Corte costituzionale

Ordinanza n. 500/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1989 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 495 e 567,

capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19

settembre 1988 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel

procedimento penale a carico di Carta Gregorio ed altri, iscritta al

n. 241 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza

19 settembre 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale

degli artt. 495 e 567, secondo comma codice penale, con riferimento

agli artt. 3 e 30, secondo comma, della Costituzione;

che riferiva il Tribunale di procedere nei confronti di tale

Marsocci Antonio per avere denunziato come propria figlia naturale,

e, come tale, riconosciuta nella formazione dell'atto di nascita, una

bambina nata da tale D'Angelo Carmela, nubile, risultata poi invece

frutto di altra non identificata relazione della D'Angelo, per cui

veniva contestato ai due (e ad altri compartecipi) il delitto di cui

all'art. 567, secondo comma, codice penale;

che osservava, però, il giudice a quo come, stando alla

prevalente attuale giurisprudenza, doveva constatarsi grave

disparità di trattamento nei confronti di chi veniva a versare in

tale ipotesi, rispetto a chi rendeva analoga falsa dichiarazione

all'Ufficiale di Stato civile successivamente alla formazione

dell'atto di nascita; questi, infatti, veniva chiamato a rispondere

al più del delitto di cui all'art. 495 codice penale, salvo che non

venisse addirittura mandato esente da qualsiasi responsabilità,

sotto il riflesso che la falsità in ordine alla procreazione non

poteva rientrare nella nozione di falso sulle qualità personali;

Considerato che il giudice a quo, lamentando la differente e

minore tutela del neonato, chiede alla Corte una pronunzia con cui

anche il falso riconoscimento di figlio naturale successivo alla

formazione dell'atto di nascita venga ricompreso nell'ipotesi di

alterazione di stato prevista dall'art. 567, capoverso, codice

penale;

che, come appare dalla stessa ordinanza, nella specie il falso

riconoscimento è avvenuto contestualmente alla formazione dell'atto

di nascita;

che, in tal modo, il giudice a quo chiede una pronunzia additiva

in materia penale del tutto irrilevante nel processo in corso;

che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 495 e 567, secondo comma,

codice penale, con riferimento agli artt. 3 e 30, secondo comma,

della Costituzione, sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere

con ordinanza 19 settembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte