Sentenza n. 508/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 1338/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1978 (recte 1979),
n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini
previdenziali) e dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti) promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1990 dal
Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Carmine Arpino ed altri e l'I.N.P.S. iscritta al n. 444 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Carmine Arpino ed altri e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avvocati Sergio Smedile per Carmine Arpino ed altri,
Paolo Boer per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per
il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 29 novembre 1990 il Pretore di Milano, nei
giudizi civili riuniti tra Carmine Arpino ed altri ed I.N.P.S. (Reg.
ord. n. 444 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 7
febbraio 1978 (recte 1979) n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nella
parte in cui resterebbe consentito al Ministro del lavoro di fissare
nuove tariffe di riscatto in modo irragionevolmente discriminante e
in misura eccessivamente gravatoria per i lavoratori che hanno
diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.
I ricorrenti, dipendenti dell'Azienda Trasporti Municipali di
Milano, hanno chiesto, ai sensi delle suddette disposizioni, la
ricongiunzione dei periodi assicurativi al Fondo di previdenza
addetti ai pubblici servizi di Trasporto, per i periodi da ciascuno
indicati, trascorsi in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro
privato con posizione previdenziale I.N.P.S.
In conseguenza, si sono sentiti richiedere dall'I.N.P.S. il dovuto
pagamento, secondo la formula indicata dalla legge n. 29, calcolato
sui coefficienti stabiliti con il D.M. 19 febbraio 1981 anziché su
quelli stabiliti precedentemente dal D.M. 27 gennaio 1964, che erano
rimasti inalterati per tutto il periodo intermedio.
Ricorda il Pretore che la legge n. 29 del 1979 rinvia, ai fini del
calcolo della somma da pagarsi dal lavoratore, "ai criteri ed alle
tabelle di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338", norma
già dettata per la costituzione di rendita vitalizia in caso di
omissione contributiva, con riferimento alla "riserva matematica
calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e
variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Le tariffe, anteriormente fissate con D.M. 27 gennaio 1964, sono
state modificate con il D.M. 19 febbraio 1981, che ne ha operato un
considerevole aumento.
Osserva, in proposito, il giudice a quo che il disposto dell'art.
13 della legge n. 1338 del 1962, al quale rinvia la legge n. 29 del
1979, autorizzerebbe la determinazione tariffaria con criteri
arbitrari o comunque legati unicamente a valutazioni di cassa e di
bilancio dell'I.N.P.S., obliterandosi l'interesse dei lavoratori.
La mancanza di criteri vincolanti per il Ministro, nella
fissazione e futura variazione delle tariffe in parola,
evidenzierebbe una carenza dell'art. 13 legge n. 1338 predetta, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nonché con il successivo
art. 38, perché porrebbe i lavoratori interessati di fronte a oneri
non ragionevoli e sproporzionati al vantaggio pensionistico, tuttavia
ineludibili per poter realizzare lo stesso diritto al pensionamento.
Con atto depositato il 29 luglio 1991 si sono costituiti Carmine
Arpino ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico
Pennasilico e Sergio Smedile, i quali insistono per una declaratoria
di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, ciò
ribadendo, poi, con memoria prodotta in prossimità dell'udienza.
Con atto depositato il 4 luglio 1991 ha presentato note difensive
l'I.N.P.S., difeso dagli avvocati Boer, Pansarella, Cantarini e
Rozera, osservando che la riserva matematica rappresenta il capitale
necessario a costituire una rendita, determinato con criteri desunti
dalla matematica attuariale e che tengono conto dell'età
dell'assicurato, della sua anzianità anagrafica e contributiva e
quindi delle probabilità di maturare diritto a pensione nonché
della distanza tra la data di ricongiunzione e la data di prevedibile
maturazione della pensione stessa.
Pertanto, a meno che non siano da censurare le tariffe per vizi di
calcolo rilevabili dalle stesse, non sussiste possibilità di dolersi
della norma regolatrice.
Si conclude chiedendo una dichiarazione di infondatezza della
questione.
Con atto depositato il 29 luglio 1991 è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo che non è in alcun modo dimostrato
- ed anzi è apoditticamente affermato - che le tariffe siano
arbitrarie e non calcolate con criteri matematici e statistici,
sicché nessuna violazione dei parametri costituzionali si è in
realtà verificata. Considerato in diritto 1.1 - La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) prevede - art. 2 -
la possibilità di ricongiunzione di periodi di attività da parte
degli aventi titolo a forme di previdenza diverse dalla assicurazione
generale obbligatoria. La norma specifica al terzo comma gli oneri
relativi da porsi a carico dei richiedenti e costituiti in base alla
differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura
assicurativa del periodo utile considerato e le somme versate dalle
gestioni interessate. Resta ivi precisato che la riserva matematica
si determina con i criteri e le tabelle di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e cioè secondo tariffe
stabilite, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro,
sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
1.2 - Il pretore remittente ravvisa un contrasto tra le enunciate
disposizioni e gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Secondo l'ordine espositivo dell'ordinanza, confliggerebbe con le
previsioni dell'art. 38 tutto il meccanismo tariffario posto in
essere, con criteri di determinazione che si assumono arbitrari e
tali da condurre alla "vanificazione del diritto concesso": la
realizzazione contributiva sarebbe carente di "criteri vincolanti"
assunti dal legislatore e si tramuterebbe così in una palese
irragionevolezza ex art. 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Con la stessa sequenza seguita dal giudice a quo, va chiarito
anzitutto che la normativa in esame potrebbe essere riconosciuta
difforme dalle garanzie dell'art. 38, là dove sono assicurati ai
lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze per la vecchiaia ovvero
in caso di invalidità, solo se la copertura assicurativa si
presentasse abnorme rispetto agli scopi che essa si ripropone. Ma a
tanto dimostrare occorrerebbe evidenziare, nei sensi sostenuti dal
Pretore, una palese irragionevolezza dei prelievi, con conseguente
negativa incidenza sull'art. 3.
Ciò tuttavia non è: lo stesso decorso del tempo rispetto a
coloro che avessero subito il prelievo medesimo secondo disposizioni
precedenti si pone, intanto, come ordinario discrimine di
applicazione, soggiungendosi poi subito che le odierne tariffe
risultano, a tenore di legge, emanate con provvedimento del Ministro
del lavoro che tiene conto, ai fini dei relativi calcoli obiettivi,
della riserva matematica, da conservare integra. E se quest'ultima
sta a costituire un capitale inalterato, tale in definitiva a
mantenere la rendita correlata all'importo della contribuzione, il
meccanismo normativamente elaborato è tale da rimanere indifferente
a qualsivoglia variazione a carattere discrezionale. Normativamente
peraltro, a realizzare quanto esposto, sono contemplate, appunto, le
necessità di adeguamento "ove occorra", quando cioè le variazioni,
secondo i principi enunciati, si rendano attuali.
In concreto, risulta che le basi tariffarie in discussione sono
state costruite tenendosi conto delle variazioni nel tempo delle
linee demografiche relative (vedi circolare 6 luglio 1981 n. 563
dell'I.N.P.S.) e della evoluzione normativa intervenuta in materia:
pensione di anzianità, pensioni privilegiate di invalidità e
indirette, aliquote di reversibilità, maggiorazioni per familiari a
carico, estensione della pensione di reversibilità a favore dei
figli studenti, perequazione automatica delle pensioni, parità di
trattamento tra uomini e donne in campo previdenziale (cfr. leggi: 21
luglio 1965, n. 903; 30 aprile 1969, n. 153; 3 giugno 1975, n. 160; 9
dicembre 1977, n. 903).
Cosicché, le imposizioni anzidette appaiono rispondere a compiuti
dettati normativi non in contrasto, perciò, con gli invocati
parametri costituzionali e la questione va dichiarata priva di
fondatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dell'art. 2, comma terzo, della legge 7
febbraio 1978, recte 1979 n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti)
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte