Art. 80

[1](Art. 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578; art. 3, comma quinto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

[2]Sino a quando non saranno emanate le speciali disposizioni e norme di cui al precedente articolo 79 o il regolamento generale, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale delle Camere di commercio e industria, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29; del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 1626, sul funzionamento degli Uffici provinciali dell'economia; del R. decreto 20 maggio 1928, n. 1293, sui contributi degli Istituti di assicurazioni sociali dovuti ai Consigli; del R. decreto 26 maggio 1928, n. 1104, contenente norme sul funzionamento dei Consigli; del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1627, sull'applicazione della sovrimposta terreni e fabbricati spettante ai Consigli, modificato dall'articolo 254 del testo unico approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; e del R. decreto 17 aprile 1931, n. 585, contenente disposizioni varie riguardanti il personale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art80 · fonte su Normattiva