Sentenza n. 51/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1981 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 cod.
proc. pen., in relazione all'art. 1248 del codice della navigazione,
promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal pretore di
Sorrento, nel procedimento penale a carico di Gargiulo Lauro ed altro,
iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Gargiulo Lauro e Raffaele,
imputati, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 80 e 135,
nonché all'art. 79 del Codice stradale, il Pretore di Sorrento, con
ordinanza 4 luglio 1977, dato atto che gli imputati non erano comparsi
al dibattimento e che al Gargiulo Raffaele, imbarcato in qualità di
marittimo su una nave mercantile, il decreto di citazione a giudizio
era stato notificato ai sensi dell'art. 169 c.p.p., ha sollevato, in
relazione agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale del detto articolo nella parte in cui consente che, al
marittimo imbarcato, la notifica di atti processuali venga effettuata
nella casa di abitazione mediante consegna a persona convivente.
A sostegno della censura il Pretore si richiama anzitutto alla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la tutela del diritto di
difesa esigerebbe che la notifica fondata su presunzione legale di
conoscenza sia collegata ad idonei strumenti che garantiscano il
massimo grado di probabilità che l'imputato venga effettivamente a
conoscenza dell'atto notificatogli.
Ciò posto, e ricordando che, secondo l'art. 1248 del codice della
navigazione, ai fini delle notificazioni la nave è considerata casa
di abitazione dei passeggeri e delle persone dell'equipaggio, il
giudice a quo afferma che la procedura regolata dall'art. 169 c.p.p.'
in quanto divergente dalle forme previste dal citato art. 1248 cod.
navigazione, concreterebbe una lesione del diritto di difesa perché la
lontananza in mare ostacolerebbe l'effettiva conoscenza dell'atto da
parte dell'interessato. E sarebbe così leso anche il principio di
eguaglianza giacché la denunziata limitazione del diritto di difesa
comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie
di cittadini garantiti più efficacemente, come gli irreperibili, i
latitanti, i detenuti ed i militari, i quali, pur trovandosi in
condizioni obiettivamente più favorevoli ai fini in esame, sarebbero
tuttavia meglio tutelati in virtù delle norme che stabiliscono nei
loro riguardi particolari cautele nella notificazione (artt. 170, 173,
174 c.p.p.).
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 320 del 3 novembre 1977.
In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che, secondo la costante giurisprudenza della
Corte di cassazione, la notifica all'imputato imbarcato in qualità di
marittimo su una nave mercantile è da considerare perfetta se
effettuata nelle forme di cui all'art. 169 c.p.p., mediante consegna
della copia nella casa di abitazione dell'interessato a persona con lui
convivente. Tale forma di notifica sarebbe alternativa a quella
prevista dall'art. 1248 cod. navigazione, giacché l'imputato potrebbe
avere più di una casa di abitazione, e la notifica, quindi, potrebbe
indifferentemente eseguirsi tanto nella forma ordinaria prevista
dall'art.169 c.p.p., quanto nella forma speciale indicata dall'art.
1248 cod. navigazione. Con ciò la giurisprudenza ordinaria, d'altra
parte, si sarebbe attenuta al principio generale, costantemente
applicato in materia di notifica di atti penali, secondo cui l'assenza
dell'imputato è irrilevante, ancorché dovuta a motivi di lavoro,
quando la notifica risulti puntualmente effettuata secondo le norme
relative, versandosi in tal caso in una tipica ipotesi di presunzione
assoluta di conoscenza. Trattandosi dell'applicazione di un principio
di tale natura, dovrebbe escludersi la fondatezza della censura
riferita alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, e ciò
anche in riferimento all'allegata esistenza delle speciali procedure
ricordate nell'ordinanza, che non potrebbero avere rilievo in
relazione, appunto, ad una norma ispirata ad un principio di carattere
generale e riguarderebbero, comunque, situazioni diverse da quelle
considerate.
Dovrebbe altresì escludersi la violazione del diritto di difesa
perché, mentre la giurisprudenza tenderebbe ad escludere la validità
delle notifiche eseguite nella casa di abitazione quando i familiari
facciano presente che l'imputato si è allontanato da tempo senza dare
più notizie di sé, in ogni caso potrebbe sempre farsi luogo, anche
in dibattimento, all'accertamento dell'eventuale legittimo impedimento
a comparire. Considerato in diritto :
1) La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 169, primo comma
c.p.p., consentendo che la notifica possa essere effettuata, nelle
forme ivi previste, anche nei confronti di imputato imbarcato su nave
mercantile, violi l'art. 24, commi secondo e terzo Cost.
L'ordinanza di rimessione rileva che la norma anzidetta, non
disponendo che la notificazione al marittimo imbarcato sia eseguita
nei modi stabiliti dall'art. 1248 cod. nav. - che considera, ai fini
delle notificazioni, la nave come casa di abitazione - determinerebbe,
per la difficoltà dell'interessato di venire a conoscenza dell'atto,
un serio ostacolo alla possibilità di una adeguata difesa, con
conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma Cost. Inoltre,
verrebbe a realizzarsi a danno dello stesso una ingiustificata
disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di imputati,
quali gli irreperibili, i latitanti e i detenuti, che sarebbero
garantiti in modo più efficace, attraverso la previsione di forme
particolari di notificazione nei loro confronti.
2) Le proposte questioni non sono fondate. Occorre innanzi tutto
chiarire che il riferimento all'art. 1248 cod. nav. appare del tutto
irrilevante ai fini della indagine sulla legittimità costituzionale
della norma denunziata. Invero, secondo la giurisprudenza della Corte
di cassazione, la notificazione eseguita nella casa di abitazione di
un imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualità di
marittimo non è in contrasto con l'art. 1248 del codice della
navigazione giacché, non essendo escluso che il notificando possa
avere più di una casa di temporanea abitazione, e poiché la citata
norma non fa che equiparare la nave alla casa di abitazione, la
notificazione può eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui
all'art.169 c.p.p. quanto nella forma speciale di cui all'art.1248
cod. navigazione. L'alternatività delle due forme di notificazione
esclude ovviamente la pertinenza del proposto raffronto fra le
menzionate disposizioni processuali.
3) Per quanto concerne gli altri aspetti della complessa censura,
va ricordata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, nel
verificare la legittimità costituzionale delle norme che regolano la
notificazione degli atti all'imputato, pur non ritenendo appagante la
presunzione di conoscenza degli atti medesimi come conseguenza
dell'adempimento delle formalità stabilite dalla legge, confermando
così l'esigenza che siano poste in essere le migliori condizioni per
la conoscibilità dell'atto da parte dell'interessato, ha, tuttavia,
considerato valida la notificazione stessa, ove sussistano condizioni
adeguate per rendere possibile la conoscenza dell'atto da parte del
destinatario di esso (cfr. sent. 125/1970; 170/1976); qualora cioè
la presunzione risulti collegata ad elementi di fatto ben precisi e
sintomatici, tali da rendere sufficientemente sicuro il conseguimento
dello scopo della notificazione.
E tali condizioni ricorrono nella specie in esame, in quanto la
notifica deve considerarsi idonea a raggiungere l'imputato, essendo
verosimile che le persone legittimate a ricevere l'atto, per i vincoli
ed i rapporti che hanno con l'interessato, portino a sua conoscenza il
contenuto dell'atto stesso, sicché la notificazione in quella forma
effettuata può realizzare il suo scopo.
Né vale opporre la difficoltà dell'informazione ove la nave sia
in corso di navigazione, in quanto i mezzi attuali di comunicazione
consentono di raggiungere la nave anche in mare aperto.
Se poi difetti ogni collegamento dell'interessato con il luogo
della sua precedente dimora e le persone ivi rinvenute si rifiutino
per tale ragione di ricevere la copia dell'atto, la notificazione non
può ritenersi avvenuta.
Inoltre, qualora venga accertata la impossibilità dell'interessato
a comparire in giudizio alla data statilita, dovrà darsi atto di tale
legittimo impedimento, adottando i provvedimenti previsti dall'art.
497 c.p.p.
4) Le esposte considerazioni valgono ad escludere ogni pregiudizio
alle possibilità di difesa dell'imputato e dimostrano, altresì, la
infondatezza della dedotta disparità di trattamento rispetto alle
altre categorie di imputati innanzi menzionate.
Questi ultimi, infatti, non ricevono un trattamento più favorevole
ai fini dell'esercizio del diritto di difesa ma per essi il
legislatore ha soltanto dettato norme particolari, che tengono conto
della speciale situazione in cui si trovano i soggetti interessati al
procedimento di notificazione.
Le censure di incostituzionalità vanno pertanto disattese.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 169 del Codice di procedura penale sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Sorrento con
ordinanza del 4 luglio 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte