Sentenza n. 507/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. (034U2011)
- art. 80Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa. (034U2011)
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 80 del
r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 ("Approvazione del testo unico delle
leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli
uffici provinciali dell'economia corporativa"), promossi con
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1983 dal Tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra la Camera di commercio di
Bologna e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità,
iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 24 settembre 1984 dal Tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra il Consorzio di credito per le
opere pubbliche e la Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Genova, iscritta al n. 1329 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119
bis dell'anno 1985;
3) n. 3 ordinanze emesse il 17 giugno 1986 della Corte d'appello
di Milano nei procedimenti civili vertenti tra a s.p.a. Dalmine, la
s.p.a. Italsider, la s.p.a. Finsider e la Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Milano, iscritte ai nn. 710,
711 e 712 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 58 prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione del Consorzio di credito per le
opere pubbliche, della Camera di commercio di Genova, delle s.p.a.
Dalmine, Italsider e Finsider, della Camera di commercio di Milano e
della s.p.a. Nuova Italsider;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Franco G. Scoca per il Consorzio di credito per le
opere pubbliche, gli avvocati Fabrizio Lemme e Michele Savarese per
le s.p.a. Dalmine, Italsider e Finsider, gli avvocati Ezio Antonini e
Valerio Onida per la Camera di commercio di Milano e l'avv. Fabrizio
Lemme per la s.p.a. Nuova Italsider;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
emesso su ricorso della Camera di commercio di Bologna per la mancata
corresponsione di diritti inerenti ai servizi di borsa, il Tribunale
di Bologna, con ordinanza in data 15 febbraio 1983, ha impugnato
dinanzi a questa Corte la norma - art. 53 t.u. 20 settembre 1934, n.
2011 - che si limita a prevedere tali diritti, demandandone la
determinazione a provvedimenti dell'autorità amministrativa.
Ritiene il Tribunale remittente che gli stessi presentino i
caratteri propri della prestazione patrimoniale imposta, ed infatti:
sia le modalità di determinazione del loro ammontare,
unilateralmente fissato dall'amministrazione in base a criteri
predeterminati (nel caso di specie L.10.000 quale diritto fisso, e
L.1.000 quale diritto proporzionale per ogni miliardo di capitale in
circolazione), sia la conseguente impossibilità di commisurare la
prestazione pecuniaria alla quantità e qualità del servizio reso
dall'ente gestore, sia infine la necessità, per accedere alla
quotazione ufficiale, di rivolgersi esclusivamente ad un soggeto
pubblico, impedirebbero di qualificarli come corrispettivi di natura
privata. In altri termini, l'utente, qualora decida di richiedere
l'ammissione dei propri titoli in borsa, deve sottostare ad un
rapporto interamente imposto, corrispondendo diritti
obbligatoriamente dovuti ed autoritativamente fissati.
Così qualificatane la natura, la norma che si limita a prevederne
l'istituzione, demandandone poi la concreta attuazione all'autorità,
si porrebbe in contrasto con la riserva di legge, seppur relativa, di
cui all'art. 23 Cost., la cui osservanza richiede, ad avviso del
giudice a quo, che siano almeno predeterminati, in via legislativa,
criteri idonei a quantificare la misura della prestazione
patrimoniale imposta.
2. - Nell'ambito di un analogo giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 24
settembre 1984, ha sollevato identica questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53 r.d. 20 settembre 1934, n. 2011,
ritenendola, anche in questo caso, rilevante in relazione agli
effetti che un'eventuale caducazione della norma produrrebbe sul
decreto presidenziale (1° giugno 1978, n. 318) posto a fondamento
della pretesa creditoria.
Il dubbio di legittimità costituzionale della norma impugnata,
nella parte in cui difetta di una qualsiasi previsione di criteri
idonei a determinare la misura della prestazione, o a circoscrivere
comunque la discrezionalità dell'ente impositore, non potrebbe poi
essere superato, ad avviso del giudice a quo, dalla possibilità di
ragguagliare l'imposizione alla spesa effettiva che l'ente è tenuto
a sostenere per l'erogazione del servizio, in quanto di tale criterio
non vi sarebbe alcuna traccia nelle norme che disciplinano la
prestazione imposta.
3. - La stessa questione, infine è stata sollevata anche dalla
Corte di appello di Milano con tre ordinanze di identico contenuto
emesse, in data 17 giugno 1986, nel corso di altrettanti giudizi,
sempre concernenti la mancata corresponsione di diritti inerenti ai
servizi di borsa.
Nell'escludere che le prestazioni in oggetto costituiscano il mero
corrispettivo di un servizio gestito in forma imprenditoriale da un
soggetto pubblico, la Corte remittente impugna, insieme all'art. 53
del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, anche l'art. 80 dello stesso
testo unico, nella parte in cui richiamando il r.d. 4 gennaio 1925,
n. 29, prevede l'istituzione dei diritti inerenti ai servizi di borsa
senza però individuare alcun criterio di determinazione
dell'ammontare del diritto o almeno del suo limite massimo.
4. - Si sono costituiti, dinanzi a questa Corte, gli enti e le
società debitrici dei diritti di quotazione, chiedendo che la
questione venisse dichiarata fondata.
In particolare, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica
utilità (I.C.I.P.U., ora Consorzio di credito per le opere
pubbliche, C.R.E.D.I.O.P.), ribadendo ed ampliando, le argomentazioni
svolte dai giudici a quibus circa la natura giuridica dei diritti di
quotazione, la loro sottoposizione alla riserva di legge di cui
all'art. 23 Cost., e l'ambito di tale riserva, ha osservato che il
testo unico approvato con r.d. n. 2011 del 1934, non risultando
emanato in forza di una norma delega, costituirebbe una fonte
meramente ricognitiva, e, pertanto, le disposizioni in esso contenute
avrebbero il valore e la forza di legge solo in quanto riproduttive
di precedenti norme di eguale forza e valore. Di conseguenza, quella
parte dell'art. 53 che si riferisce ai diritti delle borse valori,
non trovando alcuna rispondenza nelle disposizioni previste come
oggetto di coordinamento (artt. 19 Legge 18 aprile 1926, n. 731, e 3,
quarto comma, Legge 3 gennaio 1929, n. 16), risulterebbe priva di
fondamento legislativo.
Nell'ipotesi in cui venisse invece riconosciuto alla norma
impugnata il valore di fonte giuridica, allora, la disciplina in essa
contenuta, non prevedendo, nemmeno indirettamente, il presupposto dal
quale sorge l'obbligo della prestazione, si porrebbe in contrasto con
il principio della riserva di legge costituzionalmente garantito.
In riferimento poi alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene
rispettato tale principio anche in assenza di un'espressa indicazione
legislativa dei criteri, limiti o controlli sufficienti a delimitare
l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi
siano ricavabili dalla destinazione della prestazione ovvero dalla
composizione e dal funzionamento degli organi competenti a
determinarne la misura, (sentt. nn. 4 del 1957, 55 del 1963, 67 del
1973, 51 del 1960 e 21 del 1969), la parte osserva che, benché si
possa ritenere che i diritti di quotazione, destinati a coprire le
spese di un servizio reso dalle camere di commercio, possano trovare
nel costo di tale servizio un sufficiente limite all'eventuale
arbitrio dell'amministrazione, tuttavia non risulterebbe chiaramente
individuato il servizio del quale la prestazione imposta intende
bilanciare il costo, ne tantomeno il criterio per commisurare la
prima al secondo. Inoltre, il d.P.R. 31 marzo 1975 n. 138,
trasferendo alla Consob la titolarità della maggior parte dei
servizi di borsa, avrebbe profondamente modificato il sistema dei
rapporti tra camere di commercio e borse, sistema nel quale i diritti
di quotazione trovavano la loro ragion d'essere quanto meno sul piano
sostanziale. In relazione, infine, alla composizione e al
funzionamento dell'organo competente a stabilire la misura della
prestazione, né il Presidente della Repubblica, né il Ministro del
tesoro proponente assicurerebbero, di fatto, nell'esercizio della
loro funzione (non assistita da garanzie procedimentali) il
soddisfacimento di esigenze esclusivamente tecniche.
Ad eccezione della Italsider s.p.a., tardivamente costituitasi, le
altre società, parti nei giudizi pendenti presso la Corte d'appello
di Milano, hanno osservato come sia ormai consolidata in
giurisprudenza l'opinione che i diritti di quotazione spettanti alle
camere di commercio debbano considerarsi tasse in senso tecnico, in
conformità al concetto di "prestazione patrimoniale imposta" accolto
da questa Corte, ogni qualvolta si tratti di prestazioni istituite
con atto dell'autorità, e a prescindere dalla circostanza che
l'erogazione del servizio sia rimessa o meno alla volontà del
privato.
Le società osservano poi che la norma impugnata non esaurisce
certo quelle esigenze di specificità più volte sottolineate dalla
giurisprudenza di questa Corte in relazione ai limiti che dovrebbero
essere imposti alla discrezionalità dell'amministrazione
nell'individuare i soggetti passivi e l'ammontare del tributo. Né
d'altra parte, tale carenza legislativa (che potrebbe comportare
anche l'individuazione della base imponibile negli importi negoziati,
e dei soggetti passivi negli azionisti in sede di negoziazione dei
titoli) può essere superata - come ritenuto dal giudice di primo
grado - da una "supposizione" logica, e cioè che avendo avuto le
camere di commercio il potere di ammettere i titoli societari,
soggetto passivo dell'imposizione debba considerarsi la società nel
suo complesso, ed oggetto di essa la quotazione in borsa dei titoli
rappresentativi del capitale nella sua interezza. La tesi, infatti,
oltre che priva di fondamento, in quanto venuto meno il potere di
ammissione, trasferito dal 1974 alla Consob, risulterebbe
costituzionalmente inaccettabile, dal momento che affiderebbe ad uno
strumento diverso da quello legislativo il potere di delimitare la
discrezionalità dell'amministrazione, privando altresì il
legislatore della possibilità di commisurare il carico tributario in
modo uniforme nei confronti dei soggetti passivi, con conseguente
violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
5. - Delle varie camere di commercio si è costituita nei termini
solo quella di Milano chiedendo che la questione venisse dichiarata
infondata.
L'ente ha in proposito rilevato come, in base alla giurisprudenza
di questa Corte concernente l'art. 23 Cost., i limiti alla
discrezionalità dell'amministrazione possano anche non essere
previsti con lo strumento legislativo, a condizione però che siano
desumibili dal contesto della disciplina in cui la norma primaria si
inserisce ovvero da altri elementi.
In tal senso, la camera di commercio sostiene che il sistema
normativo conterrebbe una disciplina del tutto sufficiente ad
individuare l'oggetto ed i presupposti della prestazione. In
particolare, l'elemento oggettivo di riferimento, per la
commisurazione dei diritti non potrebbe che essere l'intero capitale
della società, dal momento che la quotazione riguarda i titoli nel
loro insieme e prescinde del tutto dall'effettiva negoziazione in
borsa di una parte o meno dei medesimi.
Inoltre, poiché i diritti di quotazione sarebbero stati
configurati dalla legge, fin dall'inizio, come entrate volte a
finanziare i servizi di borsa, (art. 7 r.d. n. 29 del 1925 e artt.
nn. 52 e 32, e 4 t.u. n. 2011 del 1934), la determinazione della loro
misura sarebbe circoscritta dal perseguimento di tale scopo, che,
costituendo un elemento di carattere essenzialmente tecnico, risulta
senz'altro idoneo a delimitare adeguatamente la discrezionalità
dell'amministrazione.
Altri limiti idonei ad escludere la possibilità che la
discrezionalità amministrativa possa trasmodare in arbitrio vengono
infine ravvisati nell'esistenza di garanzie procedimentali (delibera
della Giunta camerale, proposta dal Ministero del tesoro, decreto del
Presidente della Repubblica), nonché nella fissazione dei diritti
mediante l'adozione di un atto a carattere generale.
6. - Con memorie depositate nell'imminenza della discussione, le
parti hanno ribadito, ampliandole e precisandole, le argomentazioni
già svolte negli atti di costituzione. Considerato in diritto
1. - Con cinque ordinanze di autorità giudiziarie diverse è
sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 23 Cost., dell'art. 53 del t.u. 20 settembre 1934, n. 2011,
il quale prevede al secondo comma le modalità per la istituzione dei
diritti inerenti ai servizi delle borse di commercio.
In una delle ordinanze è sollevata questione, sempre in
riferimento all'art. 23 Cost., anche dell'art. 80 della stessa legge,
il quale dispone che restano in vigore, fra gli altri, il r.d. 4
gennaio 1925, n. 29, che all'art. 7, terzo comma, elenca i diritti in
questione.
Ad avviso dei giudici a quibus, dette norme, prevedendo
l'istituzione dei diritti inerenti ai servizi di borsa, non
indicherebbero alcun criterio per la determinazione in concreto di
tale prestazione patrimoniale imposta, dal che si deduce l'esistenza
di un contrasto con il parametro costituzionale invocato.
2. - I giudizi possono essere per connessione riuniti e definiti
con unica sentenza.
3. - In relazione al profilo sulla rilevanza della questione,
prospettato - pur senza formularsi in proposito espressa eccezione di
inammissibilità - da una delle parti costituite e cioè dal
Consorzio di credito delle opere pubbliche e relativo all'aspetto
della probabile esenzione di detto istituto dai diritti in parola,
esenzione che discenderebbe dal r.d.-l. n. 1627 del 1919 convertito
nella legge n. 488 del 1921, va osservato che una delle ordinanze di
rimessione (reg. ord. n.1329 del 1984) ha espressamente motivato sul
punto, con esauriente argomentazione, concludendo per la rilevanza
della questione, nell'assunto che l'esenzione tributaria non si
applica ai diritti di borsa, onde, di fronte a così precisa
motivazione del giudice a quo non può più farsi questione in questa
sede di tale profilo che attiene alla rilevanza.
4. - In relazione ad altro eventuale profilo di inammissibilità
attinente alla natura di una delle norme impugnate, (art. 53, secondo
comma, t.u. 1934, n. 2011) la difesa del Consorzio di credito per
ultimo citato, esprime il dubbio che tale norma potrebbe non avere
forza di legge, in quanto inserita in un testo unico di carattere
compilativo che non troverebbe, sul punto, riscontro in norme
legislative preesistenti, onde il sindacato su detta norma potrebbe
non spettare a questa Corte.
Al riguardo va però osservato che, come è stato anche di recente
affermato dalla Corte di cassazione, i diritti in parola, aventi
carattere non tributario ma, comunque, di prestazione patrimoniale
imposta, trovano oggi il loro fondamento in norme di rango
legislativo.
Difatti, se è vero che la norma che introdusse tali diritti di
borsa e cioè l'art. 7 del r.d. n. 29 del 4 gennaio 1925, era
contenuta originariamente in un testo di natura regolamentare,
tuttavia tale norma fu elevata al rango di legge per effetto
dell'espresso richiamo fattone nell'art. 80 del t.u. del 1934, n.
2011, per cui, anche il secondo profilo di eventuale inammissibilità
è in realtà inconsistente. Che tale richiamo abbia potuto imprimere
forza di legge alle norme richiamate, discende dalla constatazione
della natura non meramente compilativa del cennato testo unico,
perché questo fu adottato sulla base dell'art. 16 della legge 18
giugno 1931, n. 875, che aveva appunto autorizzato il Governo a
riunire in testo unico le norme preesistenti, con la facoltà di
emanare quelle necessarie a disciplinare organicamente la materia,
integrando, modificando e sopprimendo le precedenti disposizioni.
5.1. - Nel merito le questioni non sono fondate.
La giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio della
riserva di legge, previsto dall'art. 23 Cost., sia rispettato anche
in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri,
limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di
discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano
desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla
composizione e dal funzionamento degli organi competenti a
determinarne la misura (sentt. nn. 4 del 1957, 55 del 1963, 67 del
1973, 51 del 1960 e 21 del 1969). Si esclude altresì da questa Corte
(sent. n. 34 del 1986) la violazione della norma costituzionale
citata quando esista, per l'emanazione dei provvedimenti
amministrativi concernenti le prestazioni, un modulo procedimentale a
mezzo del quale si realizzi la collaborazione di più organi, al fine
di evitare eventuali arbitrii dell'amministrazione.
Osserva la Corte che la normativa oggetto della questione di
costituzionalità risponde ai requisiti indicati dalla richiamata
giurisprudenza costituzionale.
Poiché, come si è detto, la norma istitutiva della prestazione
in parola è l'art. 7 del regolamento approvato con il R.D. 4 gennaio
1925, n. 29 - il cui contenuto, come si è rilevato, ha assunto rango
di legge ordinaria, per effetto del richiamo di cui all'art. 80 del
R.D. 20 settembre 1934 - è a tale norma che bisogna riferirsi per
individuare gli elementi di detta prestazione patrimoniale imposta.
Orbene, detta norma stabilisce che la Camera di commercio e
industria provvede ai locali ed a quanto altro occorre per il
funzionamento delle Borse di commercio alle proprie dipendenze e dei
relativi uffici fornendo anche tutto il personale necessario sia per
le riunioni che per il funzionamento di detti uffici. Stabilisce
altresì che le spese relative alla pubblicazione del listino di
borsa sono a carico della Camera di commercio e che le entrate sono,
fra l'altro, costituite dai diritti di borsa che vengono ivi
elencati, come si vedrà in prosieguo.
Quanto all'organo competente alla determinazione di quei diritti,
la stessa norma prevede che le tariffe siano deliberate dalla Camera
di commercio e che siano approvate con decreto del Capo dello Stato.
Quanto alla portata del secondo comma dell'art. 53 del t.u. del
1934, n. 2011 (che è la norma denunciata in tutte le ordinanze di
rinvio) va rilevato che in realtà si è in presenza di una
disposizione dal contenuto meramente procedimentale, in quanto essa
si limita a stabilire che l'indicato decreto del Capo dello Stato,
per l'istituzione dei "diritti inerenti ai servizi delle borse di
commercio, è promosso, per i diritti delle borse valori, dal
Ministro delle finanze e per i diritti delle borse merci, dal
Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro
dell'industria".
Da quanto precede risulta dunque che, dal contesto in cui gli
artt. 53 e 80 del t.u. del 1934 si collocano, è certamente possibile
desumere la presenza di quegli elementi che la giurisprudenza di
questa Corte (in particolare da ultimo v. sul punto la sentenza n. 34
del 1986) ritiene sufficienti ai fini della rispondenza all'art. 23
Cost. dei tributi o comunque delle prestazioni imposte in genere.
Tali elementi sono: i soggetti, tenuti alla prestazione e l'oggetto
della stessa, razionali ed adeguati criteri per la concreta
individuazione dell'onere, e, infine, il modulo procedimentale che,
come è stato precisato da questa Corte nella sentenza per ultima
richiamata, concorre ad escludere l'eventualità di arbitrii da parte
dell'Amministrazione.
5.2 - Per quel che riguarda i soggetti, dal contenuto delle norme
denunciate è possibile individuarli in coloro che abbiano interesse
rispetto "ai servizi delle borse di commercio", dovendosi rilevare
che l'art. 7 del R.D. del 4 gennaio 1925, n. 29, diversifica i
diritti relativi a tali servizi: a) in quelli per la quotazione dei
titoli sul listino di borsa; b) in quelli per il rilascio delle
tessere d'ingresso ai recinti ed agli spazi riservati; c) in quelli
per l'uso dei telefoni, di tavoli, cabine e per ogni servizio a
disposizione delle borse.
Da queste indicazioni risultano dunque ben individuabili i
soggetti tenuti a tali prestazioni, così per i diritti di quotazione
nel listino, tali soggetti possono ravvisarsi nelle persone fisiche o
società, aventi appunto interesse alla quotazione dei titoli nel
listino di borsa.
5.3 - Parimenti, dalle stesse indicazioni, è chiaramente
individuabile l'oggetto della prestazione patrimoniale imposta che
ha, come punto di riferimento, gli elencati servizi di borsa, onde le
prestazioni in parola devono avere attinenza con quei servizi e
gravare perciò sui soggetti che rispettivamente si avvalgono di tali
servizi.
Dalla individuazione di tali elementi discende, come automatica
conseguenza, anche il requisito della desumibilità di criteri
tecnici per la quantificazione delle tariffe, relative a ciascuno dei
diritti di borsa indicati. Difatti i provvedimenti amministrativi,
determinativi di tali tariffe, debbono prendere in considerazione il
complesso delle spese sostenute dalle borse, ripartendo di
conseguenza i diritti (rectius le prestazioni patrimoniali imposte)
indicate sub a,) b) e c), in misura ovviamente proporzionale
all'incidenza di ciascuna voce sul complesso di tali spese,
attribuendo l'onere alle categorie di soggetti rispettivamente
interessate e, facendolo infine gravare, nell'ambito di ciascuna
categoria di destinatari dei servizi, sui singoli soggetti, secondo
criteri ispirati a principi di ragionevolezza che esplicitamente o
implicitamente siano desumibili dai decreti del Presidente della
Repubblica che approvano le tariffe.
Dalle elencate indicazioni risulta perciò soddisfatta l'esigenza,
posta in risalto dalla più recente giurisprudenza di questa Corte
(sentenza n. 34 del 1986) in tema di prestazioni patrimoniali
imposte, secondo cui "la delimitazione della potestà amministrativa
non deve necessariamente risultare dalla formula della norma stessa,
ma ben può risultare da tutto il contesto della disciplina relativa
alla materia di cui essa fa parte".
5.4. - Anche l'esigenza di un modulo procedimentale, che metta al
riparo dalla eventualità di arbitrii dell'amministrazione, rendendo
possibile l'indagine sulle varie fasi del procedimento, appare nella
specie soddisfatto. Basta al riguardo considerare che, secondo la
normativa indicata, è previsto, per i diritti sub a) e sub b) - che
sono quelli aventi la maggiore rilevanza - una delibera della Camera
di commercio nonché l'approvazione con decreto del Presidente della
Repubblica (art. 7, comma quarto, R.D. n. 29 del 4 gennaio 1925), su
proposta del Ministro competente (art. 53, comma secondo, t.u. 20
settembre 1934, n. 2011).
Si è dunque in presenza di un procedimento ben articolato che
consente un adeguato controllo nel loro susseguirsi, delle varie fasi
del procedimento per verificare la ragionevolezza delle
determinazioni adottate.
Quanto infine ai diritti indicati sub c), per i quali è solo
prevista la delibera della Camera di commercio, questa
semplificazione procedimentale è giustificata dalla natura dei
servizi cui i diritti in parola si riferiscono, perché essi
concernono l'uso dei telefoni, dei tavoli, delle cabine e di ogni
altro servizio (chiaramente affine a quelli testé elencati), cioè
di un complesso di prestazioni di carattere meramente materiale,
rispetto alle quali la garanzia procedimentale può già ritenersi
soddisfatta, con la previsione della sola delibera della Camera di
commercio.
6. - Negli scritti difensivi e nella discussione orale, allo scopo
di sottolineare il denunciato contrasto con l'art. 23 Cost., sono
state poste in evidenza una serie di incongruenze che sarebbero
riscontrabili in concreto nel contenuto dei decreti presidenziali
determinativi delle tariffe in parola.
Al riguardo è agevole rilevare che gli aspetti evidenziati (come
ad esempio l'identità della misura dei diritti di borsa, qualunque
sia la dimensione di questa, oppure l'ancoraggio dei diritti per la
quotazione nei listini al capitale delle società, etc.), ove
dovessero essere reputati irragionevoli sarebbero se mai da
attribuirsi ad una cattiva applicazione della norma denunciata e non
ad una irrazionale previsione di questa. In tal caso spetterebbe al
giudice di merito il compito di verificare se, nella determinazione
della misura di quelle tariffe e nella individuazione dei soggetti
tenuti agli oneri in questione, i decreti presidenziali abbiano o
meno rispettato i criteri desumibili dall'intero contesto normativo
che regola la materia, potendosi così trarre le naturali conseguenze
nella sede giudiziaria appropriata.
7. - Inconferente, ai fini del presente giudizio, è infine la
circostanza, posta in evidenza in qualcuna delle ordinanze di rinvio
e negli scritti difensivi delle parti private, secondo cui
attualmente non spetterebbero più alle Camere di commercio i diritti
connessi alle quotazioni di listino, essendo state le relative
funzioni attribuite alla Consob dalla legge 1974, n. 216 e dalle
successive norme che disciplinano detta Commissione. Trattasi di
tutta evidenza di un problema che non riguarda il giudizio di
legittimità costituzionale, perché si è in presenza di una
questione d'ordine interpretativo che deve essere risolta dal giudice
di merito, allo scopo di verificare se, nella determinazione concreta
delle tariffe dei diritti di borsa, si sia tenuto conto
dell'eventuale venir meno di compiti già attribuiti alle Borse, come
conseguenza dell'avvenuto trasferimento alla Consob. Difatti, sulla
base dei criteri desumibili dall'intero complesso normativo testé
descritto, la prestazione patrimoniale dovrebbe necessariamente avere
come parametro di riferimento solo i servizi effettivamente resi
dalle Borse e non anche quelli che, in ipotesi, in base a norme
successive, fossero stati loro sottratti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Previa riunione dei giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui
in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 53 e 80 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 ("Approvazione del
testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia
corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa"),
sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:507 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte