Sentenza n. 52/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1966 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3475, promosso con
ordinanza emessa il 12 novembre 1964 dal Tribunale di Bari nel
procedimento civile vertente tra Maggipinto Francesco e l'Ente per lo
sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al
n. 14 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 78 del 27 marzo 1965;
Visti gli atti di costituzione di Maggipinto Francesco e dell'Ente
per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca:
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per l'Ente di riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 17 marzo 1960 il Tribunale di Bari aveva
trasmesso a questa Corte gli atti relativi al giudizio promosso da
Francesco Maggipinto contro l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania, per ottenere il risarcimento dei danni
previa dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3475: Francesco
Maggipinto infatti era stato espropriato sul presupposto, per lui
errato, che fosse unico proprietario della masseria Serrapizzuto, di
ettari 135.83.28, sita in agro Palagianello.
L'ordinanza del Tribunale premetteva che al 15 novembre 1949
l'intera masseria Serrapizzuto era intestata nel catasto a Francesco
Maggipinto: questi, da tempo comproprietario per metà, nel 1947,
ritenendosi erede legittimo del condomino Giovanni Maggipinto, deceduto
lo stesso anno, aveva iscritto in catasto al proprio nome anche l'altra
metà.
L'ordinanza ricordava tuttavia come, prima del provvedimento
d'esproprio, le signore Dorothy Teresa Maggipinto e Susanna Giorgio,
qualificandosi rispettivamente figlia e moglie di Giovanni Maggipinto,
avessero proposto petizione d'eredità della quota di lui
trascrivendone la domanda giudiziale (26 luglio 1951) e chiedendo
contemporaneamente lo scioglimento della comunione nei confronti di
Francesco Maggipinto. Ciò - proseguiva il Tribunale - importava
accettazione tacita dell'eredità da parte della figlia Dorothy Teresa
Maggipinto, che pertanto, a norma dell'art. 459 del Codice civile e
indipendentemente da pronunce giudiziali, acquistava la quota di
Giovanni Maggipinto con effetto al momento dell'apertura della
successione di quest'ultimo, cioè al 6 ottobre 1947. In conseguenza,
siccome l'espropriato Francesco Maggipinto con atto notarile 4 giugno
1953 riconobbe Dorothy Teresa Maggipinto quale unica erede del defunto
Giovanni e poiché tale atto non è stato mai impugnato, secondo
l'ordinanza doveva ritenersi fuori dubbio che alla data del 15 novembre
1949 erede di Giovanni e dunque condomina per metà era la predetta
Dorothy Teresa: perciò Francesco Maggipinto, risultando proprietario
(comproprietario) soltanto di metà della masseria Serrapizzuto, non
poteva essere assoggettato ad esproprio dato che il suo reddito
dominicale non appariva più di lire 63.927,43, com'era scritto in
catasto, ma esattamente della metà (lire 31.963,77 su lire 470 per
ettaro): il che non ignorava l'Ente di riforma, messo tempestivamente
sull'avviso dallo stesso espropriando.
2. - La Corte costituzionale con ordinanza n. 58 del 1961 chiedeva
al Tribunale di Bari che venisse accertata l'esistenza, al 15 novembre
1949, di Dorothy Teresa Maggipinto, figlia ed erede legittima di
Giovanni, condomino della masseria Serrapizzuto.
Il Tribunale perciò ha emesso un'ordinanza il 12 novembre 1964,
nella quale ha elencato una serie di fatti e di documenti da cui
risulta l'esistenza dell'erede; ha ripetuto le affermazioni contenute
nella precedente ordinanza di rinvio; ha osservato infine come l'Ente,
procedendo all'esproprio nonostante la contestazione sulla titolarità
di metà della masseria, ha commesso un errore non scusabile a norma
dell'art. 534 del Codice civile.
3. - La difesa dell'espropriato, nell'atto depositato il 16 marzo
1965, richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, per cui i
dati catastali hanno solo valore indicativo ai fini della legge di
riforma fondiaria. Assume che l'espropriato, benché risultasse in
catasto proprietario dell'intera masseria, nel 1949 in effetti era
comproprietario per la sola metà e che dunque per l'altra metà era
soltanto erede apparente, cioè mero possessore; che, per le leggi di
riforma, soggetto passivo dell'esproprio non è il semplice possessore,
ma l'effettivo titolare del bene al 15 novembre 1949; che l'Ente per la
Puglia e Lucania non avrebbe dovuto procedere all'esproprio dato che
l'espropriando soltanto per errore risultava in catasto titolare
dell'intera masseria, ignorandosi l'esistenza della figlia del fratello
Giovanni, e questo errore era già venuto in luce durante il
procedimento di espropriazione.
D'altra parte, aggiunge la difesa di Francesco Maggipinto, l'Ente
non può addurre a suo favore l'art. 534, comma secondo, del Codice
civile, che fa salvi gli atti a titolo oneroso con cui il terzo di
buona fede ha acquistato beni ereditari dall'erede apparente: in
realtà la pubblicazione del piano particolareggiato non potrebbe
assimilarsi a un atto oneroso; né l'Ente, essendo stato avvisato in
tempo, potrebbe essere considerato terzo di buona fede; comunque la
domanda giudiziale della vera erede era stata trascritta prima
dell'atto di acquisto dell'Ente, cioè del decreto d'esproprio,
dimodoché la norma citata non sarebbe applicabile (v. citato art. 534,
comma terzo).
In conclusione, siccome il reddito di Francesco Maggipinto al 15
novembre 1949, ridotto alle sue esatte proporzioni, non superava il
limite di 60.000 lire, il provvedimento di esproprio sarebbe
illegittimo per eccesso di delega.
4. - L'Ente per la Puglia e la Lucania si è costituito, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 13
aprile 1965, nelle quali rileva innanzi tutto che i provvedimenti di
esproprio, essendo sottoposti a un termine breve, non potevano essere
sospesi da controversie di privati sull'appartenenza dei beni soggetti
allo scorporo: perciò, ai fini dell'espropriazione, che dà luogo ad
acquisto originario, non derivativo, farebbe stato la situazione di
appartenenza al 15 novembre 1949; qualunque avvenimento posteriore
relativo alla titolarità dell'espropriando, anche se dotato di
efficacia dichiarativa o retroattiva (divisione, domanda giudiziale,
sentenza), sarebbe irrilevante.
Nel caso attuale inoltre, se la quota contestata non apparteneva
all'espropriato, questi era erede apparente rispetto ad essa. Perciò,
dato che i diritti acquistati da terzi sull'erede apparente sono fatti
salvi persino nel Codice civile (art. 534), l'espropriazione avvenuta
ad opera dell'Ente, che è terzo, non potrebbe essere toccata: infatti
i piani d'esproprio erano stati formati e pubblicati prima che fosse
trascritta la domanda di petizione di eredità proposta dall'erede
vero. Considerato in diritto :
Nel piano particolareggiato e nel decreto di esproprio emesso a
carico del signor Francesco Maggipinto si è fatto riferimento
all'intera masseria Serrapizzuto. Risulta invece dall'ordinanza di
rinvio a questa Corte e dagli atti di causa che alla data del 15
novembre 1949 (art. 4, comma primo, legge 1950, n. 841) la masseria
apparteneva per metà alla signora Doroty Teresa Maggipinto: questa
l'aveva ereditata dal padre Giovanni Maggipinto, e la sua accettazione
dell'eredità, avvenuta in epoca successiva al 1949, ovviamente ha
retroagito al momento d'apertura della successione (6 ottobre 1947).
Dato ciò, nel determinare la quota di scorporo si sarebbe dovuta
tener presente non l'intera masseria (reddito lire 63.927.43), ma
soltanto la metà che alla data del 15 novembre 1949 apparteneva
all'espropriando (reddito lire 31.963.77); e inoltre, se è vero che il
reddito medio per ettaro si aggirava sulle 470 lire, la percentuale di
scorporo si doveva "calcolare mediante una interpolazione lineare
(inversa)" tra lo zero e il 15 per cento (tabella annessa alla legge
1950, n. 841, comma secondo). Se e nei limiti in cui non lo si è
fatto, il decreto di esproprio ha superato i confini della delegazione
legislativa.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che l'espropriato al 15 novembre
1949 era erede apparente e che perciò l'acquisto dell'Ente Puglia e
Lucania sarebbe salvo in virtù dell'art. 534, comma secondo, del
Codice civile (diritto dei terzi); ma questa norma, anche se fosse
applicabile ai trasferimenti coattivi, non gioverebbe mai all'Ente, che
di fatto non è terzo di buona fede poiché, prima dell'acquisto,
sapeva dell'esistenza dell'erede vero.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre
1952, n. 3475, in quanto la quota della proprietà terriera espropriata
nei confronti del signor Francesco Maggipinto eccede quella che sarebbe
risultata sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre
1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte