Sentenza n. 50/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52legge 54/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della
legge della Regione Sicilia 1 ottobre 1956, n. 54 ("Disciplina della
ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione"),
promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal Tribunale di
Palermo nel procedimento civile vertente tra il fallimento della Soc.
Miniera Baccarato Condominio e l'Assessorato dell'Industria e del
Commercio della Regione siciliana, iscritta al n. 400 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 288 del 29 ottobre 1975 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 46 del 25 ottobre 1975.
Visti l'atto di costituzione dell'Assessorato Industria e Commercio
della Regione Sicilia e l'atto di intervento del Presidente della
Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per
l'Assessorato Industria e Commercio della Regione siciliana e per il
Presidente della Regione stessa.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato dal curatore
del fallimento della s.p.a. Miniera Baccarato nei confronti
dell'Assessorato dell'industria e commercio della Regione siciliana e
dell'Ente minerario siciliano, il Tribunale di Palermo ha impugnato -
con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 - l'art. 52, secondo comma,
della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, in riferimento agli artt.
42 e 117 Cost. Da un lato la norma in questione, "nella parte in cui
non prevede né la possibilità d'asportazione delle pertinenze
separabili senza danno né il loro indennizzo in caso di decadenza del
concessionario", si risolverebbe "nell'esproprio della proprietà del
concessionario senza ristoro". D'altro lato, il legislatore regionale
avrebbe violato il principio generale, desumibile in tal campo
dall'art. 43 del d.l. n. 1443 del 1927, per cui "la volontà
unilaterale del proprietario della cosa accessoria determina la
cessazione del vincolo pertinenziale".
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, sempre per il tramite
dell'Avvocatura dello Stato, si è costituito l'Assessorato regionale
dell'industria e commercio ed è intervenuto il Presidente della
Regione siciliana.
Con unitaria difesa, entrambi hanno sostenuto la infondatezza della
questione sollevata, traendo argomento dal carattere sanzionatorio
(quale anche ritenuto dalla Corte di cassazione) che
contraddistinguerebbe la norma impugnata, in quanto mirante a colpire
l'inadempienza del concessionario. Tale ratio legis spiegherebbe,
appunto, il peggior trattamento fatto al concessionario decaduto,
rispetto al concessionario cessato per altra causa, e collocherebbe la
norma stessa fuori dall'ambito concettuale dell'espropriazione,
ponendola conseguentemente al riparo dalla prima delle predette
censure.
Quanto alla seconda censura, essa risulterebbe infondata anche in
base alla premessa che il limite dei "principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato" sia riferibile alla legislazione esclusiva o
primaria, spettante alla Regione siciliana. Per superare ogni dubbio -
osserva infatti l'Avvocatura - basterebbe considerare che, nella
previsione della norma denunciata, "la perdita della facoltà di far
cessare il vincolo pertinenziale coincide con la perdita del diritto di
proprietà sulle pertinenze", acquisite al patrimonio regionale nel
caso di decadenza dal diritto di coltivazione; sicché la seconda
questione di legittimità costituzionale, imperniata sul diritto del
proprietario di far cessare l'obbligo pertinenziale, verrebbe del tutto
a risolversi nella prima impugnativa, riguardante l'osservanza
dell'art. 42 della Costituzione.
3. - Si è inoltre costituito fuori termine, depositando una
memoria in data 9 giugno 1977, il curatore del fallimento della s.p.a.
Miniera Baccarato per sostenere l'illegittimità della norma regionale
impugnata, in relazione ad entrambi i parametri richiamati dal
Tribunale di Palermo. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Palermo impugna l'art. 52 della legge
regionale siciliana 1 ottobre 1956, n. 54, disciplinante la ricerca e
la coltivazione delle sostanze minerali: con particolare riguardo al
capoverso dell'articolo medesimo, che in tema di decadenza rimanda alle
disposizioni dell'art. 42, ma non alle disposizioni degli artt. 43 e
44 della legge in questione, cui fa invece richiamo il primo comma,
circa la rinuncia del concessionario e la revoca della concessione
mineraria. Per conseguenza di tali distinti rinvii, nei casi di
rinuncia e di revoca "appartengono al concessionario cessante" - come
prevede il primo comma dell'art. 43 - "gli oggetti destinati alla
coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della
miniera", salvo che l'Amministrazione regionale e il concessionario
subentrante non intendano "ritenerli corrispondendone il valore";
laddove, nel caso della decadenza, vale ad ogni effetto la statuizione
dell'art. 42, primo comma, in base alla quale "il concessionario deve
consegnare la miniera e le sue pertinenze all'Amministrazione regionale
o al nuovo concessionario".
Così interpretata, coerentemente con ciò che ha ritenuto la
stessa Corte di cassazione, la norma impugnata sarebbe per altro lesiva
dell'art. 42 Cost., nella parte in cui si esige che a favore del
proprietario espropriato per motivi d'interesse generale sia disposto
un indennizzo; e si porrebbe del pari in contrasto con l'art. 117
Cost., violando in particolar modo il principio fondamentale desumibile
dall'art. 43 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, per cui il nuovo
concessionario della miniera che sia stata oggetto di decadenza può
ritenere anche i beni separabili senza pregiudizio della miniera
medesima, "purché ne corrisponda il prezzo al concessionario
precedente".
2. - La questione è infondata.
Del tutto improprio si dimostra, in primo luogo, il riferimento
all'art. 117 Cost. Il limite dei "principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato", relativo ad ogni singola materia attribuita alla
competenza legislativa delle Regioni. ordinarie, è infatti
inestensibile alla "legislazione esclusiva" della quale è dotata in
materia di miniere l'Assemblea regionale siciliana, per espresso
disposto dell'art. 14 lett. h) dello Statuto speciale. Né si potrebbe
elevare a principio generale dell'ordinamento, per farne comunque
applicazione nella specie, la pretesa regola in forza della quale
sarebbe riservata al proprietario della cosa accessoria la facoltà di
far cessare il vincolo pertinenziale. In tema di pertinenze in genere,
e di pertinenze minerarie in particolare, vale anzi il criterio -
fissato dal primo comma dell'art. 818 cod. civ. - per cui la cosa
accessoria rimane assorbita nelle vicende giuridiche della cosa
principale; tanto è vero che le stesse pertinenze minerarie separabili
non possono venir liberamente asportate dal concessionario cessante, ma
sono in ogni caso suscettibili di acquisizione da parte del nuovo
concessionario, anche se questi è tenuto al pagamento del prezzo (cfr.
l'art. 36 della ricordata legge mineraria del 1927).
L'ipotesi in esame rimane, d'altra parte, estranea all'ambito di
operatività dell'art. 42 Cost., là dove si richiede che ogni
espropriazione venga indennizzata. Vero è che nell'art. 43, primo
comma, della legge mineraria siciliana si stabilisce in via di
principio che le pertinenze separabili continuino ad appartenere al
concessionario cessante; sicché la contraria prescrizione risultante
dal combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, e 42, primo
comma, rappresenta una deroga non connaturata al regime delle
pertinenze medesime, per quanto esso sia particolare. Ma la deroga si
giustifica, dal momento che la decadenza non può esser pronunciata
dall'Amministrazione regionale, se non quando si accerti e si contesti
l'inadempimento del concessionario, nei casi puntualmente indicati
dall'art. 48 della legge regionale e fatta sempre salva la forza
maggiore. Resta per ciò stesso escluso che ci si trovi in presenza di
una vera e propria misura espropriativa, inquadrabile nella previsione
dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Trattasi, al contrario,
di un'ablazione avente un carattere sanzionatorio, giacché la perdita
della proprietà privata o del diritto di averne corrisposto il prezzo
si ricollega ad un comportamento colpevole del concessionario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 52, secondo comma, della legge 1 ottobre 1956, n. 54, della
Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., sollevata
dal Tribunale di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte