Sentenza n. 50/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156
del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1973 dal pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Genovese Marilena ed altri, iscritta al
n. 382 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;
2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1974 dal pretore di Prato nel
procedimento penale a carico di Giugni Silvia e Catanese Claudio,
iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 22 maggio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Genovese Marilena e altri,
imputati del reato di cui all'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773
(testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per avere organizzato
questue senza la prescritta autorizzazione, il pretore di Torino, con
ordinanza 17 gennaio 1973, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 156 suddetto, per presunto contrasto con gli
artt. 3, secondo comma, 39,40 e 49 della Costituzione.
Sostanzialmente, il giudice a quo sostiene nell'ordinanza che,
secondo la disposizione impugnata, l'autorizzazione non può essere
concessa per le questue effettuate, come nel caso, a favore di
organizzazioni politiche o per motivi politici. Con ciò la norma si
porrebbe in contrasto con i diritti di libertà politica e sindacale
riconosciuti dagli artt. 39, 40, 49 della Costituzione, giacché tale
riconoscimento postulerebbe la liceità della raccolta di mezzi
finanziari necessari all'esercizio delle dette libertà. La limitazione
censurata contrasterebbe anche con l'art. 3, secondo comma, Cost., per
la ingiustificata disparità di trattamento che in tal modo si
concreterebbe a favore delle questue organizzate per motivi di
beneficenza, consentite dalla norma impugnata, mentre, come si è
detto, sono escluse quelle che risentono comunque di una impostazione
politica, anche se dirette a scopi di sollievo di situazioni di
disagio.
In analogo procedimento penale a carico di Giugni Silvia e Catanese
Claudio, il pretore di Prato, con ordinanza 31 gennaio 1974, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 156,
per preteso contrasto con gli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39, 49 della
Costituzione.
Nell'ordinanza il giudice a quo, nell'illustrare i detti profili di
illegittimità, premesso che, nel caso, si era trattato di questua
organizzata per un soccorso "rosso" a favore di "compagni incarcerati",
osserva che, pur essendo stati detti profili già ritenuti infondati
con la sentenza n. 12 dell'anno 1972 di questa Corte, se ne imporrebbe
un riesame sulla base di considerazioni che dovrebbero contrapporsi a
quelle contenute nella motivazione dell'ora citata sentenza.
In particolare, a proposito della pretesa violazione dell'articolo
3 Cost., il pretore osserva che la discrezionalità dell'autorità di
pubblica sicurezza nel rilascio delle autorizzazioni, consentirebbe
l'arbitrio, in quanto il potere di concessione o rifiuto dovrebbe
essere delimitato meglio di quanto non avvenga per effetto della norma
impugnata, la quale consentirebbe difformi interpretazioni sulla
riconducibilità delle fattispecie concrete alle categorie di questue
ammissibili. Tale difetto non sarebbe sanato, come afferma invece la
citata sentenza della Corte, dall'obbligo della motivazione del
rifiuto, che, a dire del pretore, potrebbe essere solo formale, né
dalla possibilità di impugnazione, che costituirebbe un rimedio
oneroso e, comunque, tardivo.
Neppure convincenti sarebbero gli argomenti addotti dalla Corte a
proposito della lamentata discriminazione a favore delle questue per
motivi religiosi, esclusa a suo tempo, con la detta sentenza, in
riferimento all'art. 7 Cost., poiché con ciò non potrebbe in ogni
caso giustificarsi la prospettata infrazione del principio di
eguaglianza, il quale sarebbe pur sempre vincolante per il legislatore
ordinario, e potrebbe essere violato nel caso di questue religiose
svolte da civili per scopi che non rientrano fra quelli ammessi
dall'art. 156, e, quindi, precluse al semplice cittadino. Neppure
accettabile sarebbe la giustificazione della predeterminazione delle
ipotesi di questue autorizzabili contenute nella norma impugnata, che
la Corte ha riconosciuto essere riservata al legislatore. Tale
criterio, secondo il pretore, apparirebbe insufficiente di fronte alla
continua evoluzione degli interessi meritevoli di considerazione ai
quali le questue rispondono e la cui predeterminazione in una ristretta
casistica, mal si concilierebbe con i principi della libera dialettica
democratica.
Circa la non necessaria strumentalità delle questue in relazione
all'esercizio dei diritti di libertà di cui agli artt. 18, 19, 21, 39,
49 Cost., rilevata dalla Corte per escludere la violazione di tali
norme, osserva che l'argomento non sarebbe sufficiente ad escludere il
lamentato vizio della disposizione impugnata, poiché la raccolta di
fondi in molti casi rappresenterebbe, invece, l'unico mezzo al fine
suddetto, onde l'abolizione del divieto costituirebbe, anzi, attuazione
del principio sancito dall'art. 3 Cost., là dove dispone che debbano
rimuoversi le disuguaglianze, anche di carattere economico, che
impediscono al cittadino il libero sviluppo della personalità e la
partecipazione alle organizzazioni politiche, economiche e sociali.
Riguardo alla pretesa violazione dell'obbligo di solidarietà,
garantito dagli artt. 2 e 38 Cost., apparirebbe incongruo, secondo il
pretore, rimettere, come ha fatto la Corte, la determinazione dei
metodi e dei limiti dall'attuazione dell'obbligo stesso al legislatore,
che potrebbe non corrispondere con la necessaria immediatezza al
sorgere delle esigenze sociali relative.
Infine, l'avere escluso che la disposizione impugnata contrasti col
principio della libertà dell'assistenza privata perché le questue per
motivi di beneficenza, che sono ammesse, comprendono anche le raccolte
di fondi a scopi assistenziali, lascerebbe arbitra l'autorità di p.s.
di adottare interpretazioni restrittive in materia, e non costituirebbe
quindi sufficiente giustificazione del rigetto della questione.
Non vi è stata costituzione di parti in giudizio. Considerato in diritto :
1. - L'identità delle questioni, sollevate con le due ordinanze in
epigrafe, ne rende opportuna la loro riunione per decidere in un unico
contesto.
2. - L'ordinanza del pretore di Torino e quella del pretore di
Prato ripropongono profili di illegittimità della norma impugnata che
sono già stati esaminati dalla Corte con le sentenze nn. 2 del 1957 e
12 del 1972 e dichiarati non fondati.
Solo nell'ordinanza del pretore di Torino, si sostiene che la
esclusione della facoltà di autorizzare la questua effettuata per
scopi politici, contrasterebbe con l'art. 40, oltre che con gli artt.
39 e 49 della Costituzione. La Corte a suo tempo ha portato il suo
esame su censure sollevate in relazione ai due ultimi articoli citati,
ma il nuovo profilo rientra tuttavia nell'ambito della soluzione più
generale data a quello concernente appunto la pretesa violazione della
libertà di lavoro, di associazione sindacale e di associazioni in
partiti, già esaminato dalla Corte nelle sue sentenze sopra citate e
dichiarato non fondato. La questione sollevata in relazione all'art. 40
Cost. riguarda, invero, la presunta infrazione della libertà di
sciopero che deriverebbe dalla impugnata regolamentazione delle
questue, intendendosi evidentemente tale libertà limitata
illegittimamente dalla denegata facoltà di raccogliere fondi pro
scioperanti. È però da ricordare che la Corte ha respinto le censure
a suo tempo sollevate, riconoscendo con la sentenza n. 2 del 1957 che i
diritti di libertà sanciti dalla Costituzione non possono svolgersi
nelle loro concrete manifestazioni senza limiti e controlli, precisando
anche con la sentenza n. 12 del 1972, che appartiene alla prudente
scelta del legislatore ordinario la valutazione delle varie ipotesi
concrete di esercizio delle questue e della relativa regolamentazione,
ai fini del più opportuno contemperamento dell'uso della facoltà in
esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi degni di
tutela. Dette considerazioni, per la generalità della loro portata,
sono indubbiamente valide anche in relazione al profilo di
illegittimità dedotto in relazione all'art. 40 concernente in
sostanza un ulteriore aspetto della già disattesa violazione dei
diritti di libertà economica e politica. Pertanto, anche la censura
in esame va dichiarata infondata.
3. - Per quanto riguarda, poi, le osservazioni mosse nell'ordinanza
del pretore di Prato alla motivazione della sentenza n. 12 del 1972,
trattasi di rilievi non tali da potere indurre la Corte a discostarsi
da tale precedente e recente decisione.
Basta, in proposito, considerare che le obiezioni circa la
inidoneità della motivazione del provvedimento negativo della pubblica
sicurezza e della impugnazione dello stesso, quali garanzie contro
l'arbitrio dell'autorità amministrativa, se fossero valide,
postulerebbero l'illegittimità della legislazione in materia di
giustizia amministrativa, che appunto si fonda, ai fini della tutela
del cittadino, proprio sull'obbligo della motivazione dei provvedimenti
e sulla correlativa possibilità di impugnazione degli stessi.
4. - Sul punto della esclusione della fondatezza della censura,
mossa per presunta violazione del principio di eguaglianza, in
relazione alla preferenza accordata alle questue per motivi religiosi,
la Corte ha già esaurientemente motivato con la sentenza surrichiamata
n. 12 del 1972 affermando l'ammissibilità di deroghe al principio di
eguaglianza, in quanto vengano richieste dagli impegni derivanti dal
Concordato, sia pure entro determinati limiti, e le obiezioni mosse dal
pretore su tale punto nulla aggiungono ai termini della questione,
così come è già stata risolta dalla Corte.
5. - Neppure può apparire accoglibile l'argomentazione critica
svolta a proposito della insufficienza della soluzione già adottata
dalla Corte con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost. per
effetto della assunta irrazionalità della prede terminazione di una
casistica delle questue ammissibili. Questa Corte ha già affermato che
tale casistica risponde ad esigenze la cui valutazione può essere
convenientemente effettuata solo dal legislatore, né è da ritenere
che la pur indubbia, continua evoluzione degli interessi meritevoli di
tutela cui le questue possono corrispondere, sia circostanza tale da
invalidare questo criterio, come sembra ritenere il giudice a quo.
L'ora esposto argomento vale anche per quanto riguarda la pretesa
intempestività con cui il legislatore potrebbe tradurre in norme
positive le sopravvenute esigenze di adempiere l'obbligo di
solidarietà sociale posto dagli artt. 2 e 38 Cost., intempestività in
relazione alla quale potrebbe disattendersi la motivazione della
sentenza della Corte, là dove ha già escluso l'esistenza di tale
preteso vizio, osservando che al legislatore soltanto spetta di
stabilire i modi ed i tempi del detto adempimento.
Egualmente irrilevante è l'osservazione, secondo cui le questue
potrebbero costituire l'unico strumento per l'effettivo esercizio degli
invocati diritti di libertà, onde la liberalizzazione delle stesse
sarebbe imposta dal precetto sancito dall'articolo 3 Cost., secondo cui
la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Invero, il menzionato precetto non esclude che si provveda
all'obbligo suddetto attraverso una normativa che, come quella in
esame, preveda particolari modalità dettate dall'esigenza di
contemperare interessi vari e contrapposti, tutti meritevoli di tutela
secondo un apprezzamento che, come già si è detto, la Corte ha
ritenuto di competenza del legislatore ordinario. Così come si è
provveduto mediante legge (20 maggio 1970, n. 300) a riconoscere (art.
26, comma primo) ai lavoratori il diritto di raccogliere, all'interno
dei luoghi di lavoro, contributi adiuvativi (diversi dai contributi
sindacali in senso proprio, sui quali dispone il comma secondo). La
legittimità della predeterminazione da parte del legislatore dei tipi
di questue ammissibili si riflette, poi, per escluderne la fondatezza,
anche sulla censura formulata in relazione agli artt. 18, 19 e 21
Cost., che sono invocati a tutela di forme di libertà, già
riconosciute implicitamente limitabili in applicazione della suddetta
facoltà discrezionale del legislatore.
6. - Inattendibile è, anche, l'ultimo argomento con cui si
contesta la motivazione già sviluppata dalla Corte laddove si è
negata la pretesa violazione dell'art. 38 Cost. col richiamare
l'inclusione fra le questue ammesse per motivi di beneficenza anche di
quelle per scopi assistenziali, il che ovviamente garantisce
l'osservanza del principio della libertà dell'assistenza privata di
cui al predetto art. 38.
Si sostiene, infine, che l'autorità di p.s. resterebbe arbitra di
adottare interpretazioni restrittive ai fini di identificare le questue
ammissibili, il che darebbe adito a possibili violazioni della libertà
invocata. Ma è ovvio che all'accoglimento di tale tesi si oppongano le
considerazioni già sopra svolte riguardo alla garanzia che, contro
eventuali deviazioni interpretative della p.s., sono apportate
dall'obbligo della motivazione e dal diritto di impugnazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 156 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza), sollevata dai pretori di Torino e Prato con le
ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19,
21, 38, 39, 40 e 49 della Costituzione. Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte