Corte costituzionale

Ordinanza n. 502/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo

comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo

unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza

emessa il 3 gennaio 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Firenze, sul ricorso proposto da Iannucci Nino contro la Direzione

regionale delle entrate di Firenze, iscritta al n. 180 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra Iannucci Dino e

la Direzione generale delle entrate di Firenze, avente ad oggetto la

richiesta di rimborso dell'IRPEF corrisposta sull'acconto del

trattamento definitivo del Fondo pensioni costituito presso l'ENPAM,

la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza

emessa il 3 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 53

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella

parte in cui prevedono la tassazione anche di quella percentuale

dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente,

alla data di collocamento a riposo, tra i contributi posti a carico

del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale

obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'Ente;

che, a parere del giudice a quo, al caso di specie sarebbero

estensibili le argomentazioni contenute in alcune decisioni della

Corte costituzionale secondo cui per la parte afferente alla

contribuzione dei dipendenti le indennità di buonuscita non possono

essere considerate reddito e, pertanto, non possono essere

assoggettate né all'IRPEF, né all'imposta di ricchezza mobile o

complementare;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si è

costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Considerato che il principio affermato da questa Corte nelle

sentenze nn. 178 del 1986, 400 del 1987, 877 del 1988, 513 del 1990 e

231 del 1991 - secondo cui le indennità di buonuscita non possono

essere considerate reddito, e quindi assoggettate ad imposta, per la

parte relativa alla contribuzione dei dipendenti - si riferisce

esclusivamente alle indennità erogate in seguito alla cessazione di

un rapporto di lavoro di natura dipendente;

che, al contrario, con la sentenza n. 50 del 1994, questa Corte

ha affermato che alle indennità di cui alla lettera c) dell'art.

16, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 relative ai

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra i quali

rientra l'attività prestata dai medici di medicina generale per

conto dei disciolti enti mutualistici e del Servizio sanitario

nazionale, non può estendersi il regime di imposizione tributaria

previsto per i redditi di lavoro dipendente; e ciò in quanto la

diversità degli assetti normativi nei quali ricadono le due

indennità esclude che possa procedersi alla trasposizione dei

criteri regolatori dall'uno all'altro, e, inoltre, induce a ritenere

giustificato il diverso regime impositivo previsto;

che l'ordinanza di rimessione, non contenendo indicazione alcuna

in ordine alla natura del rapporto di lavoro prestato

dall'interessato, e riguardo alla data di cessazione del rapporto di

lavoro, non consente a questa Corte di stabilire quale disciplina

normativa sia applicabile al caso di specie;

che, pertanto, conformemente al consolidato indirizzo

giurisprudenziale, non essendo l'ordinanza del giudice a quo

sufficientemente motivata sulla rilevanza, la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140,

ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle

leggi sulle imposte dirette), sollevata, in riferimento all'art. 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:502 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte