Questi divieti vanno inquadrati nelle norme che
regolano il commercio con l'estero, norme che costituiscono un sistema
di delimitazioni e di controllo indispensabili alla difesa della
economia e della finanza dello Stato, e tali che senza di essi la
disciplina dei rapporti economici e finanziari ne sarebbe sovvertita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza del 16
luglio 1956, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano,
sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 11
e 13 del R. D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, in riferimento all'art. 41
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte