Sentenza n. 502/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 6legge 1646/1962
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 6legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, terzo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato) e dell'art. 6, secondo comma, della legge 22
novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza
emessa il 14 gennaio 1985 dalla Corte dei conti - sezione III
giurisdizionale - sul ricorso proposto da Patti Concetta, iscritta al
n. 21 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visto l'atto di costituzione di Patti Concetta;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Giambattista Lazagna per Patti Concetta;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 14 gennaio 1985 (R.O. n. 21 del 1986) la
Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da
Patti Concetta ha sollevato, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
La Patti, vedova di Orlando Salvatore, già dipendente
dell'Amministrazione postale, ha impugnato, innanzi alla Corte dei
conti, il provvedimento con il quale le è stato negato il
trattamento di riversibilità in morte del marito, deceduto il 30
gennaio 1978, perché il matrimonio era stato contratto, addì 26
aprile 1972, dopo la cessazione dal servizio e dopo il raggiungimento
del 65° anno d'età dell' ex dipendente, con differenza fra i due
coniugi superiore (e non inferiore, come richiesto dell'art. 81,
terzo comma, del T.U. 1092 del 1973) a 25 anni.
Ricorda il giudice a quo la precedente sentenza della Corte
costituzionale (n. 139 del 1979) che, con riguardo all'ipotesi così
come in fattispecie - che il matrimonio non si fosse potuto celebrare
tempestivamente in difetto di normativa divorzistica, ha eliminato la
condizione della durata minima biennale, altro requisito coevamente
già richiesto dal citato art. 81.
La norma appare perciò ingiustamente discriminatoria quando il
matrimonio non abbia potuto essere celebrato antecedentemente alla
cessazione dal servizio a causa della carenza d'una legislazione
divorzistica, che avrebbe potuto affrancare gli interessati da
precedenti vincoli matrimoniali.
Sotto tale profilo appare contrastare con l'art. 3 della
Costituzione.
Si è costituita la ricorrente rappresentata e difesa dall'Avv.
Giambattista Lazagna.
Nella memoria depositata il 14 ottobre 1985, rammentato che di
fatto i coniugi convivevano sin dal 1948, si osserva che un giudizio
di illegittimità costituzionale della norma in questione
risolverebbe il problema proposto. Considerato in diritto
1. - L'art. 81, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(disciplinante il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali)
stabilisce che la pensione di riversibilità spetta alla vedova di
pensionato, che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal
servizio, a condizione che non vi sia differenza d'età fra i coniugi
superiore ai venticinque anni.
La norma prevedeva anche che - nella medesima ipotesi di nozze
contratte posteriormente al collocamento a riposo - il matrimonio
avesse avuto durata almeno biennale. Senonché è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione per i
matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del
precedente vincolo di uno dei due coniugi, pronunciata a norma della
legge 1° dicembre 1970 n. 898. Ciò onde consentire, limitatamente a
nuove nozze celebrate non oltre il 31 dicembre 1975, la pensione di
riversibilità nei casi di impossibilità alla instaurazione di un
regolare rapporto di coniugio, stante la indissolubilità di
preesistente matrimonio.
Secondo il giudice a quo la disposizione di cui all'odierna
fattispecie, identica nelle sue premesse, produce ex art. 3 Cost. -
irrazionale disparità.
2. - La questione è fondata.
L'accesso alla pensione di riversibilità, nelle ipotesi in cui la
celebrazione del matrimonio era rimasta impedita (anteriormente alla
legge 1° dicembre 1970, n. 898) per l'esistenza di preesistente
vincolo, esige nella razionalità del sistema l'omogeneità di tutte
le situazioni relative; non v'è infatti giustificazione di sorta a
una diversa disciplina, limitativa per un requisito rispetto
all'altro.
Di conseguenza va dichiarata, in parte qua l'illegittimità
costituzionale dell'art. 81, comma terzo, testo unico approvato con
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché - a norma dell'art. 27 l.
11 marzo 1953, n. 87 - dell'art. 6, comma secondo, legge 22 novembre
1962, n. 1646, così come modificato per la differenza d'età (anni
venticinque, anziché venti) per effetto della sentenza di questa
Corte 15 febbraio 1980, n. 15.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma,
del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) nella parte in cui - nei casi di impossibilità a contrarre
nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per
i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al
requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai
venticinque anni;
Dichiara, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi
termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della
sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre
1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro).
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:502 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte