Corte costituzionale

Ordinanza n. 508/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice

di procedura civile e dell'art. 151 delle disposizioni di attuazione

del codice di procedura civile, promossi con n. 6 ordinanze emesse il

9 dicembre 1988 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai

nn. 257, 258, 259, 334, 335 e 351 del registro ordinanze 1989 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 28 e 35,

prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 9

dicembre 1988, in causa tra Del Ry Rosanna e il Centro Milanese per

lo sport e la ricreazione (R.O. n. 257 del 1989), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice

di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice

di procedura civile, interpretati nel senso che attribuiscono al Capo

dell'Ufficio giudiziario poteri assolutamente discrezionali nella

riunione delle cause;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art.

25 della Costituzione, essendo le cause sottratte al giudice

naturale, e l'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui dispone

che il giudice è soggetto solo alla legge;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso preliminarmente per la inammissibilità della questione

perché è stata omessa la motivazione in punto di rilevanza, tanto

più che, non vertendo il giudizio sulla legittimità del decreto di

riassegnazione della causa,

l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle

norme censurate non eliminerebbe il potere-dovere del giudice a quo

di definire il giudizio; e, nel merito, per la infondatezza della

questione, dolendosi il giudice a quo non della portata astratta

delle norme ma della loro applicazione in concreto, per cui non

sarebbero violati i precetti costituzionali invocati;

che lo stesso Pretore ha sollevato la stessa questione sempre in

riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione con identica

motivazione, con le ordinanze R.O. nn. 258, 259, 334, 335, 351, di

pari data, rispettivamente nei procedimenti instaurati da Rossetti

Enzo, Campioni Paolo, Acciaro Giovanna (n. 3 ord.), contro lo stesso

Centro Milanese per lo sport e la ricreazione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

sempre per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della

questione.

Considerato che le sei ordinanze, siccome prospettano identica

questione, possono essere riunite e decise con un unico

provvedimento;

che l'eccezione di inammissibilità va disattesa in quanto la

rilevanza della questione risulta essere sufficientemente motivata,

intendendosi porre nel nulla il decreto del Capo dell'Ufficio di

riassegnazione delle cause;

che questa Corte (sentenza n. 143 del 1973 e ordinanza n. 93 del

1988) ha già ritenuto non illegittimo il potere discrezionale del

Pretore titolare in materia di distribuzione del lavoro e di

assegnazione delle cause tra i vari magistrati della Pretura,

rientrando nella funzione di direzione dell'Ufficio a lui attribuita,

purché siano osservati i limiti costituzionali (art. 101 della

Costituzione);

che detta funzione deve essere svolta per obiettive ed

imprescindibili esigenze di servizio allo scopo di rendere possibile

il funzionamento dell'Ufficio e di agevolarne l'efficienza;

che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella

determinazione legislativa di una competenza generale ma si forma

anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale

competenza sulla base di criteri che ragionevolmente valutino i

disparati interessi in gioco nel processo (sentenza n. 274 del 1974);

che tra essi si annoverano le norme che prevedono spostamenti di

competenza in favore di un giudice diverso, ma pur sempre

precostituito, anche per ragioni di connessione delle cause; che

detto spostamento di competenza è stabilito a priori dalla norma

denunciata e non lascia adito a deroghe discrezionali;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i ricorsi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice

di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice

di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte