Sentenza n. 508/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40legge 12/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge
11 gennaio 1979, n.12 (Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno
1982 dal Tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra
Breccia Maria Rita e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del
Lavoro di Perugia, iscritta al n.745 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno
1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982 (r.o. n.
745/1982), solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.
40 della l. 11 gennaio 1979, n.12, nella parte in cui non prevede la
possibilità di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro di
coloro i quali abbiano superato, prima dell'entrata in vigore della
legge, l'esame di abilitazione disciplinato dal regime previgente,
per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4 e 35 primo comma Cost.
La questione è sorta nel corso di un giudizio nel quale la
signora Maria Rita Breccia - che anteriormente all'entrata in vigore
della legge n. 12 del 1979 aveva sostenuto l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro, era stata
autorizzata a tale esercizio dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro
ma non aveva richiesto l'iscrizione all'albo - chiedeva al Tribunale
di riconoscerle il diritto ad iscriversi all'albo istituito -
congiuntamente ad un diverso e più rigoroso esame abilitativo dalla
legge sopravvenuta.
Il Tribunale afferma che tale riconoscimento sarebbe impedito
dall'art. 40 della stessa legge n.12 del 1979, il quale, nel
disciplinare la fase transitoria dell'applicazione del nuovo sistema,
consente tale iscrizione soltanto a chi fosse già iscritto nell'albo
precedentemente previsto oppure a chi avesse in corso l'esame di
abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge,
condizioni non godute dalla signora Breccia.
Di qui l'impugnativa di tale disposizione nella parte in cui
tratterebbe in modo ingiustificatamente differenziato due situazioni
sostanzialmente analoghe, e cioè quella di chi, come l'attrice,
abbia già superato l'esame di abilitazione secondo la vecchia legge
e quella di chi tale esame abbia ancora in corso di svolgimento al
sopravvenire della nuova. La stessa disposizione, oltre a violare per
tale ragione l'art. 3 Cost., confliggerebbe pure, a parere del
giudice a quo: con l'art. 4 Cost., poiché indirettamente inibirebbe
ad una categoria di cittadini la libertà di scelta della propria
attività lavorativa; con l'art. 35 Cost. poiché non appresterebbe
sufficiente tutela all'attività di consulente del lavoro
limitatamente ai soggetti che si trovano in condizioni analoghe a
quelle della signora Breccia.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Non sussisterebbe infatti la lamentata disparità di trattamento
in danno dei soggetti che si trovano nelle condizioni della parte
attrice nel giudizio a quo, in quanto soltanto chi aveva già
conseguito, come quest'ultima, l'autorizzazione all'esercizio della
professione dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro prima
dell'entrata in vigore della nuova legge - a differenza di chi avesse
ancora in corso l'esame di abilitazione - aveva la possibilità di
ottenere l'iscrizione al vecchio albo, titolo sufficiente
all'iscrizione al nuovo, così che soltanto il primo, e non il
secondo, dovrebbe imputare a sé medesimo il non avere
tempestivamente espletato tale adempimento.
Di qui l'insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost., nonché
degli artt. 4 e 35 Cost. essendo il nuovo sistema, più selettivo e
rigoroso, del tutto idoneo a garantire la posizione professionale dei
consulenti del lavoro. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 25 giugno 1982
(r.o. n. 745/82) lamenta che l'art. 40 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12 (recante "Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro"), assoggetti a trattamento ingiustificatamente
differenziato chi abbia superato la prova teorico-pratica di
idoneità - prevista dalla l. n. 1081 del 1964 - anteriormente alla
data di entrata in vigore della nuova normativa, rispetto a chi tale
prova abbia ancora, a tale data, in corso di espletamento,
consentendo solo a quest'ultimo, e non al primo - già autorizzato ma
non iscritto al vecchio albo - di iscriversi nel nuovo albo
professionale: ciò in violazione degli artt. 3, primo comma, 4 e 35,
primo comma, Cost.
2. - La questione non è fondata.
La norma impugnata, nel dettare una disciplina transitoria per il
passaggio dal vecchio al nuovo regime, consente, in deroga al
requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione, la
iscrizione nel nuovo albo ai consulenti del lavoro che fossero, o
fossero stati, già iscritti in quello istituito dalla legge del 1964
(primo comma); prevede poi che, ai fini dell'eventuale conseguimento
dell'abilitazione, resti fermo l'espletamento dell'esame già
regolarmente fissato o in corso di svolgimento alla data di entrata
in vigore della nuova legge (secondo comma).
Come ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, tale ultimo
precetto, nel far salvi gli esami già disposti secondo il sistema
precedente, intende soltanto regolare la sorte di procedimenti
amministrativi pendenti, accordando tutela alla legittima aspettativa
degli aspiranti al loro regolare esito. A parte la non estensibilità
di una norma derogatoria, diversa è invece, e perciò non meritevole
di eguale tutela, la posizione di coloro che, come la parte attrice
nel giudizio a quo, a quel momento, avevano già superato l'esame e,
pur avendo ottenuto la prevista autorizzazione, avevano però
trascurato di chiedere quella iscrizione nel vecchio albo che,
secondo il primo comma dell'art. 40 della legge n. 12 del 1979,
avrebbe consentito loro di ottenere l'iscrizione in quello nuovo.
Non sussiste dunque una irragionevole disparità di trattamento in
danno dei soggetti da ultimo considerati, né un'arbitraria
limitazione dei diritti loro garantiti dagli artt. 4 e 35 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 35, primo comma, Cost.,
sollevata dal Tribunale di Perugia con ordinanza del 25 giugno 1982
(r.o. n. 745/82).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte