Sentenza n. 513/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40, secondo
comma, e 43, primo, terzo e quarto comma, della legge della Regione
Lombardia 15 aprile 1975, n. 51, come successivamente prorogati con
le leggi regionali nn. 9/80, 8/82 e 7/83 (Disciplina urbanistica del
territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del
patrimonio naturale e paesistico), promosso con ordinanza emessa il
15 aprile 1983 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale,
sul ricorso proposto da Mazzoni Alberto contro la Comunità Montana
di Valle Sabbia ed altri, iscritta al n. 1031 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109
dell'anno 1984;
Visti l'atto di costituzione di Mazzoni Alberto nonché l'atto di
intervento della Regione Lombardia;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice Relatore
Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Giovanni Rotunno per la Regione Lombardia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal Consiglio di Stato
- sez.VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da Mazzoni Alberto
contro la Comunità montana di Valle Sabbia ed altri, è stata
sollevata questione indidentale di legittimità costituzionale delle
disposizioni contenute negli artt. 40, secondo comma, 43, primo,
terzo e quarto comma, legge reg. Lombardia 15 aprile 1975 n. 51, come
successivamente prorogate con le leggi reg. nn. 9/80, 8/82 e 7/83, in
quanto le misure di salvaguardia boschiva ivi previste per tutto il
territorio della Regione si tradurrebbero in vincoli di contenuto
espropriativo ad efficacia non chiaramente limitata nel tempo, con
violazione degli artt. 3, 24, 42, 101, 113 e 117 Cost.
Il ricorso di Mazzoni Alberto è stato proposto per l'annullamento
della decisione n. 414/1981 con la quale il TAR Lombardia ha
confermato la legittimità del rifiuto (opposto dalla Comunità
montana di Valle Sabbia con atto del 15 settembre 1980) di
autorizzazione al mutamento di destinazione di un terreno (di
proprietà del ricorrente) sottoposto a vincolo idrogeologico.
Secondo il TAR la Comunità montana nel caso di specie era infatti
obbligata ad applicare le misure di salvaguardia (di cui alle norme
ora denunciate) in relazione ad una zona ora ricoperta da alberi di
alto fusto, risultando irrilevanti le circostanze che le zone
limitrofe fossero state edificate in base a regolare piano
lottizzatorio.
Rileva il remittente che la fattispecie desta dubbi di
costituzionalità delle suddette disposizioni, in primo luogo in
riferimento all'art. 117 Cost., violato "le quante volte una legge
regionale legittimi o addirittura imponga limitazioni, transitorie ma
assolute, alla proprietà privata al di fuori di atti programmatori
recanti puntuali apprezzamenti di 'interessi generali' così facendo
mancare quello schema unitario di riferimento alla stregua del quale,
nell'ordinamento complessivo dello Stato, sembra certo che siffatto
tipo di limitazioni possa consentirsi soltanto attraverso l'esercizio
di competenze amministrative appositamente conferite dalla legge per
la tutela di interessi generali di volta in volta individuati".
Il limite dei principi fondamentali si assume "violato anche in
riferimento alla legislazione statale sulle foreste, che non prevede
divieti assoluti di edificazione ma solo limitazioni nell'uso dei
beni vincolati in guisa da coordinare armonicamente interessi
pubblici e privati".
Le norme impugnate sarebbero altresì in contrasto con i seguenti
articoli:
art. 42, secondo e terzo comma, Cost., in quanto il divieto
assoluto di edificazione sui terreni aventi le caratteristiche
specificate dalle norme sopra richiamate, avendo di fatto acquistato
carattere temporalmente indeterminato, si risolve in un esproprio ex
lege senza indennizzo;
art. 3, poiché, imponendo un vincolo di tale natura, la Regione
Lombardia ha introdotto un regime diversificato della proprietà
privata, e dello ius aedificandi che ad essa inerisce rispetto al
regime proprietario vigente in altre regioni, nonché al regime della
proprietà avente ad oggetto beni di diversa natura nello stesso
ambito della regione Lombardia;
artt. 24, 101 e 113, perché la limitazione al contenuto della
proprietà, imposta dalla legge regionale, finisce per vanificare la
tutela giurisdizionale dei diritti o di altre situazioni soggettive
del singolo.
2. - Nel presente giudizio si è costituito l'interessato signor
Alberto Mazzoni associandosi ai dubbi di costituzionalità espressi
nell'ordinanza di rimessione.
Ha spiegato intervento altresì la regione Lombardia concludendo
per l'infondatezza della sollevata questione.
Quanto al dedotto contrasto con l'art. 117 Cost. si ribadisce
quanto già considerato nelle sentenze della Corte costituzionale nn.
83/1982 e 239/1982, ove si afferma la priorità delle misure di
salvaguardia sugli strumenti urbanistici, "alla cui attuazione futura
sono preordinati".
Si osserva, ancora, da parte della Regione che la speciale
protezione della funzione idrogeologica (la quale è interesse
primario generale ed altresì potenzialmente ultraregionale, per la
ripercussione sul corso e sul livello dei fiumi) costituisce
principio del nostro ordinamento giuridico, manifestandosi nella
sottoposizione delle trasformazioni territoriali a specifici momenti
autorizzativi della pubblica amministrazione.
Sul profilo relativo alla temporaneità dei vincoli rileva la
Regione l'inesistenza di proroga illimitata in quanto "connessa alla
formazione di strumenti pianificatori appositi".
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto alla
disciplina vigente in altre regioni o sui beni diversi viene
considerato che l'assoluta omogeneità di disciplina fra regione e
regione sarebbe "una autentica contraddizione concettuale" rispetto
all'attribuzione di una potestà legislativa regionale, esercitata
nei limiti dei principi fondamentali.
Infine con riferimento ai dedotti parametri 24 e 113 Cost. (non
risultando "comprensibile" il richiamo all'art. 101) non vi sarebbe
alcun impedimento per il privato proprietario all'impugnativa dello
strumento urbanistico "che non contenga la delimitazione delle aree
comunali di interesse idrogeologico, allorché assuma che da una
siffatta delimitazione deriverebbe l'esclusione della propria". Considerato in diritto
1. - La legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975 n. 51,
recante la disciplina urbanistica del territorio regionale e misure
di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico,
pone con l'art. 40 taluni vincoli boschivi, regolati quanto a
modalità con l'art. 43 e successivamente più volte prorogati.
2.1. - Il giudice a quo ravvisa che le misure di cui trattasi
contrastino con l'art. 117 Cost. poiché disposte al di fuori di atti
programmatori specifici.
La Corte ha già avuto modo di rilevare come non si rinvengono
principi che impediscano al legislatore regionale di predisporre
disciplina di tal sorta: già nella legislazione statale sussistono
esempi di misure di salvaguardia non coeve a strumenti urbanistici
dettati in precedenza (sentenze n. 83 e n. 239 del 1982).
In assenza di nuove argomentazioni, non vi è motivo di
discostarsi, in punto, da quanto già affermato (del resto noto allo
stesso giudice remittente). Né sussiste, sul caso, una prospettata
diversa incidenza della legislazione forestale: i vincoli concernono,
infatti, l'assetto e l'uso dell'intero territorio ai fini di
localizzazione e di tipizzazione di insediamenti urbanistici d'ogni
genere (cit. sentenza n. 239 del 1982).
2.2. - È ravvisata dal remittente illegittimità della norma
Si sarebbe operata, nei confronti del primo parametro, una
diversificazione e conseguente disparità rispetto ad altri beni
della medesima regione, ovvero nella disciplina posta in essere da
altre regioni: è bastevole osservare che proprietà oggettivamente
diverse, insistenti nello stesso territorio regionale e vieppiù se
in regioni orograficamente e idrogeologicamente differenti,
giustificano plausibili e razionali trattamenti normativi diversi.
Quanto all'art. 42, questo risulterebbe inciso da un vincolo, di
fatto reso temporalmente indeterminato.
Dai riferimenti offerti in causa, risultano gli scopi precipui
delle disposizioni impugnate, finalizzate, in adempimento di doveri
inderogabili, alla tutela da dissesti del patrimonio naturale: allo
stato dunque, sotto lo specifico profilo, ancorché la normativa
abbia subito ulteriori proroghe a breve esplicitate chiaramente nel
quadro dei particolari valori ambientali protetti, non si ritrovano,
a condizione che le esigenze di strumentazione abbiano a ricevere
graduale e tuttavia sollecita realizzazione, apprezzabili elementi di
disvalore.
2.3. - Secondo il giudice a quo all'incidenza diretta della norma
nella attuazione dei vincoli conseguirebbe il difetto di tutela
giurisdizionale delle "situazioni soggettive del singolo", con
compressione delle garanzie contemplate agli artt. 24 e 113
(oltreché 101) Cost.
Orbene, l'ordinamento consente anche lo strumento normativo quale
modalità di attuazione immediata e contingente delle misure di
salvaguardia (cfr. sentenza n. 83 cit. del 1982), restando però
connessa, in ogni caso, ai successivi adempimenti urbanistici
l'esplicazione delle forme di tutela costituzionalmente garantite.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 40 (secondo comma), 43 (primo, terzo, quarto comma) legge
Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del
territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del
patrimonio naturale e paesistico) e successive norme di proroga,
sollevata - con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 101, 113 e 117
Cost. - dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:513 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte