Sentenza n. 500/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/04/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 9r.d. 148/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del
Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione) e dell'art. 9 della legge 1° febbraio 1978, n. 30
(Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto), promossi con ordinanze emesse il 28 luglio
1986 e il 16 febbraio 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Pisa nei
procedimenti civili vertenti tra Sartor Renzo, Sassano Giacomo e
Pietrolini Danio e l'A.C.I.T., iscritte al n. 780 del registro
ordinanze 1986 e ai nn. 192 e 216 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1, 22 e 24,
prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione dell'A.C.I.T. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento promosso da Sartor Renzo, dipendente
dell'A.C.I.T. di Pisa, inquadrato nel sesto livello, per il
riconoscimento del proprio diritto alla promozione automatica alla
qualifica di quinto livello (capo-deposito), in relazione alle
corrispondenti superiori mansioni, di fatto svolte, il Pretore di
Pisa (con ordinanza in data 28 luglio 1986; r.o. n. 780/86) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del
reg. all. A al r.d. 8 gennaio 1931,
n. 148 e dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1978 n. 30, nella parte
in cui, in violazione degli artt. 3 e 35 Cost., escludono la suddetta
progressione automatica, subordinando il riconoscimento della
qualifica superiore, corrispondente alle mansioni svolte, alla
sussistenza di determinati requisiti formali di attribuzione di
queste ultime.
Il giudice a quo si è dato carico della sentenza n. 257 del 1984
con la quale questa Corte ha dichiarato l'infondatezza di analoga
questione, ma ha ritenuto di dovere, comunque, sollecitare un nuovo
esame della Corte medesima in relazione alla modificazione delle
situazioni di riferimento che si sarebbe, a suo avviso, prodotta per
effetto dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210,
sull'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato.
Ha, invero, osservato che, per effetto di tale ultima legge, il
rapporto di lavoro con l'Ente di nuova istituzione è certamente
configurabile quale rapporto di lavoro di diritto privato. In
particolare, ai sensi dell'art. 14, se è vero che fino al
sopravvenire della prima contrattazione collettiva di settore e fino
all'emanazione di appositi regolamenti permane per il personale
dell'ente stesso la preclusione della progressione automatica nella
qualifica per esercizio di fatto delle mansioni superiori (art. 80
della legge 26 marzo 1958 n. 425 e art. 12 della legge 6 febbraio
1979 n. 42), è vero altresì che tale preclusione è destinata a
cadere nel momento in cui si realizzeranno i suddetti previsti
adempimenti.
Da questo momento, infatti, stante il disposto dell'art. 21 della
legge n. 210/85, la precedente normativa è da ritenere abrogata con
conseguente sopravvenire dell'applicabilità, in subjecta materia,
dell'art. 2103 cod. civ. nel testo modificato dall'art. 13 della
legge 20 maggio 1970 n. 300.
Di qui la manifesta disparità di trattamento che viene a
realizzarsi fra i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato e quelli
delle aziende autoferrotramviarie: per i primi, infatti, troverà
applicazione la norma da ultimo citata, inoperante, invece, per i
secondi (alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di
cassazione e dei princip/ espressi anche da questa Corte con la
citata sentenza n. 257 del 1984), per i quali, quindi, resta
irrilevante lo svolgimento di fatto di mansioni superiori.
Siffatta disparità di trattamento non trova alcuna
giustificazione, neanche in considerazione della specialità del
servizio pubblico reso dalle menzionate aziende, posto che questa
deve a maggior ragione ritenersi tipica anche del servizio reso
dall'Ente Ferrovie dello Stato.
2. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore di
Pisa con altre due ordinanze, entrambe in data 16 febbraio 1987 ed
iscritte rispettivamente ai nn. 192 e 216 del registro ordinanze
dell'anno 1987.
3. - Tutte le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono
state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte si è
costituita l'A.C.I.T. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri.
La difesa dell'azienda ha concluso nel senso della manifesta
infondatezza della questione rilevando innanzitutto che le norme,
alla stregua delle quali dovrebbe, secondo il giudice a quo, essere
innovato il trattamento normativo dei dipendenti dell'Ente delle
Ferrovie dello Stato in materia di promozione automatica, non sono
norme di legge o altre di pari efficacia formale, talché non possono
servire come tertium comparationis rispetto al giudizio di
legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Ha poi
rilevato che, comunque, fino a quando tali norme non saranno emanate,
non possono essere assunte a confronto nei sensi pretesi dal giudice
a quo.
La stessa difesa ha, inoltre, rilevato che il rapporto di lavoro
dei dipendenti dell'Ente Ferrovie non è parificabile a quello del
personale delle aziende speciali: detto Ente, infatti, può
qualificarsi come un ente pubblico economico, sia pure improprio ed
atipico, mentre le seconde, quali imprese esercitate da enti
pubblici, godono soltanto di autonomia operativa ma non strutturale o
funzionale. Esse, invero, in quanto create in applicazione del Capo I
del T.U. sulla municipalizzazione, di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n.
2578, sono soggette ai vincoli e ai limiti di cui al Capo III del
medesimo T.U., nei confronti degli enti dei quali costituiscono
emanazione, in tutte le loro attività. Viceversa, l'Ente ferroviario
è assoggettato al controllo governativo solo nelle sue competenze,
strutture e funzioni generali (art. 3, legge n. 210/85).
Inoltre, proprio la circostanza che il futuro assetto normativo
del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie risulterà
sostanzialmente improntato al regime privatistico, è quella in
relazione alla quale esso va distinto dal rapporto di lavoro del
personale dipendente dalle aziende municipalizzate di trasporto, il
quale, per singolarità di trattamento, per carattere intermedio fra
quello pubblico e quello privato e per compiutezza di
regolamentazione specifica, si configura, come riconosciuto da
costante giurisprudenza, con caratteristiche del tutto peculiari che
lo rendono non assimilabile ad un ordinario rapporto di natura
privatistica.
La difesa dell'autorità intervenuta conclude preliminarmente nel
senso della inammissibilità della questione rilevando che, a tutto
concedere, la censurata disparità di trattamento si verificherebbe
soltanto de futuro, facendo tutt'ora difetto le norme destinate a
produrla, come riconosce lo stesso giudice remittente.
Nel merito, dopo avere rilevato che le proposte censure, sebbene
prospettate in termini diversi, non divergono da quelle già
dichiarate infondate con la sentenza n. 257/84, osserva che gli artt.
14 e 21 della legge n. 210/85 non comportano, neanche in prospettiva,
una necessaria espansione della disposizione di cui all'art. 2103
cod. civ.: l'art. 14, quarto comma, invero, stabilisce una esplicita
"riserva di regolamento" (con correlata esclusione della fonte
contrattuale collettiva) sui "criteri di conferimento della
titolarità degli organi ed uffici" e sulle "modalità di
reclutamento del personale stabile" e fissa il principio per cui il
reclutamento stesso "deve sempre avvenire mediante procedure
concorsuali pubbliche" avendo riguardo al "grado di professionalità
necessario alla qualifica cui si riferiscono". Detta norma, dunque,
pone in tal modo vincoli precisi alla normazione regolamentare ed, a
fortiori, anche a quella collettiva. Il collegamento fra reclutamento
e qualifica, il riferimento a posizioni "stabili", il richiamo al
conferimento della titolarità non solo degli organi ma anche dei
semplici "uffici" costituiscono, infatti, precisi elementi di
valutazione per negare che il legislatore, sia pure nella generica
prospettiva dell'assoggettamento del rapporto al regime civilistico,
abbia inteso attribuire rilevanza a situazioni di mero fatto quali
sono quelle che, nel sistema dell'art. 2103 cod. civ., consentono la
promozione c.d. automatica.
D'altra parte, in un ente pubblico, quale continua ad essere
l'Ente Ferrovie, la consistenza delle dotazioni organiche di ciascuna
qualifica e l'accesso stesso a ciascuna qualifica costituiscono
aspetti organizzativi esorbitanti dall'ambito proprio della
contrattazione collettiva o individuale e da valutare alla stregua
del parametro costituzionale di cui all'art. 97, primo comma. In
considerazione di tutto ciò, la comparazione che nell'ordinanza di
rimessione si fa fra i sopra menzionati rapporti di lavoro, nel senso
della loro reciproca assimilabilità, appare erronea anche nella
prospettiva della futura emanazione delle disposizioni inesistenti al
momento della pronunzia dell'ordinanza stessa. Considerato in diritto
1. - I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
1.1 - Il Pretore di Pisa, con le ordinanze di rimessione, dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 18 del regolamento all. A
al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, e dell'art.9 della legge 2 febbraio
1978, n. 30, nella parte in cui escludono il diritto alla promozione
automatica del personale dipendente di aziende esercenti il pubblico
servizio di trasporto, i quali, di fatto, abbiano svolto mansioni
superiori a quelle proprie della qualifica di inquadramento perché,
in violazione degli artt. 3 e 35 Cost., in danno del detto personale
risulterebbe limitata la tutela del lavoro ed effettuata una
discriminazione rispetto ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello
Stato, titolari di rapporti di analoga natura, i quali possono fruire
della c.d. promozione automatica.
2. - La questione è inammissibile.
Si è già ritenuto (sentt. nn. 257 del 1984 e 300 del 1985) che
le norme che disciplinano il rapporto di lavoro degli
autoferrotramvieri (r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento
allegato, e successive modificazioni succedutesi nel tempo)
costituisce un corpus normativo completo e particolare - avente forza
di legge - e che il personale gode di uno status speciale ed ha una
posizione intermedia tra l'impiegato pubblico e l'impiegato privato,
per cui non trovano applicazione le norme che disciplinano il
rapporto di lavoro privato, come l'art. 2103 cod. civ., modificato
dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori),
che prevede la promozione automatica per l'esercizio, per la durata
di tre mesi, di mansioni superiori a quelle della qualifica
attribuitagli.
La questione è riproposta dal giudice remittente ponendo come
nuovo tertium comparationis la disciplina attuale del rapporto di
lavoro dei ferrovieri a seguito e per effetto della legge n. 210 del
1985, che ha operato una riforma radicale sia dell'Azienda Autonoma
delle Ferrovie dello Stato, sia del rapporto di lavoro del personale.
Esso, da rapporto di lavoro pubblico regolato da leggi (leggi 6 marzo
1958, n. 425; 27 luglio 1975, n. 382; 6 febbraio 1979, n. 42), tra
cui la legge-quadro (legge 29 marzo 1983, n. 93), che aveva già
previsto accordi sindacali per ampi settori e una limitata
applicazione dello Statuto dei lavoratori, si è trasformato in
rapporto di diritto privato, interamente disciplinato da regolamenti
e da contratti collettivi e individuali. E la privatizzazione del
rapporto è stata riconosciuta costituzionalmente legittima (sent. n.
268 del 1987).
In relazione alla nuova normativa, sono stati emanati già vari
regolamenti di organizzazione (il n. 25 del 9 luglio 1986; il n. 26
del 16 luglio 1986; il n. 32 del 24 settembre 1986) e in data 5
febbraio 1988 è stato stipulato un contratto collettivo il quale,
tra l'altro, prevede (art. 41) la promozione automatica del
lavoratore per l'esercizio, per tre mesi, di mansioni superiori a
quelle della qualifica spettantegli, così come stabilito, in via
generale, dal cit. art. 2103 cod. civ., modificato dall'art. 13 dello
Statuto dei lavoratori.
3. - La disciplina vigente del rapporto degli autoferrotramvieri,
quindi, differisce dalla citata regolamentazione del rapporto di
lavoro dei ferrovieri, che pure svolgono attività lavorativa
pressoché identica e, naturalmente, anche da quella degli impiegati
pubblici, sebbene anche per questi ultimi la legge-quadro preveda la
possibilità di stipulare accordi sindacali.
Ma l'ammodernamento della disciplina e il suo adeguamento a quella
prevista per i ferrovieri, che costituisce certamente una conquista
sociale e garantisce una più intensa tutela delle aspettative e dei
diritti dei lavoratori interessati, spetta al legislatore. La nuova
normativa, invero, deve essere completa ed integrale e non può
essere settoriale: non si possono riformare solo alcuni aspetti e
parti del rapporto, quale può essere quello della promozione
automatica per l'esercizio di mansioni superiori, e lasciare immutata
la restante sconnessa regolamentazione.
La Corte, quindi, sottopone all'attenzione del legislatore
l'opportunità e la necessità di siffatta riforma, con l'auspicio
che il suo intervento sia sollecito.
Pertanto, la questione sollevata, al momento, va dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell' art. 18, reg. all. A al r.d. 8
gennaio 1931 n. 148, e dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1978 n. 30,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dal Pretore di
Pisa con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte