Sentenza n. 52/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1958 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 1923/1926
- art. 2r.d.l. 1923/1926
- art. 2r.d.l. 1489/1934
usata come parametro
citata
- art. 1r.d.l. 1489/1934
- art. 3r.d.l. 588/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 10 gennaio 1957 del Tribunale di Padova, emessa nel
procedimento penale a carico di Girardello Angelo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 9 marzo 1957 ed iscritta
al n. 33 del Registro ordinanze 1957, concernente la legittimità
costituzionale delle norme contenute nel R.D.L. 14 novembre 1926, n.
1923, e nel R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489;
2) ordinanza 9 aprile 1957 del Tribunale di Varese, emessa nel
procedimento penale a carico di Guerrini Rosa, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed
iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1957, concernente la
legittimità costituzionale delle norme contenute nel R.D.L. 14
novembre 1926, n. 1923, nel R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, e
nell'art. 2 del D. M. 15 luglio 1940;
3) ordinanza 27 febbraio 1957 del Giudice istruttore presso il
Tribunale di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di
D'Alessandri Norberto e altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al n. 79 del
Registro ordinanze 1957, concernente la legittimità costituzionale
delle seguenti norme: a) artt. 1 e 2 R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923;
b) artt. 1 e 2 R. D. L. 20 settembre 1934, n. 1489; c) artt. 1 e 3
R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588; d) tutte le circolari e tutti i decreti
ministeriali conseguenti (D. M. 3 novembre 1939; D. M. 15 luglio 1940;
circolari del Ministero delle finanze n. 30030 del 27 aprile 1946; n.
62 del 9 marzo 1949; n. 65 del 23 febbraio 1951; n. 120 del 10 aprile
1952; n. 58 dell'11 marzo 1955).
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 maggio 1958 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
uditi l'avv. Giulio Polcaro per Clerici Luigi ed i sostituti
avvocati generali dello Stato Achille Salerni e Raffaello Bronzini per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Dinanzi al Pretore di Padova, Girardello Angelo e Alberto furono
chiamati a rispondere del reato previsto dall'art. 11 del R.D.L. 14
novembre 1926, n. 1923, per avere contravvenuto all'obbligo di
riesportazione, entro sei mesi dalla chiusura della Fiera di Padova,
della merce per la quale avevano ottenuto permesso temporaneo di
importazione per la durata della Fiera stessa.
Il Pretore, con sentenza del 7 settembre 1956, assolveva Girardello
Alberto per estinzione del reato in virtù di amnistia e condannava
Girardello Angelo a mesi due di reclusione e a 40.000 lire di multa.
Contro tale sentenza proponeva appello il Girardello Angelo
deducendo, come primo motivo della impugnazione, la illegittimità
costituzionale del R. D. L. 14 novembre 1926, n. 1923, convertito
nella legge 5 agosto 1927, n. 1495, per violazione dello art. 76 della
Costituzione.
Nell'udienza del 10 gennaio 1957 il Tribunale, ritenendo non
manifestamente infondata la questione proposta col suddetto motivo di
impugnazione, anche in relazione al R. D. L. 20 settembre 1934, n.
1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580, disponeva la
sospensione del giudizio di appello e il rinvio degli atti a questa
Corte costituzionale.
L'ordinanza stessa veniva regolarmente notificata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e
del Senato.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituiva in
giudizio tempestivamente l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che venisse dichiarata infondata la questione di legittimità
costituzionale proposta nei confronti dei menzionati decreti-legge.
D'altra parte, dinanzi al Giudice istruttore di Milano, si
procedeva a istruzione formale contro D'Alessandri Norberto e altri,
imputati, oltre che di reati comuni preveduti dal Codice penale, anche
del reato preveduto dall'art. 11 del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923,
in relazione all'art. 1 dello stesso decreto e agli artt. 82 e 110 Cod.
pen., per concorso in abusiva e continuata esportazione di materiale
strategico.
Interrogati con mandato di comparizione, gli imputati Clerici
Luigi, Merotti Elios e Merotti Ugo proposero, per mezzo del loro
difensore, istanza di sospensione della istruzione e rinvio degli atti
a questa Corte, perché venisse dichiarata la illegittimità
costituzionale delle norme delle quali si addebitava loro la
trasgressione, in quanto in contrasto con gli artt. 41, 76 e 77 della
Costituzione.
Il Giudice istruttore, con ordinanza del 27 febbraio 1957,
ritenendo che la proposta questione di illegittimità costituzionale
non appariva manifestamente infondata, in quanto per l'art. 41 della
Costituzione la regolamentazione dei controlli della iniziativa
economica costituisce materia di esclusiva competenza del Parlamento; e
in quanto la delega legislativa non può essere contenuta in
decreti-legge; e comunque in quanto si tratta nella specie di una
delega permanente e generica, rimetteva gli atti a questa Corte per il
giudizio sulla legittimità costituzionale delle seguenti norme: a)
artt. 1 e 2 R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923; b) artt. 1 e 2 R.D.L. 20
settembre 1934, n. 1489; c) artt. 1 e 3 R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588;
d) tutte le circolari e tutti i decreti ministeriali conguenti (D. M.
3 novembre 1939; D. M. 15 luglio 1940; circolari del Ministero delle
finanze n. 30030 del 27 aprile 1946; n. 62 del 9 marzo 1949; n. 65 del
23 febbraio 1951; n. 120 del 10 aprile 1952; n. 58 dell'11 marzo 1955).
In date comprese fra il marzo e il giugno 1957, la ordinanza veniva
notificata agli imputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Pubblico Ministero e veniva inoltre comunicata alle Presidenze della
Camera dei Deputati e del Senato.
In data 28 marzo 1957 si costituiva in giudizio l'Avvocatura
generale dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
In data 27 giugno 1957, il difensore dell'imputato Clerici Luigi si
costituiva dinanzi a questa Corte mediante deposito della copia
dell'ordinanza notificata e della procura del suddetto imputato; e in
data 12 luglio 1957 depositava anche, in seguito ad avviso della
cancelleria, le deduzioni.
Nei riguardi della costituzione del difensore del Clerici,
l'Avvocatura dello Stato chiedeva che essa venisse dichiarata
inammissibile perché effettuata fuori termine; nel merito l'Avvocatura
stessa chiedeva che la proposta questione di legittimità
costituzionale venisse dichiarata infondata. La prima richiesta veniva
da questa Corte respinta con ordinanza emessa nella udienza
dibattimentale del 28 maggio 1958.
Da ultimo, dinanzi al Tribunale di Varese, vennero rinviati a
giudizio Guerrini Rosa, Zaniroli Innocente, Antonini Adolfo, Ferrari
Attilio, per avere in concorso tra loro tentato di esportare in
Svizzera materiale strategico di cui era vietata la esportazione (artt.
56 e 110 Cod. pen., 11 R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, 1 R.D.L. 20
settembre 1934, n. 1489 e 2 D. M. 15 luglio 1940).
Nel dibattimento del 9 aprile 1957 il Tribunale ritenne non
manifestamente infondata la questione proposta dalla difesa degli
imputati in ordine alla illegittimità costituzionale dei R.D.L. del 14
novembre 1926, n. 1923, e del 20 settembre 1934, n. 1489, in relazione
all'art. 76 della Costituzione.
L'ordinanza, pubblicata in udienza, veniva regolarmente notificata
all'imputata contumace Guerrini Rosa, nonché alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del
Senato.
In data 6 maggio si costituiva in giudizio la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, rappresentata dalla Avvocatura generale dello
Stato, che chiedeva il rigetto della istanza.
Nei suddetti giudizi l'Avvocatura generale dello Stato, oltre ad
una eccezione preliminare di nullità, per insufficiente motivazione,
della ordinanza dibattimentale del 10 gennaio 1957 del Tribunale di
Padova, deduceva nel merito delle ordinanze in via principale:
1) che le denunciate norme comprese nei decreti-legge del 1926, del
1934 e del 1940 non contengono una delega legislativa al Governo per
quanto attiene alla modifica delle originarie tabelle allegate al primo
decreto del 1926, le quali ultime hanno carattere di atti o
provvedimenti amministrativi con efficacia generale, bensì le norme
stesse prevedono l'attribuzione al Governo di un potere regolamentare
concernente le importazioni e le esportazioni secondo le contingenti
esigenze della politica economica;
2) sono da considerare costituzionalmente legittimi i controlli
previsti e consentiti dalla legge per regolare il commercio con
l'estero, in quanto le disposizioni con le quali venne esteso il
controllo governativo ad altre merci, oltre quelle elencate nelle
tabelle allegate al decreto-legge del 1926, necessariamente si
ricollegano coi precedenti ordinamenti, suscettibili di modificazioni,
completamento e coordinamento;
3) per quanto riguarda la riserva di legge contenuta nell'art. 41
della Costituzione è da ritenere non potersi dedurre il principio
secondo cui l'attuazione concreta della disciplina e del controllo di
una determinata attività debba sempre avvenire con atti legislativi,
originari o delegati, e non possa, invece, formare materia di
competenza degli organi esecutivi.
In via subordinata l'Avvocatura suddetta deduceva che, pur
considerando esistente una delega legislativa, i provvedimenti
impugnati sarebbero da ritenere costituzionalmente legittimi perché
emessi in forza di una delega ed entro i confini della delega stessa.
Nell'interesse di Clerici Luigi, il difensore insisteva nel dedurre
la illegittimità costituzionale dei provvedimenti impugnati, sia nei
confronti dell'art. 41 della Costituzione, essendo necessaria una legge
per stabilire la convenienza o meno di porre determinati divieti o
vincoli alla libera attività economica, garantita ai cittadini, sia
nei confronti degli artt. 76 e 77 della stessa Costituzione,
trattandosi di una legge priva della determinazione di principi e
criteri direttivi e di carattere permanente.
Delle tre suddette ordinanze, il Presidente di questa Corte ha
disposto la unificazione della discussione. Considerato in diritto :
Per le tre menzionate cause, di cui è stata già disposta la
riunione per la discussione, la Corte dispone la decisione con unica
sentenza, data l'identità di contenuto delle questioni proposte.
Deve essere esaminata preliminarmente la eccezione sollevata
dall'Avvocatura dello Stato nei riguardi della ordinanza del Tribunale
di Padova per insufficiente motivazione.
Al riguardo basta rilevare che tale ordinanza pone in termini non
equivoci la questione di legittimità costituzionale che viene
sottoposta a questa Corte e mostra di avere compiuto il giudizio di
rilevanza e di non manifesta infondatezza spettante al giudice a quo,
di guisa che la dedotta eccezione non ha fondamento.
Nel merito, la eccepita illegittimità costituzionale delle norme
impugnate si vorrebbe desumere anzitutto dal contrasto di tali norme
con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto la delega
legislativa non conterrebbe la determinazione di principi e criteri
direttivi per il suo espletamento e non sarebbe prefisso un termine per
l'espletamento stesso.
Ma, in contrario, deve essere ricordato che non è possibile nella
specie fare ricorso all'art. 76 della Costituzione, giacché non si
tratta di una delega, ma dell'attribuzione di una competenza al
Governo, rientrante nel campo dell'attività sostanzialmente
amministrativa, al fine di adeguare la esecuzione concreta della legge
alle esigenze che mano mano vengono a manifestarsi.
Né osta il fatto che le tabelle originariamente fossero contenute
in un atto formalmente legislativo, dal momento che, riconosciuto il
carattere sostanzialmente non legislativo delle tabelle, la stessa
legge del 1926 e quella successiva del 1934 hanno dichiarato che il
Governo poteva adeguare le tabelle stesse alle ulteriori pubbliche
esigenze.
Come ulteriore motivo di illegittimità dei provvedimenti
legislativi impugnati, si deduce anche il contrasto con il disposto
dell'art. 41 della Costituzione, sia per quanto riguarda il principio
enunciato nel secondo comma dell'articolo suddetto, sia per quanto
riflette la riserva di legge contenuta nel terzo comma.
Non sussiste violazione del principio enunciato nel secondo comma
dell'art. 41, giacché le leggi impugnate, nell'attribuire al Governo
la potestà di attuare una disciplina specifica delle importazioni e
delle esportazioni, hanno perseguito intenti che non sono in alcun modo
in contrasto con i principi stabiliti nella Costituzione in genere ed
in particolare nell'art. 41.
Quanto alla dedotta violazione del terzo comma dello stesso
articolo, va rilevato che le leggi denunciate hanno determinato con
sufficiente completezza il sistema dei controlli demandati al potere
esecutivo, lasciando agli organi di esso soltanto quel margine di
attività necessario per la concreta attuazione della disciplina in
questa materia.
D'altra parte, anche in quest'ambito, agli organi predetti non è
stata riconosciuta una sfera di assoluta discrezionalità, giacché i
relativi provvedimenti devono essere adottati di concerto fra due
Ministri, il che importa lo svolgimento di congiunte istruttorie.
Ulteriore garanzia per i cittadini è il fatto che i provvedimenti
stessi, dato il loro carattere, debbono essere adeguatamente motivati e
resi di pubblica ragione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui giudizi riuniti di cui in
epigrafe:
dichiara non fondate le questioni proposte con ordinanze 10 gennaio
1957 del Tribunale di Padova, 27 febbraio 1957 del Giudice istruttore
del Tribunale di Milano e 9 aprile 1957 del Tribunale di Varese, circa
la legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2
del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, 1 e 2 del R.D.L. 20 settembre
1934, n. 1489, e 1 e 3 del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588, in riferimento
agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1958.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte