Art. 1248 c.nav.
Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio
[1]Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave e' considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco.
[2]Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non e' possibile, mediante consegna della copia al comandante.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva