Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Avvocato - Crediti per compensi professionali per assistenza giudiziale in pluralità di giudizi - Ascrivibilità a un rapporto unitario - Abusivo frazionamento del credito - Configurabilità - Limiti. · CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE In genere. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
In tema di crediti dell'avvocato per compensi professionali relativi ad assistenza giudiziale a favore di un medesimo cliente in pluralità di giudizi, l'abusivo frazionamento del credito presuppone che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in unico procedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziative giudiziali, e non è, pertanto, ravvisabile quando i diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, siano relativi a prestazioni rese dinanzi a giudici diversi, sussistendo in tale ipotesi la competenza funzionale di diversi giudici ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Cass. civ. n. 4226/2026Sez. 2Rv. 677450-01
Riguarda ancheart. 14 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 669263-01, 674011-01
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Trattazione unitaria di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una parte di una cause connessa - Effetti - Dichiarazione di interruzione dell'intero processo - Conseguenze - Istanza di riassunzione della causa non interessata dall'evento interruttivo - Necessità - Omissione - Estinzione del processo.
Nel caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo che colpisce una delle parti delle cause connesse produce effetti limitatamente al procedimento relativo alla stessa, con la conseguenza che, ove il giudice abbia dichiarato l'interruzione dell'intero processo, senza disporre la separazione della causa cui tale evento non è riferibile e fissare udienza per la sua prosecuzione, questa non può aver luogo se la parte interessata, analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c., non propone tempestiva istanza di riassunzione, la cui mancanza determina l'estinzione del giudizio.
Cass. civ. n. 28384/2025Sez. 3Rv. 676630-01
Riguarda ancheart. 289 Codice di procedura civileart. 300 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civile
Precedenti: 675564-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Giudizi riuniti in primo grado - Declaratoria di improponibilità della seconda domanda - Esclusione - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.
In tema di abusivo frazionamento del credito, non può dichiararsi l'improponibilità della domanda successivamente proposta se il relativo giudizio è stato riunito, fin dal primo grado, a quello introdotto dalla prima domanda e deciso unitariamente a questo. (In applicazione del principio, in un caso in cui la vittima di un sinistro stradale aveva instaurato due distinti giudizi - poi riuniti - per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la seconda domanda).
Cass. civ. n. 22391/2025Sez. 3Rv. 676128-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 649441-02, 674011-01
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Trattazione unitaria o riunione di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una o più cause connesse - Effetti - Interruzione dell'intero procedimento - Esclusione - Interruzione del solo giudizio di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo - Omessa fissazione dell’udienza per la prosecuzione dell’altra causa - Richiesta di riassunzione della causa scindibile non colpita dall’evento interruttivo - Conseguenze - Fattispecie.
In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo della controversia - in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza - non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio in luogo dell'estinzione della sola causa scindibile scaturita dall'intervento adesivo di una parte poi deceduta, nonostante il convenuto avesse tempestivamente chiesto la riassunzione della controversia scindibile non colpita dall'evento interruttivo).
Cass. civ. n. 16883/2025Sez. 2Rv. 675564-01
Riguarda ancheart. 300 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civileart. 305 Codice di procedura civileart. 289 Codice di procedura civile
Precedenti: 657575-01, 598541-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di riscossione contributi condominiali - Rapporto di continenza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in caso di impossibilità di disporre la riunione o la declaratoria di continenza - Sospensione ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa 58 <!-- pag. 59 --> monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Cass. civ. n. 2211/2025Sez. 2Rv. 673641-03
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 337 Codice di procedura civile
Precedenti: 599252-01, 599253-01, 661084-02
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo -per la riscossione contributi condominiali - Impugnazione della delibera di ripartizione e approvazione della spesa su cui il decreto è fondato - Pendenza dinanzi al medesimo ufficio giudiziario - Riunione - Fondamento.
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, laddove pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, possono essere riunite ai sensi dell'art. 274 c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio.
Cass. civ. n. 2211/2025Sez. 2Rv. 673641-02
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civile
Precedenti: 599252-01, 599253-01, 661084-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).