Sentenza n. 518/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del
D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico
del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni
dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal
Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso
proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione ed altro contro
Cristini Caterina, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1° s.s.
dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 13 dicembre 1985 il Consiglio di Stato - nel
corso di un giudizio promosso da un'insegnante non di ruolo per
ottenere l'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 9 del
D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 del D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, nella parte in cui nega
ai supplenti con nomina annuale l'indennità di fine rapporto.
Nell'ordinanza si deduce in proposito che l'art. 9 del D.L.C.P.S.
su detto riconosce il diritto a tale indennità al personale statale
non di ruolo avente almeno un anno di servizio continuativo, mentre
l'art. 18 impugnato esclude l'applicabilità di tale disposto al
personale insegnante non di ruolo.
Quest'ultima norma è stata già dichiarata costituzionalmente
illegittima, ma solo nella parte in cui negava il diritto
all'indennità di fine rapporto agl'insegnanti incaricati forniti di
abilitazione all'insegnamento che avessero optato per il trattamento
pensionistico I.N.P.S. (Sentenza 20 aprile 1977, n. 65). Si chiede
ora che essa sia dichiarata illegittima anche nella parte in cui
esclude dal diritto all'indennità di fine rapporto i supplenti con
nomina annuale, in quanto la corresponsione dell'indennità di
cessazione dal servizio prevista dall'art. 9 del D.L. n. 207 del
1947, pur obbedendo ad una funzione previdenziale, ha anche natura
retributiva e rientra nel complessivo trattamento economico spettante
al dipendente non di ruolo all'atto della cessazione dal servizio,
cosicché non lo si può privare di essa senza che ne risulti leso
l'art. 36 Cost. Inoltre, poiché l'art. 9 del citato D.L. n. 207 del
1947 riconosce agli impiegati non di ruolo dello Stato, che abbiano
svolto un anno di servizio, l'indennità di fine rapporto, sarebbe
irrazionale e priva di adeguata giustificazione la negazione della
predetta indennità al personale insegnante non di ruolo che abbia
svolto una attività di servizio di un anno, essendo la sua posizione
non diversa da quella di tutti gli altri dipendenti statali non di
ruolo che abbiano svolto il medesimo periodo di servizio.
Dinanzi a questa Corte non vi sono stati né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri né costituzione di parti
private. Considerato in diritto
2. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 18 del D.L.C.P.S. 4
aprile 1947, n. 207 - nella parte in cui nega agl'insegnanti
supplenti delle scuole statali con nomina annuale l'indennità di
fine rapporto - è costituzionalmente illegittimo, perché non
sussisterebbero ragioni idonee a differenziare al riguardo il
trattamento del personale insegnante non di ruolo rispetto a quello
del rimanente personale statale, con conseguente violazione dell'art.
3 Cost. e perché, avendo tale indennità natura retributiva, il
dipendente non può esserne privato senza che sia leso l'art. 36
Cost.
La questione è fondata.
3. - Il D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, nel disciplinare il
trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo
in servizio nelle amministrazioni dello Stato, all'art. 9 stabilì
che a quel personale - purché avesse almeno un anno di servizio
continuativo - fosse dovuta un'indennità commisurata ad una
mensilità della retribuzione "in godimento all'atto del
licenziamento" per ciascun anno di servizio o frazione di anno
superiore a sei mesi. A detta disciplina l'art. 18 dello D.L.C.P.S.
n. 207 del 1947 apportò alcune deroghe, stabilendo, tra l'altro, che
essa non si applicasse al personale insegnante non di ruolo.
Successivamente, la l. 6 dicembre 1966, n. 1077 estese ai
dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme
sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i
dipendenti di ruolo prevedendo la possibilità di riscattare, ai fini
del trattamento di quiescenza, il pregresso servizio civile non di
ruolo e facendo salva la facoltà di optare per il mantenimento
dell'iscrizione all'I.N.P.S.. Tale legge stabilì all'art. 3 che,
dalla sua entrata in vigore, di regola non fosse più dovuta
l'indennità "per cessazione dal servizio", prevedendo peraltro che
dovesse essere ancora corrisposta in caso di opzione per il
proseguimento dell'iscrizione all'I.N.P.S. per il servizio non di
ruolo per il quale non si fosse provveduto al riscatto ai sensi delle
norme precedenti. Peraltro, anche tale normativa non venne resa
applicabile a tutti gli insegnanti non di ruolo, ma solo a quelli con
incarico triennale.
Le differenze di trattamento tra la generalità del personale non
di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed il personale insegnante
non di ruolo, previste dalle su dette leggi, ha già dato luogo a
giudizi di legittimità costituzionale e questa Corte ha pronunciato:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S.
4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui negava al personale di cui
all'ultimo comma dell'art. 8 della l. 28 luglio 1961, n. 831
(insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento i
quali avessero optato per il trattamento di quiescenza
dell'I.N.P.S.), l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9
dello stesso D.L.C.P.S. n. 207 del 1947 (Corte cost. 20 aprile 1977,
n. 65);
b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 6
dicembre 1966, n. 1077, nella parte in cui non contemplava tra i
destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza
ivi previsto anche gl'insegnanti non di ruolo con nomina annuale
(Corte cost. 12 aprile 1973, n. 40).
4. - Secondo i princìpi enunciati in tali da questa Corte, la
corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio prevista
dall'art. 9 del d.l. n. 207 del 1947 per i dipendenti civili non di
ruolo dello Stato rientra, per la sua natura retributiva e per la
concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento
economico spettante al dipendente non di ruolo all'atto della
cessazione dal servizio (in tal senso cfr. anche Corte cost. 21
novembre 1973, 156; 17 luglio 1974, n. 236; 24 luglio 1986, n. 208).
Inoltre, sono prive di razionale giustificazione - e perciò in
contrasto col principio di eguaglianza - le norme che prevedano un
trattamento di quiescenza deteriore per gl'insegnanti non di ruolo
rispetto agli altri dipendenti civili non di ruolo dello Stato, non
potendo costituire, in presenza di un rapporto di servizio alle
dipendenze di Amministrazioni dello Stato, sufficiente elemento di
distinzione, per giustificare la diversità di trattamento, la
circostanza che il servizio sia prestato in favore di una anziché di
un'altra branca dell'organizzazione amministrativa dello Stato (cfr.
specificamente in tal senso Corte cost. 12 aprile 1973, n. 40 cit.).
Ne consegue che l'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207,
impugnato con l'ordinanza in esame, è costituzionalmente
illegittimo, sotto l'assorbente profilo della violazione dell'art. 3
Cost. - nella parte in cui nega al'insegnanti supplenti delle scuole
statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità di
fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. - in
quanto prevede un trattamento discriminatorio, privo di ogni
razionale giustificazione, per tale categoria di pubblici dipendenti
rispetto a tutti gli altri dipendenti non di ruolo dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18 del
D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico
del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni
dello Stato"), nella parte in cui nega agl'insegnanti supplenti delle
scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità
di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. n. 207
del 1947.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:518 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte