Sentenza n. 50/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1963 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1962
dalla Corte suprema di cassazione - Sezione I penale - nel procedimento
penale a carico di Casoli Alfredo ed altri, iscritta al n. 14 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Casoli Alfredo;
udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato Piero Fornaciari, per Casoli Alfredo, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto del 27 settembre 1962, il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, in seguito alla relazione del Procuratore generale
presso la Corte di appello di Bologna del 1 agosto 1962, ed
all'istanza dell'imputato Casoli Alfredo dell'8 giugno 1962, chiedeva
che la Corte di cassazione designasse altra Corte di assise per la
definizione del processo a carico del detto Casoli ed altri imputati.
Il Procuratore generale, a sostegno della richiesta, rilevava la
sussistenza di fondate probabilità di pressioni sui giudici popolari e
sui testimoni, ad opera di tutto l'ambiente locale, date le modalità
di esecuzione del delitto, ed il movente che l'aveva determinato, da
ricollegarsi a rivalità di carattere politico molto accese nella zona.
La suprema Corte, con ordinanza del 27 novembre 1962, ha sospeso di
decidere sulla richiesta del Procuratore generale ed ha sollevato, di
ufficio, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 55
del Codice di procedura penale, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata.
Il dubbio circa la incostituzionalità delle predette disposizioni,
in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione,
deriverebbe, secondo l'ordinanza di rinvio, dal fatto che,
consentendosi al Pubblico Ministero e all'imputato di proporre la
domanda di rimessione dell'istruzione o del giudizio da uno ad un altro
giudice di sede diversa, si verrebbe ad ammettere la possibilità di
derogare alle regole sulla competenza per territorio, stabilite
dall'art. 39 del Codice processuale penale. Deroga che attribuirebbe,
in sostanza, alla Cassazione il potere discrezionale di designare il
giudice, successivamente al verificarsi del fatto-reato, con
violazione, quindi, del precetto costituzionale, secondo il quale
nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge.
Espletate le prescritte formalità circa la notificazione e le
comunicazioni, l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 26 gennaio 1963, n. 24.
In questa sede si è costituito l'imputato Casoli rappresentato
dagli avvocati Giulio e Piero Fornaciari, che hanno depositato le
deduzioni il 26 gennaio 1963. Ed è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, depositando le deduzioni il 24 dicembre 1962.
In sostanza ed in sintesi, l'Avvocatura sostiene che, nei casi di
rimessione preveduti dall'art. 55 del Codice processuale penale, si
tratterebbe di inidoneità del giudice normalmente investito del
processo. Da questa inidoneità deriverebbe la incompetenza di detto
giudice, che non potrebbe più essere considerato come il giudice
naturale prefissato dalla legge, e deriverebbe, invece, la competenza
potenziale di tutti gli altri organi di pari grado della giurisdizione
penale. In tale situazione non sarebbe da ravvisare una deroga alla
competenza, vietata dalla Costituzione, ma piuttosto la determinazione
della competenza di un giudice diverso: competenza, quindi, non di
carattere surrogatorio, bensì primaria, attribuibile agli altri organi
giurisdizionali, fatta eccezione per quello riguardo al quale si è
chiesta la rimessione. E, prosegue l'Avvocatura, gli stessi motivi che
autorizzano la rimessione chiarirebbero l'impossibilità della
predeterminazione del giudice al processo, e giustificherebbero
l'esigenza processuale, altrimenti insuperabile, che attribuisce alla
Cassazione il potere di regolare anche questa ipotesi particolare di
competenza concorrente.
Un eccessivo rigore nell'interpretazione dell'art. 25, primo comma,
della Costituzione, porterebbe, secondo l'Avvocatura, a dovere
escludere sia la facoltà del Capo dell'ufficio giudiziario di
designare il magistrato che deve occuparsi del processo, sia la
legittimità dei provvedimenti della Cassazione nel caso di
annullamento con rinvio ad altro giudice.
Chiede, quindi, che si dichiari non fondata la questione sollevata
nell'ordinanza di rinvio.
Tali osservazioni sono condivise anche dalla difesa della parte
privata. Secondo la quale la non fondatezza della questione deriverebbe
altresì dal considerare che, nelle situazioni prevedute dall'art. 55
del Codice processuale penale, si verificherebbero ipotesi di
incapacità del giudice che darebbero luogo a nullità insanabili ai
sensi dell'art. 185 dello stesso Codice: e che il provvedimento della
Corte di cassazione avrebbe carattere giurisdizionale, emanato in
seguito all'accertamento delle circostanze obiettive indicate dalla
legge. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dall'ordinanza di rinvio si concreta
nell'esaminare se possa ritenersi, o no, in contrasto con il precetto
dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, la disposizione
contenuta nell'art. 55 del Codice processuale penale; che, per gravi
motivi di ordine pubblico, o per legittimo sospetto, deferisce alla
Corte di cassazione la facoltà di rimettere l'istruzione, o il
giudizio, ad altro giudice di sede diversa.
Nell'ordinanza si fa riferimento alla sentenza di questa Corte n.
88 del 1962; la quale ha precisato che, ai sensi dell'art. 25, primo
comma, della Costituzione, "giudice naturale" è il giudice
precostituito per legge, la cui competenza cioè è previamente
determinata, rispetto a fattispecie astratte da verificarsi nel futuro
e non già verificate. Ed ha ritenuto costituzionalmente illegittime,
per inconciliabilità con tale principio, la disposizione dell'art. 30
del Codice di procedura penale ed altre di contenuto analogo, in quanto
rimettevano alla discrezionalità dell'organo giudiziario di
determinare la competenza per materia, successivamente al verificarsi
del fatto.
Secondo l'ordinanza, il dubbio, circa la legittimità
costituzionale del citato art. 55, deriverebbe dalla circostanza che,
anche nei casi da questo articolo preveduti, sarebbe deferito alla
Corte di cassazione il potere di designare discrezionalmente per
l'istruttoria o per il giudizio, un giudice territorialmente diverso da
quello originariamente stabilito dalla legge.
2. - Il dubbio non è fondato.
La disposizione impugnata, infatti, sia dal punto di vista
processuale, sia tenuto conto delle ragioni e delle finalità per cui
è stata dettata nel Codice vigente e in quelli precedenti (artt. 32 e
segg. del Codice di procedura penale del 1913 e artt. 766 e segg. del
Codice di procedura penale del 1865), si presenta con carattere diverso
rispetto alle disposizioni già esaminate da questa Corte. Onde, per
decidere la questione ora prospettata, occorre riportarsi ad altri
principi, pure sanciti dalla Costituzione, che si coordinano,
nell'unità del sistema, con quelli già enunciati nella precedente
sentenza. Dal punto di vista processuale è da osservare che lo
spostamento della competenza per materia, preveduto dall'art. 30 del
Codice di procedura penale (o dalle altre disposizioni dichiarate
illegittime), era deferito all'insindacabile discrezionalità
dell'organo giudiziario, quando avesse ritenuto, in via di delibazione,
la possibile applicazione di circostanze attenuanti e la presumibile
quantità della sanzione da infliggere.
Nella rimessione, invece, autorizzata dall'art. 55, lo spostamento
della competenza per territorio dipende necessariamente ed
esclusivamente dall'accertamento obiettivo dei fatti ipotizzati dalla
legge, in seguito e a conclusione di uno speciale procedimento promosso
dal Pubblico Ministero, o anche dall'imputato (limitatamente ai casi di
legittimo sospetto), definito con ordinanza del supremo organo della
giurisdizione ordinaria regolatore della competenza. Ed è altresì da
escludere che, anche se nel testo legislativo è usata la parola
"può", la facoltà attribuita al predetto organo, importi una
discrezionalità nell'emanare il provvedimento, come si assume
nell'ordinanza di rinvio; dovendosi ritenere, invece, che il
provvedimento stesso costituisce l'espressione del potere-dovere del
giudice di decidere, come di regola si verifica, nel caso concreto in
base all'accertamento e alla valutazione dei fatti dedotti dalle parti,
in relazione alle ipotesi, in astratto, prevedute dal legislatore.
3. - Senonché, nell'interpretazione del ricordato art. 55,
assumono particolare rilievo (accentuando la differenza fra questa
disposizione e le norme già ritenute illegittime), le gravi esigenze
che, con l'istituto della rimessione, regolato da tale articolo, si
intendono soddisfare: esigenze, le quali, al pari del divieto di
distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge,
rispondono anche esse, come si è accennato, a principi
costituzionalmente rilevanti, cioè l'indipendenza e, quindi,
l'imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del diritto di
difesa.
Quanto all'indipendenza, questa Corte, con la sentenza n. 108 del
1962, ne ha posto in luce il carattere fondamentale e connaturale alla
funzione giudiziaria; indipendenza che la Costituzione ha garantito,
con varie norme, riguardo agli organi della giurisdizione ordinaria
(artt. 101, 104, 105 e 107); ed ha imposto che sia assicurata dal
legislatore anche riguardo ai giudici speciali (art. 108).
È indubitabile, infatti, che la mancanza, o la menomazione, di
siffatte garanzie non può non incidere gravemente sull'amministrazione
della giustizia, deviandola dalle sue fondamentali finalità, inerenti
alla vita stessa dello Stato.
Ora, la disposizione impugnata, a tutela sia dell'interesse
generale, sia del diritto di difesa, del quale l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione esige l'inviolabilità, tende appunto ad
evitare che l'insorgere di particolari situazioni, o altri fattori
esterni, possano, in qualsiasi modo, interferire nel processo penale,
incidendo sulla obiettività del giudizio e sulla retta applicazione
della legge, che si ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia.
Qualora invero, nella sede in cui si svolge il processo, e in
relazione al medesimo, si presentino situazioni come quelle prevedute
dall'art. 55; qualora cioè (in relazione all'ordine pubblico) si
manifestino o siano sicuramente prevedibili - come nel caso risulta
dalla richiesta del Procuratore generale della Cassazione - gravi
turbamenti della pubblica tranquillità e della pacifica convivenza dei
cittadini, con pericolo anche per la sicurezza delle persone; ovvero
quando (riguardo al legittimo sospetto), con mezzi diretti o indiretti,
non esclusa la violenza nei riguardi delle persone che partecipano al
processo, si tenta di influire sullo svolgimento o sulla definizione di
esso, appare chiara non soltanto l'opportunità, ma la necessità che
del processo conosca un giudice diverso da quello originariamente
stabilito dalla legge; giudice diverso la designazione del quale, per
necessità pratiche, è demandata all'organo giudiziario.
Per tutte le esposte considerazioni la disposizione non può
ritenersi in contrasto col precetto contenuto nel primo comma dell'art.
25 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del Codice di procedura penale, sollevata dalla Corte di
cassazione, con ordinanza del 27 novembre 1962, in riferimento all'art.
25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte