Corte costituzionale

Ordinanza n. 508/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 566, ottavo

comma, e 542, secondo comma, del codice di procedura penale, in

relazione all'art. 438 dello stesso codice, promosso con ordinanza

emessa il 10 aprile 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento

penale a carico di Vishas Fadil, iscritta al n. 453 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 10 aprile

1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 566, ottavo

comma, e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, in

relazione all'art. 438 dello stesso codice, "nella parte in cui non

prevedono la motivazione del dissenso del P.M. al rito abbreviato e

la possibilità per il giudice di sindacare tale dissenso applicando

ugualmente la riduzione di pena se ritiene il dissenso

ingiustificato";

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata

anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile

promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi

dell'art. 566 del codice di procedura penale;

e che, quindi, oggetto di censura è in effetti il solo art.

452, secondo comma, del codice di procedura penale, le due rimanenti

disposizioni risultando coinvolte nel giudizio di legittimità

soltanto perché l'una contiene un espresso richiamo all'art. 452,

secondo comma, e l'altra perché si richiama alla riduzione di un

terzo della pena in caso di condanna a seguito dell'abbreviazione del

rito (v. ordinanza n. 392 del 1990);

che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del

codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede

che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo,

con sentenza n.183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di Milano

con ordinanza del 10 aprile 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte