Sentenza n. 50/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1970 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 546,
primo comma, del codice di procedura penale, promossi con quattro
ordinanze emesse il 20 giugno 1968 dal pretore di Massa nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Venè Vittorio,
Testasecca Giuseppe, Bruni Pasquale e Di Carlo Pasquale, iscritte ai
nn. 240, 241, 242 e 243 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice
relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In quattro ordinanze di identico contenuto e tutte emesse il
20 giugno 1968, il pretore di Massa ha espresso il dubbio della
legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di
procedura penale, che impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla
sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione
di diritto con essa decisa.
Secondo il pretore la norma predetta non si armonizza con l'art.
101, secondo comma, della Costituzione, che sottopone il giudice al
solo vincolo della legge e non all'interpretazione che altro giudice
dà alla legge; ma non si accorda nemmeno con l'art. 107, terzo comma,
della Costituzione, che distingue i magistrati soltanto per diversità
di funzioni, perché investe i magistrati della Corte di cassazione
della potestà di vincolare altri magistrati, dando ai primi preminenza
sui secondi. Il pretore sorregge il suo dubbio contestando le
giustificazioni che si danno alla norma denunciata: è un sofisma
assumere che è la legge che impone al giudice di rinvio il rispetto
della regola di diritto enunciata dalla Cassazione, perché viene
impedito al giudice di rinvio di attingere dalla legge la norma da
applicare alla fattispecie; è infondato che vi sia esigenza di
uniformare l'interpretazione delle leggi, perché la stessa Cassazione
non si è sempre informata a sue precedenti pronuncie e perché l'art.
111 della Costituzione, che dà alla Corte di cassazione un controllo
di legittimità su tutte le sentenze degli organi giurisdizionali, non
impone di conferire al risultato di quel controllo un valore
impegnativo per il giudice di rinvio, che non vuol dire rispetto della
competenza del giudice di cassazione; non è esatto che il vincolo del
giudice di rinvio si riallaccia al valore di giudicato assegnato alla
sentenza della Cassazione, perché giudicato può formarsi solo sulla
cassazione della decisione annullata non sulla regola di diritto
enunciata dalla Cassazione, potendo essa apparire inadeguata alla
fattispecie che il giudice di rinvio è chiamato a decidere; non
convince assumere che un diverso sistema aumenterebbe la durata della
lite, perché l'inconveniente non è un dato costante, potendo quello
di rinvio adeguarsi all'opinione della Cassazione, e perché
l'ordinamento in vigore non esclude il moltiplicarsi dei processi di
rinvio.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenendo nella
causa, ha ritenuto infondata la questione proposta: il vincolo imposto
al giudice di rinvio deriva dalla distribuzione della competenza
giurisdizionale, in modo che, a sua volta, la Cassazione non può
contestare gli accertamenti di fatto risultanti dalla sentenza di
merito; una norma eguale esisteva nei codici di rito anteriori a quelli
in vigore, sia pure limitatamente al secondo rinvio: il principio della
indipendenza dei giudici non può portarsi fino alla conseguenza di
lasciare svolgere i giudizi fino all'infinito e il sistema comporta un
doppio ordine di competenze terminali, l'una, riguardo al fatto, che di
regola si esprime con il secondo giudizio di merito, l'altra, riguardo
al principio di diritto, che si conclude innanzi alla Corte di
cassazione; pure il giudicato e le preclusioni possono interferire su
altri giudizi, ma non resta leso il principio della indipendenza del
giudice: è rispettato l'art. 107 della Costituzione, perché la norma
di cui il pretore sospetta l'illegittimità tiene conto che alla Corte
di cassazione compete la funzione di legittimità, che è diversa da
quella inerente al giudizio di fatto.
3. - All'udienza del 25 febbraio 1970 la difesa del Presidente del
Consiglio dei Ministri ha confermato le proprie tesi è conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le quattro cause possono essere decise con unica sentenza,
implicando una identica questione: la legittimità costituzionale
dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, che impone
al giudice di merito di uniformarsi alla sentenza di cassazione per
ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
2. - L'assunto del pretore di Massa, e cioè che la disposizione
predetta distrae il giudice dal sottostare alla volontà della legge,
come esige l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, e lo obbliga
invece a conformarsi alla volontà di altro giudice, coinvolge anche
l'art. 384, primo comma, del codice di procedura civile, il quale
contiene una regola identica a quella denunciata. La questione proposta
va esaminata quindi in una prospettiva non frammentaria; e non è
appoggiata a ragioni convincenti.
La Costituzione, legando il giudice alla legge, vuole
assoggettarlo, non solo al vincolo di una norma che specificatamente
contempli la fattispecie da decidere, ma altresì alle valutazioni che
la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli
effetti che ne desume; in tal caso, è sempre alla legge che il giudice
si collega quando armonizza la sua decisione alle dette valutazioni.
Non è perciò un sofisma, come invece crede il giudice a quo,
affermare che la pronunzia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio
della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo
convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza
emessa nella stessa causa, come è oggi nel sistema del rinvio dalla
Cassazione; ogni limite posto dalla legge all'esercizio di poteri o di
funzioni è legittimo fino a quando non vulneri un precetto
costituzionale.
Un precetto del genere non può rinvenirsi nell 'art. 101, secondo
comma, della Costituzione, invocato dal giudice a quo, perché
l'efficacia della sentenza che dispone il rinvio è determinata dalla
regola del non bis in idem, che porta, di necessità e a seconda dei
casi, ad una preclusione, alla cosa giudicata o, comunque, ad un punto
fermo nel processo di graduale formazione logica della pronunzia
finale.
3. - Il vincolo che la sentenza di cassazione determina per il
giudice di rinvio consegue perciò al fatto che la legge ha ritenuto
conchiusa una fase del processo e immutabilmente fissato il punto di
diritto deciso, con effetto limitato alla causa.
Al di là della lettera della norma di cui si discorre, questa,
nella sua sostanza e nelle sue conseguenze, altro non fa che
determinare l'oggetto del processo di rinvio; vuole cioè che tale
processo, riguardo al punto risoluto dalla Cassazione, si svolga per
riportare al fatto la regola che è stata rilevata, in modo che la
sentenza della Corte suprema abbia un suo effetto concreto; e
necessariamente ne risulta che la materia del giudizio di rinvio, sul
punto predetto, si restringe al trarre le conseguenze della intervenuta
rescissione. Assolve un'esigenza logica prima che giuridica la legge
che traccia le linee del procedimento in modo che esso abbia a
progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di
atti di valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei
giudizi; e la scelta che all'uopo fa la legge, quando chiude una fase
processuale e ne fa proseguire un'altra che poggia sui risultati della
prima, attiene a criteri di politica giudiziaria, di per sé soli
insindacabili nella sede di legittimità costituzionale.
4. - Il pretore di Massa giudica conforme all'art. 101, secondo
comma, della Costituzione unicamente il criterio del doppio rinvio che
vigeva nel sistema processuale abrogato; ma egli non avverte che pure
in base a quel criterio il giudizio sul punto di diritto si esauriva
con una sentenza di cassazione, la seconda; la quale impegnava il
giudice di rinvio così come lo impegna oggi il sistema del rinvio
unico. Il doppio processo rescissorio non elimina dunque l'asserta
compressione del libero convincimento del giudice di rinvio; e non
conta che nel sistema anteriore la sentenza vincolante era delle
sezioni unite della Cassazione e oggi può essere invece la sentenza
della sezione semplice, perché ciò che il pretore pone in discussione
è la legittimità di una norma ché dà effetto definitivo alla
decisione di cassazione con rinvio.
Sono note le ragioni che spinsero alla modificazione del criterio
del doppio rinvio. Anzitutto si tenne presente l'esigenza di
sollecitare il risultato del processo, e l'esigenza non si può
svalutare oggi che si reclamano misure atte a ridurre la durata dei
procedimenti: il duplice processo di rinvio apparve un mezzo per
ritardare la decisione, nella prospettiva soltanto ipotetica di un
dissenso delle sezioni unite dal principio che aveva adottato quella
semplice, quindi in piena aleatorietà. Ma fu addotta anche una ragione
sistematica: se il giudice di rinvio si è uniformato alla sentenza di
cassazione, il ricorso alle sezioni unite per gli stessi motivi
proposti alla sezione semplice viene inconcepibilmente diretto, non
tanto contro la decisione del giudice del primo rinvio, che non ha
fatto altro che attenersi alla pronunzia della sezione semplice, quanto
contro la sentenza di tale sezione. E si può soggiungere che il
giudizio di rinvio, nel quale siano possibili valutazioni di diritto
difformi da quelle che ha espresse la sezione semplice della cassazione
, si risolve in un processo di impugnazione avverso tale sentenza; che
non è configurabile data la posizione fatta alla Corte suprema
dall'art. 111 della Costituzione, per il quale solo essa è giudice
ultimo della legittimità.
Ma vi è anche da dire che l'innovazione cui il pretore rivolge le
sue critiche continua l'evoluzione costante del processo di cassazione,
in origine istituito per la custodia di una legge avente vita in sé e
per sé, per una pronunzia cioè data all'infuori di ogni interesse di
parte e di qualsiasi riferimento a un caso concreto, e poco alla volta
invece riportato al giudizio sul caso (possibilità di evitare il
rinvio, di sostituire la propria motivazione a quella della sentenza
impugnata, di controllare i vizi logici degli apprezzamenti di merito
adottati da tale sentenza).
È oggi perciò accettata la configurazione del processo di
cassazione come processo di impugnazione. Ma ogni processo di
impugnazione riceve limiti da ciò che alle parti è consentito di
destinare ad un riesame e dà limiti ai giudici che hanno competenza a
pronunciarsi nel prosieguo della causa: la norma denunziata si è
adeguata a queste regole fondamentali. Le quali, men che porre
impedimento al formarsi di una libera convinzione del giudice, regolano
il formarsi di tale convinzione secondo scelte che rientrano
indiscutibilmente nella competenza della legge.
5. - Ciò che si è detto rimuove anche il dubbio sollevato dal
pretore di Massa sulla compatibilità tra il vincolo posto al giudice
di rinvio dalla norma denunciata e l'art. 107, terzo comma, della
Costituzione.
Questo, distinguendo i magistrati non per gradi, ma per funzioni,
non ha altro scopo se non quello di provvedere sul loro stato
giuridico, volendoli distaccare dall'ordinamento prima vigente, fondato
su una scala di gradi; non ha perciò alcun nesso con il giudizio.
Comunque conferma le conclusioni che si sono tratte a proposito
dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
Le funzioni del giudice sono infatti quelle dell'organo di cui fa
parte o che compone; e quest'organo non può operare se non nell'ambito
di una competenza fissata dalla legge o secondo la legge. Se, nel
giudizio di rinvio, riguardo al punto di diritto posto dalla
Cassazione, non si possono che trarre le conseguenze della pronuncia
intervenuta, non si dà al giudice di cassazione, come sostiene il
pretore, il potere di invadere la funzione di altro giudice, ma si
determina la funzione di quest'ultimo mediante la divisione del
processo per fasi o stadi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, promossa
dal pretore di Massa con quattro ordinanze del 20 giugno 1968, in
riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte