Sentenza n. 51/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1959 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 670
Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 febbraio 1959 dal Pretore di Lucca nel
procedimento penale a carico di Bedini Emma e Bedini Fiorenzo, iscritta
al n. 61 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;
2) ordinanza emessa il 7 marzo 1959 dal Pretore di Lucca nel
procedimento penale a carico di Rufo Giuseppe, iscritta al n. 67 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1959 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 1 giugno 1958 l'Autorità di p.s. di Lucca denunciava al
Pretore di quella città Bedini Emma e Bedini Fiorenzo per avere
mendicato in modo vessatorio all'ingresso della chiesa di S.
Cristoforo. I denunciati venivano rinviati a giudizio per rispondere
del reato preveduto dall'art. 670, comma secondo, Codice penale.
Nel dibattimento, che ebbe luogo il 21 febbraio 1959, il difensore
di ufficio degli imputati proponeva preliminarmente la istanza di
sospensione del giudizio, chiedendo la trasmissione degli atti a questa
Corte costituzionale, in quanto la norma contenuta nel contestato art.
670 Cod. pen. si sarebbe dovuta ritenere costituzionalmente illegittima
in relazione all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione.
Il Pretore, ritenendo non manifestamente infondata la questione
proposta, ordinava la sospensione del giudizio e rimetteva gli atti a
questa Corte costituzionale.
L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 1959 e comunicata ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato in data 25 febbraio
1959.
Si costituiva in giudizio dinanzi a questa Corte soltanto la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dalla Avvocatuta
generale dello Stato, che sosteneva la infondatezza della proposta
questione.
D'altra parte, in data 31 maggio 1958, l'Autorità di p. s. di
Lucca denunciava Rufo Giuseppe per lo stesso reato di accattonaggio
vessatorio, commesso nella medesima città in Via Fillungo.
Dinanzi alla Pretura di Lucca il dibattimento ebbe luogo alla
udienza del 7 marzo 1959 e il difensore di ufficio dell'imputato
propose preliminarmente la stessa questione di legittimità
costituzionale dell'att. 670 Cod. pen., chiedendo la sospensione del
dibattimento e la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il Pretore, con ordinanza in pari data, accoglieva la istanza della
difesa per motivi analoghi a quelli già enunciati nella ordinanza
precedente.
Anche questa ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 5 aprile 1959 e comunicata ai Presidenti
della Camera dei Deputati e del Senato il 12 marzo 1959.
Si costituiva, anche in questo giudizio, la sola Avvocatura
generale dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e prendeva conclusioni analoghe a quelle già enunciate
nella precedente causa.
In ordine alle due suddette ordinanze il Presidente di questa Corte
ha disposto che vengano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
Per le due menzionate cause, congiuntamente discusse, deve essere
disposta dalla Corte anche la decisione con unica sentenza, data la
identità di contenuto delle questioni proposte.
Non si può dubitare che sia del tutto inconsistente la dedotta
questione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 670
Cod. pen., in riferimento all'art. 38, ultimo comma, della
Costituzione.
È vero che la illegittimità costituzionale può derivare anche da
un contrasto indiretto fra la norma ordinaria e la norma
costituzionale, ma il contrasto non sussiste, giacché la norma penale
e la norma costituzionale che sarebbero in conflitto riguardano la
tutela di beni giuridici del tutto diversi, che non possono essere,
sotto alcuno aspetto, ricondotti a un paradigma comune.
La norma contenuta nell'art. 670 Cod. pen., anche nella forma
aggravata di accattonaggio vessatorio, tutela soltanto il bene
giuridico della tranquillità pubblica, con qualche riflesso
sull'ordine pubblico; mentre invece la norma dell'ultimo comma
dell'art. 38 della Carta costituzionale si propone esclusivamente di
dichiarate la liceità della assistenza privata in concorso con
l'assistenza pubblica che, nella prima parte dello stesso articolo,
viene enunciata come principio generale obbligatorio per supreme
esigenze sociali di solidarietà e di giustizia.
Né ha alcun fondamento l'obiezione, prospettata nelle ordinanze,
che la richiesta della assisetenza privata per mezzo dell'accattonaggio
sia un modo di rendere possibile la assistenza stessa, giacché è fin
troppo evidente che la libertà di prestare assistenza in forme private
e ad iniziativa privata non comprende in alcun modo la libertà di
accattonaggio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 21
febbraio e 7 marzo 1959 del Pretore di Lucca, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 670 Codice penale, in riferimento all'art. 38,
ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte