Sentenza n. 50/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1976 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 742/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo
comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 29
novembre 1974 dal tribunale supremo militare nel procedimento penale a
carico di Bertin Egidio, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 30
aprile 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 la relazione del
Presidente;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il brigadiere di p.s. Bertin Egidio veniva assolto dal tribunale
militare territoriale di Padova dalla imputazione del reato di
abbandono di posto (art. 120 codice penale militare di pace) e la
sentenza veniva impugnata dal Procuratore militare.
Il tribunale supremo militare, con ordinanza 29 novembre 1974,
assumendo che, siccome non era stato rispettato, ai fini della notifica
dell'impugnazione all'imputato, il termine di trenta giorni, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 199 bis codice procedura penale e
261 codice penale militare di pace, e non potendosi applicare alla
giurisdizione militare la sospensione di termini nel periodo feriale
prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, il ricorso stesso
avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile per tardiva notificazione
all'imputato.
Senonché, prosegue l'ordinanza, l'esclusione dell'applicabilità
della sospensione dei termini processuali alla giurisdizione militare,
implicitamente disposta dalla norma citata, che fa riferimento soltanto
alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative (tra le quali,
secondo il giudice a quo, non potrebbe rientrare quella militare, di
carattere speciale), condurrebbe ad un contrasto con gli artt. 3 e 24
della Costituzione. Ed invero, sempre secondo il giudice a quo, le
esigenze che hanno dettato la legge sulla sospensione dei termini nel
periodo feriale, riguarderebbero anche i processi militari, le cui pur
riconosciute caratteristiche di agibilità e speditezza non varrebbero
a giustificare il sacrificio delle garanzie della difesa. Tali
argomentazioni, che sarebbero valide, anche se, nella specie, si verte
in materia di ricorso del P.M., "perché nella maggior parte dei casi
è la difesa a soffrire" della eccezione, escluderebbero la sussistenza
di una valida giustificazione della limitazione in ragione della
specialità del rito, e darebbero così fondamento alla censura.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 30 aprile 1975.
Avanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha ritualmente depositato le proprie deduzioni in
cancelleria.
L'Avvocatura eccepisce anzitutto l'irrilevanza della questione
poiché, nel processo a quo, verrebbe in considerazione solo la
tardività della notifica del ricorso del P.M., al quale non sarebbero
riferibili i principi costituzionali invocati nell'ordinanza di rinvio,
che riguarderebbero soltanto i cittadini e non gli organi
giurisdizionali.
Nel merito, l'Avvocatura osserva che la peculiare natura del
processo militare esigerebbe particolare speditezza di trattazione e
fornirebbe così adeguata giustificazione della diversità di
disciplina, mentre non potrebbe venire, comunque, in considerazione la
garanzia della difesa che non verrebbe menomata dall'esclusione
censurata, risolventesi solo in un maggior onere professionale per i
difensori nei procedimenti militari. Considerato in diritto :
1. - Con la suindicata ordinanza di rimessione a questa Corte, il
tribunale supremo militare ha sollevato, di ufficio, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.
742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
L'ordinanza premette che, in relazione a sentenza assolutoria
emessa, nel luglio 1974, dal tribunale militare territoriale di Padova
nei confronti del brigadiere di p.s. Bertin Egidio, il Procuratore
militare aveva proposto tempestivo ricorso, notificato tuttavia fuori
termine. Ciò posto, il tribunale supremo ha osservato che la
inapplicabilità, al caso, del computo della sospensione di diritto dei
termini processuali, riservato soltanto alle giurisdizioni ordinarie e
amministrative dalla citata legge del 1969 e non alla giurisdizione
militare, che ha carattere speciale, condurrebbe al riconoscimento che
il predetto sistema normativo sarebbe viziato da illegittimità, sia in
relazione all'art. 3 Cost. (non razionale diversità di trattamento)
sia in relazione all'art. 24 Cost. (difficoltà di esercizio del
diritto di difesa dell'imputato durante il decorso del periodo
feriale).
2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente la
inammissibilità della questione perché irrilevante, in quanto nel
processo a quo sarebbe oggetto di esame soltanto la tempestività del
ricorso del pubblico ministero, mentre "le norme costituzionali in
discussione riguarderebbero soltanto le posizioni dei cittadini e non
degli organi giurisdizionali".
L'eccezione non è fondata.
Basti ricordare che questa Corte ha più volte avuto occasione di
raffrontare la posizione giuridica del pubblico ministero e quella
delle parti, ai fini del controllo sulla tutela del principio di
eguaglianza, considerando parimenti l'uno e le altre, nella dialettica
del processo, come parti (sentenze n. 190 del 1970, n. 177 del 1971, n.
27 del 1972).
Pertanto, sono da escludere l'asserita dualità di posizioni e la
conseguenza che se ne vorrebbe trarre, ai fini della rilevanza.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
La dedotta differenziazione di disciplina non comporta violazione
del principio di uguaglianza.
Questa Corte ha costantemente affermato che, in tanto può
ritenersi sussistente tale violazione, in quanto si tratti di giudicare
di regolamentazioni diverse di situazioni obbiettivamente omogenee, e
in quanto non possa rilevarsi una razionale giustificazione per la
detta differenziazione. Il limite alla discrezionalità del legislatore
è, quindi, segnato esclusivamente dalla ragionevolezza della
differenziazione, limite che, nella specie, è certamente salvo in
vista delle peculiari caratteristiche del processo penale militare nel
quale si inserisce la figura di quel pubblico ministero, ripetendone
ovviamente la peculiarità.
La legge processuale penale militare, invero, tende a garantire
l'osservanza dell'ordine giuridico militare, cioè di uno dei dati
salienti della funzionalità delle Forze armate, strumento di
attuazione del principio proclamato con forza tutta particolare
dall'art. 52 Cost., secondo cui "La difesa della Patria è sacro dovere
del cittadino". E la portata di tale principio non si limita alla
conservazione dell'organismo militare come tale, bensì si estende alla
garanzia dell'intera comunità statuale dalle offese che, comunque,
possano esserle arrecate. Risponde, fra l'altro, all'importanza tutta
particolare della funzione così garantita, la speciale composizione
dei tribunali militari, in relazione alla quale è sancita
l'investitura di ufficiali ordinari come giudici, nonché la
sollecitudine delle relative procedure, la cui peculiarità è, d'altra
parte, caratterizzata da alcune fondamentali connotazioni, quali la
esclusione della possibilità di costituzione di parte civile e la
mancanza del giudizio di appello.
Le descritte caratteristiche, unitamente al fatto che le norme
penali militari sono contenute in un codice diverso dal codice penale
comune e sono intese a disciplinare la condotta di persone che
rivestono la particolare qualità di militari, sono sufficienti per
ritenere la specialità del diritto penale militare, ed escludono,
quindi, l'applicabilità al processo penale militare della sospensione
dei termini durante il periodo feriale.
D'altra parte, il legislatore stesso, pur seguendo lo scopo di
tutelare il riposo feriale, ciò intese fare "non in modo totalitario
ed incondizionato ma tenendo anche conto dell'esigenza di non
sacrificare a tali fini anche situazioni che più gravemente avrebbero
inciso sui diritti delle parti" (sent. n. 130 del 1974), ed all'uopo
ha sancito una serie di eccezioni alla sospensione (artt. 2 e 3 legge 7
ottobre 1969, n. 742). È, quindi, del pari, ed anzi a maggior ragione,
giustificabile l'esclusione dalla sospensione per i processi penali
militari, la cui peculiarità è, appunto, segnata da riflessi su
interessi di ordine generale, di quella penetrante portata ed
incisività sopra indicate.
4. - Infine, con particolare riguardo alla pretesa lesione
dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato davanti ai tribunali
militari che la norma impugnata comporterebbe, come conseguenza del
vizio denunciato, è appena il caso di osservare che la garanzia
costituzionale sancita dall'art. 24 Cost. concerne la possibilità di
svolgere a tutti i livelli la propria difesa in ogni stato e grado del
procedimento, intendendo questa possibilità come la concretizzazione
del diritto alla protezione giurisdizionale. Il che, per i motivi
indicati al numero precedente, esclude che tale garanzia, così intesa,
possa dirsi, nel caso, menomata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione dei termini
processuali durante il periodo feriale), nella parte in cui la
sospensione è esclusa nei processi penali militari: questione
sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal tribunale supremo militare,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte