Sentenza n. 50/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1972 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
21 marzo 1970 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico
di Nachamie David, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3
giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Nachamie
David, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 527 del codice
penale, il pretore di Bologna sollevava, su eccezione della difesa,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 223,
secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art.
24 della Costituzione.
Osserva il pretore, nell'ordinanza di remissione, emessa il 21
marzo 1970, che la norma impugnata aveva consentito all'autorità di
polizia di interrogare l'indiziato il 22 luglio 1969, subito dopo il
fatto, senza l'ausilio di un interprete ufficiale. Pertanto non avevano
trovato applicazione le garanzie disposte dall'art. 326 c.p.p. per
l'interrogatorio dello straniero nella istruzione formale, quali
l'eventuale acquisizione agli atti di una corrispondente dichiarazione
scritta in lingua originaria dell'imputato, se da lui voluta, e la
partecipazione necessaria dell'interprete all'interrogatorio
dell'imputato, anche se reso in una lingua straniera conosciuta dal
giudice.
L'inapplicabilità di tali disposizioni poteva ripercuotersi,
secondo il giudice a quo, in danno dell'imputato, con conseguente
violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della
Costituzione, specie considerandosi l'estensione alle indagini di
polizia giudiziaria di molte norme disciplinanti l'istruzione formale,
già operante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86
del 1968.
Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :
La Corte è chiamata a decidere se l'articolo 223, secondo comma,
del codice di procedura penale, consentendo all'autorità di polizia
giudiziaria di procedere all'interrogatorio dello straniero senza
l'ausilio obbligatorio di un interprete e senza la possibilità per
l'imputato di far inserire nel processo verbale una eventuale sua
dichiarazione scritta, non contrasti con il diritto di difesa,
garantito dall'art. 24 della Costituzione.
Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata risulta dal
combinato disposto degli artt. 223 e 225 del codice di procedura
penale, quest'ultimo specificamente concernente il sommario
interrogatorio dell'indiziato ad opera della polizia giudiziaria.
La questione di costituzionalità è stata sollevata dal pretore di
Bologna in rapporto ad un disposto normativo già modificato all'epoca
in cui venne emessa l'ordinanza di remissione, ma con riferimento ad
un'ipotesi (l'interrogatorio di uno straniero avvenuto il 22 luglio
1969) ricadente sotto l'impero della originaria formulazione della
norma, sia pure nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 86 del 1968, che il pretore ritiene applicabile alla
fattispecie.
Così circoscritto l'oggetto del giudizio, occorre riconoscere che
la disposizione impugnata consentiva, nel suo significato anteriore
alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, l'elusione delle garanzie
stabilite, in tema d'interrogatorio dello straniero, dall'art. 326
c.p.p. per l'istruzione formale.
Pertanto alla stregua dei principi già enunciati da questa Corte
con le sentenze n. 148 del 1969 e n. 86 del 1968, e seguiti dallo
stesso legislatore nelle recenti novelle al codice di procedura penale,
deve concludersi che la norma impugnata contrasta con l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, giacché il diritto di difesa dello
straniero non riceve adeguata tutela senza la obbligatoria assistenza
di un interprete e senza la possibilità di consegnare dichiarazioni
scritte nella propria lingua, da inserirsi nel processo verbale.
Il nuovo testo dell'art. 225 c.p.p. (introdotto dalle leggi 5
dicembre 1969, n. 932, e 18 marzo 1971, n. 62), impone invece in ogni
caso l'osservanza delle norme sulla istruzione formale, escluso
l'obbligo di deferire il giuramento, facendo salva l'ipotesi che la
legge disponga altrimenti. L'autorità di polizia è quindi da tempo
obbligata ad osservare le garanzie stabilite dall'art. 326 c.p.p.
quando procede al sommario interrogatorio dell'indiziato straniero,
giacché l'estensione delle più ampie garanzie a dette indagini è
sancita in via generale dalle nuove disposizioni, cui non deroga il
secondo comma dell'art. 223 c.p.p., contenente una norma meramente
permissiva e non eccezionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 223 e 225 del
codice di procedura penale, nella parte in cui consentivano, prima
dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932,
all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario
interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie
dettate dalle norme sull'istruzione formale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte