Sentenza n. 52/1962
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/06/1962 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
terzo, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio
1929 promosso con deliberazione emessa il 21 marzo 1961 dal Consiglio
comunale di Ucria sulla richiesta di decadenza del Sindaco Niosi
Francesco Paolo, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 20
maggio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1962 la relazione del
Giudice Antonio Manca:
uditi gli avvocati Lelio Basso e Lucio Luzzatto, per Niosi
Francesco Paolo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Dalla deliberazione del Consiglio comunale di Ucria del 21
marzo 1961, n. 13, risulta che il Consiglio è stato convocato in
seguito alla nota dell'Assessorato regionale per l'amministrazione
civile, in data 23 febbraio 1961, n. 12202, esibita in copia autentica
fra gli atti, e il cui contenuto, per la parte che riguarda l'attuale
causa (riportato testualmente anche nel verbale della deliberazione) è
del seguente tenore:
"Viene segnalata a questo Assessorato l'esistenza di alcune cause
di ineleggibilità nei confronti di diversi consiglieri di codesto
Comune. In particolare la S. V. (cioè il Sindaco Francesco Paolo
Niosi) in quanto sacerdote apostata non avrebbe potuto essere chiamato
a ricoprire la carica di consigliere e, quindi, di Sindaco, siccome
disposto dall'art. 5, terzo comma, del Concordato 11 febbraio 1929 tra
la Chiesa e lo Stato".
Dopo aver accennato a cause di ineleggibilità nei riguardi di
altri due consiglieri, la nota continua: "Premesso quanto sopra si
diffida la S. V. a voler riunire, entro otto giorni dal ricevimento
della presente, il Consiglio comunale e ciò sia in prima che in
seconda convocazione, ponendo al relativo ordine del giorno la
decadenza dei succitati tre consiglieri. Si avverte che ove tale
termine dovesse trascorrere infruttuosamente, questo Assessorato si
avvarrà dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 19 del decreto
legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n.
6".
Risulta, altresì, che il Sindaco Niosi, premesso che il Consiglio
era chiamato a esaminare il caso in sede giurisdizionale, in quanto la
precedente deliberazione del 20 novembre 1960, n. 36, aveva convalidato
la sua elezione a consigliere comunale, e quella successiva del 21
dicembre 1960, n. 4003, aveva convalidato la sua elezione a Sindaco, e
che queste deliberazioni erano state approvate dall'organo di
controllo, rilevò che l'art. 7 della Costituzione non avrebbe
costituzionalizzato le norme contenute nei Patti Lateranensi, e che
l'art. 5 del Concordato, norma ordinaria, sarebbe in contrasto con i
precetti contenuti negli artt. 3 e 51 della Costituzione. I quali, in
quanto concernenti diritti naturali della personalità umana, avrebbero
caducato le norme contenute nei Patti. Chiese, quindi, che il Consiglio
sollevasse la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
predetto rimettendo gli atti a questa Corte.
In via subordinata e nel merito, contestò l'esattezza del
presupposto di fatto posto a base della richiesta dell'Assessorato,
osservando che esso Niosi non potrebbe ritenersi prete apostata, dato
che, pur avendo lasciato l'abito talare, non avrebbe abbracciato una
religione diversa da quella cattolica.
In seguito all'intervento, in vario senso, di due componenti, il
Consiglio, riunito, come si afferma, in sede giurisdizionale, per
decidere sulla richiesta di decandenza del Sindaco Niosi, adottò la
seguente deliberazione: "Ritenuto che la decisione non può essere
presa e il giudizio non può essere definito indipendente mente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata;
ritenuto che la questione non è manifestamente infondata, stante la
incidenza che esercitano gli artt. 3 e 51 della Costituzione in
riferimento all'art. 5, comma terzo, del Concordato; delibera di
trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per accertare se la
norma contenuta nell'articolo citato sia incostituzionale per contrasto
con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, sospendendo il giudizio".
2. - La deliberazione, notificata e comunicata a norma di legge, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 20 maggio 1961.
In questa sede si sono costituiti gli avvocati Lucio Luzzatto e
Lelio Basso, in rappresentanza del Niosi, e l'Avvocatura generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La difesa del Niosi, nelle deduzioni depositate il 9 giugno 1961,
sostiene che la questione di legittimità costituzionale, sollevata
sulla predetta deliberazione, troverebbe fondamento negli artt. 3 e 51,
primo comma, della Costituzione, il quale ultimo sanziona il diritto di
tutti i cittadini di accedere agli uffici e alle cariche pubbliche in
condizioni di eguaglianza, e che la situazione in cui si troverebbe il
Niosi non potrebbe ricomprendersi fra i requisiti ai quali si richiama
l'art. 51, in quanto la permanenza dello stato sacerdotale, secondo
l'ordinamento della Chiesa cattolica, non potrebbe avere alcune
rilevanza nell'ordinamento dello Stato. Aggiunge, altresì, che il
riferimento dell'art. 7 della Costituzione ai Patti Lateranensi non
farebbe venir meno la illegittimità di quelle norme in essi contenute
che fossero in contrasto con gli altri precetti costituzionali.
Conclude, pertanto, perché questa Corte dichiari l'illegittimità
costituzionale dell'art. 5, terzo comma, del Concordato, nonché
dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (che ha dato esecuzione
al Trattato, ai quattro allegati annessi e al Concordato fra la Santa
Sede e l'Italia), in quanto si riferisce all'art. 5.
3. - La difesa dello Stato, nelle deduzioni depositate il 2 maggio
1961, deduce l'inammissibilità della questione perché l'art. 7 della
Costituzione, se non ha formalmente costituzionalizzato le norme
contenute nel Concordato, avrebbe tuttavia attribuito alle medesime
forza di norme costituzionali, con la conseguenza che il coordinamento
delle norme stesse con quelle della Costituzione porterebbe ad
escludere qualsiasi contrasto fra le norme stesse.
Aggiunge che, comunque, la questione dovrebbe ritenersi
manifestamente infondata. Dal riconoscimento nella prima parte
dell'art. 7, della sovranità e indipendenza della Chiesa cattolica nel
suo ordine, deriverebbe anche il riconoscimento della indipedenza e
sovranità dell'ordinamento canonico. Onde colui che liberamente scelga
lo stato clericale assumerebbe, nel predetto ordinamento, una posizione
che avrebbe rilevanza nell'ordinamento statale, anche per quanto
attiene alle cause di incapacità e di indegnità.
D'altra parte, il principio dell'eguaglianza sancito nell'art. 3
dovrebbe essere inteso in riferimento ai vari casi specificamente
preveduti in altri articoli della Costituzione, e, nella specie, in
riferimento agli artt. 48 e 51, i quali entrambi rimandano alla legge
ordinaria per la determinazione delle condizioni richieste per
l'elettorato e per l'accesso ai pubblici uffici. E mentre l'articolo 48
escluderebbe il diritto di voto e, quindi, anche l'elettorato passivo
per gli incapaci e gli indegni, l'art. 51, a sua volta, rimanda alla
legge ordinaria lo stabilire i requisiti fra i quali sarebbero da
comprendere quelli di capacità e di moralità necessari per l'accesso
agli uffici pubblici.
4. - Nella memoria depositata il 2 marzo 1962, l'Avvocatura dello
Stato, oltre ad insistere sulla inammissibilità, nel senso accennato
nelle deduzioni, prospetta l'eccezione sia in relazione al carattere
della deliberazione che ha sollevato la questione, sia in relazione
alla norma impugnata, cioè l'art. 5 del Concordato e non già la legge
del 1929 che vi ha dato esecuzione, della quale, invece, è menzione
nelle conclusioni della difesa del Niosi.
Circa il primo punto l'Avvocatura si rimette al giudizio di questa
Corte, trattandosi di accertare se la deliberazione sia stata o non
emessa in sede giurisdizionale e sussista, quindi, la competenza di
questa Corte a decidere la controversia.
5. - Sul secondo punto, con varie argomentazioni, rileva, in
sostanza, che, siccome anche al Concordato ed al Trattato,
inscindibilmente collegati, si applicherebbero i principi che regolano
le convenzioni internazionali e si dovrebbe ad essi riconoscere il
carattere di estraneità all'ordinamento interno statale, allo stesso
modo che il Parlamento non potrebbe abrogare le disposizioni in essi
contenute senza violare l'art. 7 e l'art. 10 della Costituzione, così
sarebbe da escludere che l'abrogazione, o quanto meno gli effetti della
medesima, potessero indirettamente derivare da una sentenza della Corte
costituzionale.
Posto ciò, prosegue l'Avvocatura, la questione potrebbe se mai
essere sollevata in relazione alla legge che ha dato esecuzione ai
Patti, essendo norme emanate nel diritto interno. Ma, poiché, nella
specie, a tale legge non si farebbe alcun richiamo nella deliberazione
del Comune, ma soltanto nelle deduzioni della parte privata, ne
conseguirebbe un motivo di inammissibilità. Senonché, si sostiene,
neppure riguardo a quest'ultima legge sarebbe ammissibile la questione
di costituzionalità.
Ciò perché il legislatore costituente, avendo fatto esplicito
riferimento, nella prima parte del secondo comma dell'art. 7, ai Patti
Lateranensi, implicitamente, ma inequivocabilmente, ne avrebbe
riconosciuta la compatibilità con i precetti della Costituzione. E
perche, inoltre, la dichiarazione di illegittimità di alcune delle
norme contenute nei Patti Lateranensi, inscindibili fra loro, anche
nelle singole parti, importerebbe di riflesso la denunzia dei Patti
stessi con violazione del principio pacta sunt servanda, sancito in via
generale nell'art. 10 della Costituzione e ribadito nell'art. 7
relativamente ai rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica.
6. - Per ciò che attiene al merito, l'Avvocatura insiste nel
sostenere l'infondatezza della questione.
Non sussisterebbe, infatti, violazione del principio
dell'eguaglianza se talune situazioni, inerenti allo status di
sacerdote cattolico, volontariamente abbracciato dal cittadino, e
rilevante nel nostro ordinamento, siano valutate diversamente rispetto
agli altri cittadini, in quanto si riferirebbero a categorie di persone
e non ai singoli individui.
Non sarebbe più esatto, secondo l'Avvocatura, ritenere che una
causa di indegnità che si ricollegasse al sacerdote apostata o sotto
censura, contrasterebbe con la libertà di religione costituzionalmente
garantita, perché il divieto contenuto nel terzo comma dell'art. 5 del
Concordato si riferirebbe allo status sacerdotale e non alla religione
praticata. Né rileverebbe il fatto che l'apostata ab ordine abbia
volontariamente abbandonato tale posizione, poiché ciò deriverebbe
non già da provvedimenti ecclesiastici, disciplinari o di dispensa,
nei casi preveduti dal diritto canonico, bensì da un atto volontario,
con violazione dei doveri inerenti allo stato anzidetto.
7. - Anche la difesa della parte privata, ha depositato l'8 marzo
1962 una memoria, nella quale, confuta anzitutto la tesi
dell'inammissibilità della questione in relazione alla qualificazione
delle norme contenute nei Patti Lateranensi come norme
costituzionalizzate. Rileva: che tale qualificazione non sarebbe stata
accolta dal legislatore costituente secondo le risultanze dei lavori
preparatori e della discussione dinnanzi all'Assemblea costituente; che
alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire se si tiene presente la
materia che forma oggetto dei Patti Lateranensi, i quali regolano un
complesso di situazioni e di rapporti non idonei ad essere iscritti
nella Costituzione, anche perché riguardano la disciplina dei rapporti
esterni fra due ordinamenti proclamati rispettivamente indipendenti e
sovrani; che la tesi della costituzionalizzazione sarebbe esclusa dallo
stesso contenuto dell'art. 7 che prevede la possibilità che ai Patti
si possano apportare modificazioni con legge ordinaria, sia pure in
base ad accordi fra le parti contraenti.
Né, si aggiunge, risulterebbe che il legislatore costituente abbia
inteso riconoscere valore costituzionale alla legge di esecuzione,
esclusivamente rilevante nell'ordinamento interno, poiché l'art. 7
della Costituzione si riferisce non già a rapporti di diritto interno,
bensì ad accordi di carattere esterno.
Secondo la difesa della parte privata, quindi, è soltanto il
principio concordatario, per sé stesso considerato, che si è inteso
costituzionalizzare, mentre la menzione dei Patti Lateranensi nell'art.
7, deriverebbe da ragioni politiche affiorate nella discussione davanti
all'Assemblea costituente, e l'ultima parte dell'art. 7, che esclude
l'obbligo della revisione costituzionale, sarebbe stata appunto
inserita allo scopo di precisare che si sarebbe inteso soltanto
stabilire le modalità per eventuali modificazioni dei Patti stessi.
Se ne deduce, quindi, che le leggi di esecuzione, in quanto leggi
ordinarie, e quelle che apportassero modificazioni alle norme dei
Patti, sarebbero sempre subordinate alle norme contenute nella
Costituzione e soggette perciò al sindacato costituzionale.
Alle stesse conclusioni si dovrebbe pervenire in base al primo
comma dell'art. 7, che, riconoscendo l'indipendenza e la sovranità,
rispettivamente nel loro ordine, dello Stato e della Chiesa,
costituisce non già un'enunciazione superflua, bensì la premessa
necessaria delle disposizioni contenute nel secondo comma, chiarendo,
nei rapporti fra i due enti, come ciascuno non possa ingerirsi nella
materia rispettivamente riservata. Onde sarebbe inconcepibile che,
mentre da un lato si affermasse la sovranità dello Stato, dall'altro
possa ritenersi consentito che i cittadini possano essere menomati nei
diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da situazioni
rilevanti nel diritto canonico, ma non nell'ordinamento proprio dello
Stato.
Si rileva, altresì, per quanto attiene alle cariche elettive, che
la sovranità dello Stato assume maggiore rilievo in quanto esse
riflettono le basi stesse del suo ordinamento attenendo alla scelta dei
rappresentanti del popolo nelle pubbliche cariche.
La difesa della parte privata, in base alle considerazioni
anzidette è portata a concludere nel senso della proponibilità della
questione di legittimità costituzionale.
8. - Nel merito, la difesa della parte privata ribadisce la tesi
già sostenuta nelle deduzioni nel senso che la disposizione impugnata
sia in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Non disconosce che il principio di eguaglianza, nella sua concreta
attuazione, consente al legislatore ordinario di regolare con norme
diverse situazioni obiettivamente diverse, cosicché non potrebbero
ritenersi contrastanti con tale principio, purché rispondenti a
criteri di razionalità, quelle disposizioni che richiedessero
particolari capacità o attitudini per l'esercizio di determinate
funzioni. Ma poiche l'art. 3, espressamente esclude ogni
discriminazione, in quanto si riferisca, tra l'altro, alla religione e
alle opinioni politiche, qualsiasi limite si volesse far derivare
dall'apostasia del sacerdote, in quanto inciderebbe sulla libertà di
religione, sarebbe in palese contrasto con il precetto anzidetto. Il
quale dovrebbe essere tenuto presente anche nella interpretazione
dell'art. 51 della Costituzione, per quanto attiene ai requisiti per
accedere al pubblico impiego e alle cariche pubbliche. Requisiti che
consisterebbero nel possesso della piena capacità giuridica, secondo
le leggi dello Stato.
Né varrebbe obiettare che, nel caso di sacerdote apostata o
irretito da censura, si tratterebbe di situazioni derivanti da uno
stato volontariamente accettato. Poiché se l'ordinamento canonico può
attribuire carattere di perpetuità a talune situazioni soggettive,
tale principio sarebbe estraneo e incompatibile con l'ordinamento dello
Stato che è pure sovrano e indipendente nel suo ordine a norma
dell'art. 7 della Costituzione. La garanzia dei diritti inviolabili
dell'uomo sancita negli artt. 2 e 4 della Costituzione escluderebbe
ogni limitazione di diritti che derivassero da vincoli di
subordinazione di carattere perpetuo, o da sanzioni preventive,
stabilite da un ordinamento estraneo a quello statale. Considerato in diritto :
1. - Riguardo all'eccezione cui accenna l'Avvocatura dello Stato
nella memoria, rilevabile del resto anche di ufficio, occorre
preliminarmente esaminare se la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del Concordato fra la Santa
Sede e l'Italia 11 febbraio 1929, sia stata ritualmente sollevata con
la deliberazione n. 13 del 21 marzo 1961 del Consiglio comunale di
Ucria. Eccezione che, se fondata, avrebbe carattere preclusivo rispetto
ad ogni altra indagine. Attiene, infatti, all'accertamento circa la
sussistenza o meno dei presupposti processuali stabiliti dagli artt. 1
delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n.
1, e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, inderogabili ai
fini della competenza di questa Corte a decidere la controversia. In
base ad essi, come è noto, la questione di costituzionalità, in via
incidentale, non può essere sollevata se non nel corso di un giudizio
davanti ad un'Autorità giurisdizionale. E questa Corte, con varie
sentenze (vedasi in particolare la sentenza n. 24 del 1958),
interpretando largamente le accennate disposizioni ha ritenuto che tali
presupposti sussistono anche nei procedimenti davanti al magistrato
ordinario, in sede di volontaria giurisdizione.
Nella specie, ai fini di tale accertamento, occorre anche tenere
presente, che gli organi elettivi degli enti autarchici (nella specie
il Consiglio comunale) non sono istituzionalmente organi
giurisdizionali. Essi assumono eccezionalmente tale carattere, secondo
quanto ha ripetutamente affermato questa Corte (sent. nn. 42, 43 e 44
del 1961 e varie ordinanze) quando sono investiti delle controversie
circa il contenzioso elettorale, con l'osservanza dei termini e delle
forme stabiliti dalle disposizioni vigenti della legge statale (T.U. 16
maggio 1960, n. 570), riprodotte nel T.U. regionale 20 agosto 1960, n.
3, con un procedimento cioè, che, come ha pure precisato questa Corte,
si inizia ad istanza di parte, nei confronti dei soggetti interessati a
contraddire.
2. - Ora, dal testo della deliberazione non soltanto non risulta
che davanti al Consiglio comunale si sia costituito un rapporto
processuale secondo le norme stabilite per il contenzioso elettorale,
ma, per contro, emergono elementi tali da escludere che si sia
instaurato un procedimento ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute nelle leggi costituzionali e ordinaria sopra
citate, anche se intese in largo senso secondo l'orientamento
giurisprudenziale sopra ricordato.
In vero, nella nota n. 12202 del 23 febbraio 1961 (riportata
integralmente nella deliberazione consiliare) trasmessa al Sindaco di
Ucria dall'Assessore regionale per l'amministrazione civile, non si
possono fondatamente riscontrare gli elementi costitutivi di un'istanza
di un soggetto portatore, in qualità di parte, di un interesse
individualizzato, diretta ad ottenerne la tutela dall'organo
competente, qualora se ne considerino la forma, il contenuto e la
finalità. La nota stessa, infatti, era stata inviata (e, si noti,
comunicata anche per conoscenza al Prefetto di Messina ed alla
Commissione provinciale di controllo), in base al potere-dovere
inerente all'ufficio, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento degli enti
locali nella Regione siciliana (approvato con decreto del Presidente
della Regione 29 ottobre 1955, n. 6): come espressione cioè non già
di un'iniziativa di carattere processuale, bensì come esercizio del
potere di vigilanza sugli organi comunali attribuito all'Assessore,
nella forma del controllo sostitutivo, quando si verifichino le
situazioni prevedute in detto articolo; onde la nota anzidetta era
destinata ad operare esclusivamente nel campo di un'attività di
carattere amministrativo, alla quale si riferisce l'accennato potere di
controllo.
Il che è confermato dal fatto che, nella nota, è contenuta anche
l'avvertenza, che costituisce la diffida prescritta dal citato art. 91,
che, se si fosse lasciato trascorrere infruttuosamente il termine di
otto giorni, l'Assessorato si sarebbe avvalso del potere sostitutivo
del quale si è fatto cenno.
3. - Non si potrebbe obiettare che il Consiglio comunale,
prescindendo dalla forma adottata, sarebbe stato, in sostanza, chiamato
a deliberare sulla decadenza dalla carica, per la segnalata sussistenza
di cause di ineleggibilità nei confronti di tre consiglieri comunali,
compresa conseguentemente la decadenza dalla carica di sindaco, nei
riguardi di colui che a tale ufficio era stato eletto.
La nota, infatti, era palesemente diretta a stimolare l'attività
dell'organo elettivo in sede non giurisdizionale, poiché una
deliberazione emessa in tale sede sarebbe stata incompatibile, anzi in
antitesi, con lo scopo che l'Assessore intendeva perseguire. Quello
cioè di avvalersi, nel caso di esito negativo della richiesta, del
potere sostitutivo attribuito dalla legge, di carattere, com'è noto,
esclusivamente amministrativo. Giacché tale potere non si sarebbe
potuto più esercitare di fronte ad una deliberazione contenziosa, dato
che una pronunzia del genere non sarebbe stata modificabile se non
attraverso i mezzi di impugnazione preveduti dal sistema del
contenzioso elettorale, adottato nella legislazione statale e in quella
regionale.
Da quanto si è esposto si desume che la questione di
costituzionalità non è stata ritualmente portata all'esame di questa
Corte, non essendo stata sollevata, nel corso di un giudizio, nel senso
sopra chiarito, davanti ad Autorità giurisdizionale.
4. - Né, per ritenere il contrario, può valere la dichiarazione
che si legge nella deliberazione, che il Consiglio comunale si
intendeva convocato in sede giurisdizionale, poiché non sussistono,
come si è chiarito, elementi che giustifichino tale affermazione, e
non può questa, per se stessa, ritenersi sufficiente per imprimere
carattere giurisdizionale a un procedimento amministrativo.
Non ha neppure fondamento l'argomento addotto nella deliberazione
nel senso che l'esame, in sede contenziosa, deriverebbe dal fatto che
la deliberazione del Consiglio n. 36 del 20 novembre 1960, mediante la
quale veniva convalidata, insieme alle altre, l'elezione a consigliere
comunale del Niosi e la successiva deliberazione n. 4003, del 22
dicembre 1960, concernente la sua elezione a Sindaco, non avevano
formato oggetto di rilievi da parte dell'organo provinciale di
controllo.
La circostanza, invero, che l'intervento dell'Assessore regionale
si sia verificato nonostante la convalida e l'approvazione dell'organo
ordinario di controllo, non può far ritenere che il Consiglio non
potesse più deliberare se non in sede contenziosa, se si considera che
tale intervento, in base all'art. 91 del decreto regionale, ha
carattere straordinario, non è sottoposto all'osservanza di termini,
ed è autorizzato nel caso in cui gli organi dell'amministrazione dei
Comuni omettano, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di
compiere atti obbligatori per legge.
Si deve, pertanto, concludere che la questione di legittimità
costituzionale è da dichiarare inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma terzo, del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia
dell'11 febbraio 1929, sollevata con la deliberazione del Consiglio
comunale di Ucria n. 13 del 21 marzo 1961.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte