Sentenza n. 516/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale della tabella O, lettera
b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985,
n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale),
promossi con ordinanze emesse il 7 luglio (n. 4 ordinanze) e
l'8 luglio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, iscritte ai nn. 66, 67, 68, 69 e 70 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10 - prima serie speciale - dell'anno 2000;
Visti gli atti di costituzione di Lui Licia, nonché gli atti di
intervento di Campisi Rosario e della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per Lui Lucia e l'Avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per la Regione Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di vari giudizi diretti ad ottenere il
riconoscimento della indennità di contingenza, riguardanti
pensionati che svolgono attività retribuita (r.o. nn. 66 e 67 del
2000) e titolari di più pensioni (r.o. nn. 68, 69 e 70 del 2000), la
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,
con cinque ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma,
della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41.
Secondo tale disposizione, ai titolari di più pensioni o assegni
vitalizi, l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione
dipendente dall'adeguamento al costo della vita compete ad un solo
titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di
adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attività
di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni,
salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Il giudice rimettente prospetta la violazione delle norme
costituzionali testé enunciate, nonché dei principi più volte
affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto
la norma in questione, nel disporre la sospensione dell'indennità di
contingenza, non stabilisce il limite minimo dell'emolumento o del
trattamento pensionistico in relazione al quale si giustifichi e
possa divenire operante la decurtazione dell'indennità stessa; al
contrario, essa potrebbe ritenersi compatibile con i principi
costituzionali solo nella ipotesi in cui le prestazioni pensionistica
e retributiva siano di ammontare tale da giustificare simile misura.
Rileva, il giudice a quo come alle fattispecie dedotte in
giudizio non sia applicabile l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, bensì che esse sottostanno alla normativa
emanata, nell'ambito della competenza esclusiva, dalla Regione
Siciliana, cioè al disposto della tabella O, lettera b), terzo
comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo sottolinea che solo
l'accoglimento della questione proposta potrebbe condurre a buon
esito la richiesta di riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla
percezione della indennità di contingenza sui diversi trattamenti.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte (r.o. n. 66 del 2000) si è
costituita Licia Lui, ricorrente nel giudizio a quo la quale ha
insistito per la declaratoria di incostituzionalità della norma
impugnata, sottolineando, in particolare, che la Corte costituzionale
si è già pronunziata su analoga disposizione (art. 4 della legge
della Regione Siciliana 24 luglio 1978, n. 17), dichiarandola
incostituzionale (sentenza n. 376 del 1994).
3. - In tutti i giudizi introdotti con le ordinanze sopra
richiamate è intervenuta la Regione Siciliana per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
inammissibilità della questione, per difetto di un'adeguata
motivazione e per genericità della esposizione dei fatti, che non
consentono di cogliere la rilevanza della questione nei giudizi a
quibus.
4. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza 7 luglio 1999 (r.o.
n. 70 del 2000) e, per quanto potesse occorrere anche negli altri
giudizi iscritti ai nn. r.o. 66, 67, 68 e 69 del 2000, è stato
prodotto intervento da parte di Campisi Rosario, il quale giustifica
il proprio intervento con il fatto che ha pendente analogo ricorso al
fine di ottenere le indennità in questione su entrambi i trattamenti
pensionistici in godimento.
5. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza la
Regione Siciliana ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito
le conclusioni già rassegnate, insistendo, altresì, per la
inammissibilità delle questioni proposte.
Anche Campisi Rosario, interveniente nella giudizio iscritto al
r.o. n. 70 del 2000, ha presentato una memoria, con cui contesta le
eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato,
ritenendo che il giudice a quo abbia fatto una adeguata esposizione
dei fatti, con l'esatta individuazione delle amministrazioni e degli
interessati così come ha sufficientemente motivato.
Nel merito pone l'accento sulla illegittimità delle norme
laddove non prevedono il tetto "dell'altra pensione pubblica o della
concorrente retribuzione, al di sotto o al di sopra del quale
sospendere o concedere l'indennità de qua". Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta
all'esame della Corte riguarda la tabella O, lettera b), terzo comma,
della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove
norme per il personale dell'amministrazione regionale) sotto il
profilo della violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, in
quanto il divieto di cumulo ha carattere generale senza stabilire un
limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo
trattamento pensionistico.
2. - La eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione
Siciliana è priva di fondamento, in quanto dalle ordinanze di
remissione risultano gli elementi essenziali in punto di fatto della
controversia, necessari per inquadrare e verificare la rilevanza
della questione prospettata, chiaramente incentrata, da un canto, su
pretese avanzate da titolari di pensione o assegni vitalizi, erogati
dalla Regione Siciliana, aventi a loro volta un contemporaneo
trattamento per attività di servizio o di altra pensione e,
dall'altro lato, sul problema della legittimità costituzionale della
prescrizione di legge regionale (certamente applicabile alle
fattispecie) secondo cui l'indennità di contingenza (o indennità
similare caratterizzata da maggiorazione per adeguamento al costo
della vita) compete ad un solo titolo, con divieto generalizzato di
cumulo della stessa indennità, quale che sia il titolo di
trattamento, di attività di servizio o di pensione.
Preliminarmente deve essere sottolineato che la norma contestata
è contenuta in una disposizione formalmente distinta da quelle su
cui è già intervenuta una dichiarazione di illegittimità
costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve
ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o
dichiarata costituzionalmente illegittima.
3. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza, stante la evidente connessione oggettiva per identità
della questione sollevata che riguarda la medesima disposizione
normativa.
4. - Quanto all'intervento spiegato da Campisi, che non è stato
parte nel giudizio a quo, deve, in conformità di costante
giurisprudenza di questa Corte, essere riaffermata la
inammissibilità nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale di intervento di soggetti che non siano parte in causa
nel giudizio a quo a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad
altri giudizi di identico o analogo oggetto (v., da ultimo, sentenza
n. 300 del 2000).
5. - La questione è fondata.
Infatti, deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di
indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di
sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto
di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a
titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non
vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566
del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di
trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice
rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del
lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con
pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il
divieto debba essere necessariamente escluso.
Giova chiarire che l'illegittimità costituzionale non deriva dal
divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale in relazione alla
originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come
elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione)
e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla
ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita:
ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di
contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato
un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle
quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il
divieto stesso.
D'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse
soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema
retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esistenza
dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere
la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni
temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della
indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione - anche per
effetto del conglobamento pensionistico - della incidenza del
problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera
b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985,
n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale),
nella parte in cui non determina la misura del trattamento
complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di
pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità
di contingenza ed indennità similari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Presidente: Mirabelli
Redattore: Chieppa
Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:516 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte