Corte costituzionale

Ordinanza n. 517/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 4d.P.R. 1081/1970
  • art. 254d.P.R. 1081/1970
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo

comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici

al personale statale in attività ed in quiescenza) e dell'art. 130,

ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

3 dicembre 1998 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Puglia, sul ricorso proposto da Fontana Gaetano contro la

direzione provinciale del tesoro di Lecce, iscritta al n. 286 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento di Pellitteri Domenico, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

regione Puglia, con ordinanza del 3 dicembre 1998 (r.o. n. 286 del

1999) ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge 27 maggio

1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in

attività ed in quiescenza) e 130, ultimo comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), con riferimento all'art. 36 della Costituzione;

che il giudice a quo dopo una breve rassegna delle sentenze

già pronunciate in materia dalla Corte dei conti, anche in sezioni

riunite, conclude che, in forza di varie disposizioni vigenti,

sarebbe da ritenere sussistente, tuttora, nell'ordinamento, il

divieto di cumulo in presenza di due o più retribuzioni o di due o

più trattamenti di quiescenza ovvero di retribuzione e pensione

(art. 1, quarto comma, della legge n. 324 del 1959; art. 99, secondo

comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 2, settimo comma, della

legge n. 324 del 1959; art. 17 della legge n. 843 del 1978 ed art. 15

del d.-l. n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980);

che - sottolinea il giudice rimettente - l'orientamento

giurisprudenziale delle sezioni riunite della stessa Corte dei conti,

favorevole al riconoscimento della esistenza nell'ordinamento del

divieto di cumulo di due o plurime indennità integrative su pensione

e retribuzione, costituisce il "diritto vivente" e ne chiede, quindi,

la verifica sul piano costituzionale;

che, sempre secondo il giudice rimettente, perdurando

l'inerzia del legislatore, al quale spettava l'individuazione

concreta del limite al di sotto del quale tale divieto non può

essere operante, riprenderebbe vigore l'art. 2, settimo comma, della

legge n. 32 del 1959, che pone, in termini generali, il divieto di

cumulo delle indennità integrative speciali; ne deriverebbe

violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto l'indennità

integrativa costituirebbe l'ammontare minimo necessario per far

fronte alle normali esigenze di vita, cosicché non potrebbe essere

legittimamente negata o sospesa;

che in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che

dall'accoglimento della presente questione deriverebbe il buon esito

del giudizio principale;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopra richiamata

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito

la inammissibilità della questione ed ha concluso per la

infondatezza della stessa;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto Pellitteri Domenico, il quale ha giustificato il proprio

intervento con il fatto che ha pendente analogo ricorso al fine di

ottenere le indennità in questione nel periodo in cui ha prestato

opera retribuita alle dipendenze di un istituto pubblico,

concludendo, nella ipotesi in cui la normativa di cui sopra dovesse

ritenersi ancora attuale, per la fondatezza della questione;

che nell'imminenza della data fissata per la camera di

consiglio, l'interveniente Pellitteri Domenico ha depositato una

memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni.

Considerato che con atto depositato in data 11 giugno 1999

Pellitteri Domenico ha dichiarato di voler intervenire nel giudizio

per il quale è stata fissata la camera di consiglio del 27 settembre

2000;

che il predetto interveniente non è stato parte in causa nel

giudizio a quo, e conseguentemente, in conformità alla costante

giurisprudenza di questa Corte, deve essere riaffermata la

inammissibilità nel giudizio incidentale di legittimità

costituzionale di intervento di soggetti che non siano parte in causa

nel giudizio a quo a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad

altri giudizi di identico o analogo oggetto (v., da ultimo, sentenza

n. 300 del 2000);

che il giudice rimettente muove da un erroneo presupposto

secondo cui persisterebbe, nell'ordinamento vigente, un divieto

generale di cumulo tra due indennità integrative speciali su

pensioni o retribuzioni, secondo un asserito diritto vivente

discendente da sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti

risalenti al 1994 e al 1997, laddove, invece, una tale

interpretazione doveva e deve ancora oggi - nonostante la

sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite della stessa Corte

3 gennaio 2000, peraltro non seguita da numerose e più recenti

sentenze nelle diverse sedi regionali e centrali - ritenersi

tutt'altro che maggioritaria o prevalente. Ne consegue che tra le

diverse interpretazioni sulla persistenza del divieto, il giudice

poteva scegliere una interpretazione diversa, da quella che lo stesso

giudice dimostra di ritenere incostituzionale;

che il giudice a quo non tiene conto delle conseguenze

ricollegabili alla cessazione di efficacia - a seguito delle sentenze

n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 di questa Corte - del divieto

generalizzato di cumulo dell'indennità in questione con altra

indennità identica o analoga contenuto nelle norme statali che

prevedevano tale divieto, ma non fissavano un limite al di sotto del

quale tale divieto non poteva essere operante;

che il legislatore - giova sottolineare - non è affatto

tenuto, sul piano della costituzionalità, a seguire la via obbligata

del divieto di cumulo tra indennità integrative speciali derivanti

da trattamenti di pensione o da prestazioni lavorative, essendogli

consentita una serie di soluzioni diverse, ferma l'esigenza di un

equilibrio finanziario del sistema retributivo-pensionistico;

che un divieto di cumulo ormai caducato non può rivivere,

sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore,

cui deve restare la discrezionalità della scelta tra le diverse

soluzioni, anche con differenziazioni temporali collegate alla

diversa nuova natura dell'indennità anzidetta, in relazione al

conglobamento pensionistico e alla diminuita incidenza del problema a

partire dal 1994 (legge 23 dicembre 1994, n. 724);

che dalla giurisprudenza della Corte emerge il principio che

la soluzione esclusa sul piano della legittimità costituzionale è

solo quella del divieto generalizzato di cumulo di indennità

integrativa speciale non accompagnato da una previsione legislativa

di un limite al di sotto del quale sia preclusa l'operatività del

divieto;

che, per altro riguardo, a seguito del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, la disposizione sul cumulo della indennità contenuta

nell'art. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324

(sostituito dall'art. 4 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081) è da

ritenersi espunta dal sistema per abrogazione (ordinanza n. 438 del

1998), in base alla clausola abrogativa generale contenuta nell'art.

254 dell'anzidetto d.P.R n. 1092 del 1973, nonché a seguito di

sostanziale trasfusione in altra norma (art. 99, commi secondo e

quinto, dello stesso d.P.R.), contenente disciplina completa riguardo

all'anzidetto cumulo, dichiarata poi costituzionalmente illegittima

con le citate sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993 ;

che l'altra disposizione denunciata, ossia l'art. 130, ultimo

comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, non ha un contenuto autonomo e

presuppone l'esistenza di un divieto di cumulo valido ed operante e

non può riguardare ormai l'indennità integrativa speciale, per cui

non ha un legame attuale con il preteso divieto di cumulo della

stessa indennità, ed è quindi irrilevante ai fini della questione

prospettata;

che pertanto la questione sollevata deve ritenersi, sotto

ogni profilo, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge

27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale

in attività ed in quiescenza) e 130, ultimo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Presidente: Mirabelli

Redattore: Chieppa

Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte