Sentenza n. 52/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 592Codice di procedura penale
- art. 152Codice di procedura penale
- art. 14d.P.R. 332/1966
usata come parametro
citata
- art. 24d.P.R. 332/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del D.P.R.
4 giugno 1966, n. 332 (concessione di amnistia e di indulto), e degli
artt. 592 e 152, secondo comma, del Codice di procedura penale, per
quanto concerne l'amnistia, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno
1966 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Medini
Giuseppe, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 aprile 1968 la relazione del
Giudice Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 6 giugno 1966 emessa nel corso di un procedimento
penale instaurato a carico di Giuseppe Medini, imputato del reati di
cui agli artt. 582, 393, 612 e 594 del Codice penale, il pretore di
Padova, d'ufficio, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata
ed ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, relativo
alla concessione di amnistia e di indulto, in riferimento agli artt.
25, comma secondo, 24, comma secondo, 79 e 76 della Costituzione,
nonché degli artt. 592 e 152, comma secondo, del Codice di procedura
penale, per quanto concerne l'amnistia, in riferimento all'art. 24,
comma secondo, della Costituzione.
Sul presupposto che l'art. 14 del D.P.R. 1966, n. 332, vada
interpretato nel senso che a seguito della rinuncia dell'imputato
all'amnistia, il beneficio non possa essere più a lui applicato
qualora nel corso del procedimento ne venga accertata la colpevolezza,
secondo il pretore con quella disposizione sarebbe violato il principio
nullum crimen sine lege, sancito dall'art. 25 della Costituzione, in
quanto, in caso di accertamento della colpevolezza, l'imputato verrebbe
punito in forza di una norma sostanzialmente non più in vigore per
effetto dell'intervenuta amnistia. Sarebbe d'altra parte violato il
diritto di difesa, di cui all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, in quanto codesto diritto sarebbe frustrato dalla
ritorsione vendicativa dello Stato quando il ricusante non riuscisse a
convincere il giudice della propria innocenza e perché sarebbe
aprioristicamente limitata nella applicazione e spesso vanificata la
norma che prevede la rinuncia, da un deprimente ricatto ideologico,
riconducibile da un canto alla possibilità, a mezzo della rinuncia, di
difendersi in giudizio e dall'altro al timore di essere condannato e
quindi d'essere trattato peggio di chi non ha rinunciato.
Da tutto ciò - secondo il pretore - deriverebbe l'ulteriore
contrasto della norma impugnata con gli artt. 79 e 76 della
Costituzione. L'art. 79, infatti, recepirebbe il concetto generale di
amnistia e non anche quello anomalo di amnistia rinunciabile, con la
conseguenza che una decretazione in ordine alla rinuncia all'amnistia
potrebbe essere delegata non al Capo dello Stato ex art. 79, ma al
Governo ex art. 76.
Per il pretore di Padova, infine, gli artt. 592 e 152, comma
secondo, del Codice di procedura penale, sarebbero in contrasto con
l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto sarebbe
preclusa all'imputato la possibilità di far valere le prove della sua
innocenza, qualora dette prove non risultassero con evidenza al momento
del suo interrogatorio.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata ed è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 15 ottobre 1966.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri
a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che, con atto depositato
il 4 novembre 1966, ha contestato il fondamento della sollevata
questione rilevando che:
- non esiste contrasto tra l'art. 14 del D.P.R. 1966, n. 332, con
l'art. 25, comma secondo, della Costituzione, in quanto nessuna norma
della Costituzione stessa dispone che l'amnistia debba essere
irrinunciabile e non possa comunque essere subordinata a determinate
condizioni;
- non ricorre l'asserita violazione dell'art. 24, comma secondo,
della Costituzione, in quanto la possibilità di rinuncia all'amnistia
garantisce e comporta una più specifica e concreta attuazione del
diritto di difesa;
- non sarebbe violato l'art. 76 della Costituzione, in quanto non
ha fondamento la tesi dell'anomalia della rinuncia all'amnistia;
- ed infine, a proposito della dedotta illegittimità
costituzionale degli artt. 592 e 152, comma secondo, del Codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione, sempre che della questione relativa si ravvisi la
rilevanza, mancherebbe l'asserito contrasto, in quanto verificandosi le
condizioni di operatività dell'amnistia, si estingue il reato e quindi
non ha ragione di porsi il problema del diritto di difesa.
Le considerazioni sopradette sono state illustrate dall'Avvocatura
generale con memoria depositata il 19 marzo 1968. Considerato in diritto :
1. - L'art. 14 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, relativo alla
concessione di amnistia e di indulto, dispone, in conformità alla
legge di delegazione (art. 14 della legge 3 giugno 1966, n. 331), che
"l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia
pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato
per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire".
Per il pretore di Padova la disposizione sarebbe in contrasto con
gli artt. 25, comma secondo, 24, comma secondo, 79 e 76 della
Costituzione.
Prima di dire circa la dedotta questione di legittimità
costituzionale, è il caso di precisare che, secondo l'ordinanza di
rinvio, con il citato art. 14 del D.P.R. 1966, n. 332, si vuole
dichiarare inapplicabile l'amnistia non soltanto qualora intervenga la
rinuncia, ma anche nel caso in cui, esercitata la relativa facoltà,
sia accertata la colpevolezza dell'imputato. Pur mancando, nel decreto
de quo, l'espressa statuizione (che invece è dato rinvenire negli
artt. 12 del D.Lgt. 29 marzo 1946, n. 132, e 14 del D.P.R. 11 luglio
1959, n. 460) che in caso di rinuncia, ove segua condanna, l'amnistia
non è più applicabile, è da ritenere che, intervenuta la
dichiarazione espressa di rinuncia, la non operatività dell'amnistia
è definitiva. Infatti, non risulta in alcun modo che, con l'adozione
di una formula meno ampia, dal punto di vista letterale, si sia inteso
modificare la volontà manifestata nei due decreti sopra citati ed
appare anzi evidente la determinazione di conformarvisi (esplicitamente
ammessa in precedenza ed identica occasione, nella relazione al D.P. 22
giugno 1946, n. 4).
Va altresì tenuto presente che nella specie l'imputato "ha
dichiarato di avvalersi della facoltà di rinunciare all'amnistia ed ha
chiesto che fosse celebrato il dibattimento".
Ed infine è da considerare che, secondo il pretore di Padova, "non
è in discussione la sussistenza della rinuncia all'amnistia in sé e
per sé considerata, sulla cui legittimità costituzionale non vi è
dubbio alcuno".
2. - Con la stessa ordinanza di rinvio viene prospettata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 592 e 152, comma
secondo, del Codice di procedura penale, limitatamente all'amnistia, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Sarebbe in contrasto con il diritto di difesa, il divieto di
istruzione probatoria dell'art. 592, e parimenti l'art. 152, comma
secondo, sempre che questa disposizione, abolito il detto divieto di
istruzione probatoria, non debba interpretarsi estensivamente.
Esisterebbe tra il ripetuto art. 14 del D.P.R. 1966, n. 332 e gli
artt. 592 e 152, comma secondo, del Codice di procedura penale una
insanabile antinomia.
Senonché, a fronte dell'asserito collegamento e contrasto sta la
evidente non rilevanza della questione di legittimità costituzionale
del detti articoli del Codice di procedura penale. Può consentirsi che
ricorrano le "ragioni di conseguenzialità logico - giuridica e di
coordinamento sistematico" genericamente invocate dall'ordinanza, ma è
certo che le considerazioni svolte dal pretore di Padova a preteso
fondamento della rilevanza sono affatto estranee alla specie e che nel
procedimento penale a carico dell'imputato Medicini, è escluso che
quegli articoli possano trovare applicazione, dato che il Medini, come
si è sopra constatato, ha dichiarato di avvalersi della facoltà di
rinuncia all'amnistia.
Ne consegue che, a causa della manifesta irrilevanza della
questione sollevata, se ne debba dichiarare l'inammissibilità.
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del
D.P.R. 1966, n. 332, è prospettata anzitutto, in riferimento all'art.
25, comma secondo, della Costituzione.
Secondo il pretore di Padova, la norma impugnata attribuirebbe alla
rinuncia l'efficacia e la qualifica di negozio di diritto sostanziale e
ciò comportebbe la violazione della citata norma costituzionale. La
rinuncia, invece, dovrebbe essere considerata come negozio di diritto
processuale, con la semplice funzione di condizione di procedibilità:
l'effetto estintivo dell'amnistia rimarrebbe inalterato, con la
conseguenza dell'applicabilità della stessa, in caso di rinuncia e
dopo il regolare svolgimento del procedimento.
Come è evidente, secondo il giudice a quo, l'art. 14 dovrebbe
essere interpretato diversamente da quanto sopra detto. E quindi si
porrebbe l'alternativa: riconoscere alla rinuncia efficacia anche
sostanziale e in tal caso sarebbe violato l'art. 25, comma secondo,
della Costituzione, o riconoscere alla rinuncia efficacia solo
processuale e allora la Costituzione sarebbe osservata.
La Corte è dell'avviso che non possa, in relazione all'art. 14 del
D.P.R. 1966, n. 332, prospettarsi una doppia e differente
interpretazione della disposizione. Si è in presenza di una chiara ed
univoca manifestazione di volontà legislativa ed è per questo che
solo codesta volontà deve essere valutata, sul terreno della
costituzionalità, in riferimento al citato art. 25, comma secondo,
della Costituzione.
L'asserito contrasto non sussiste. Il principio nullum crimen sine
lege, ha, infatti, una portata che non interferisce con l'amnistia. Da
un lato esso impone che la determinazione di una sanzione criminale sia
precedente alla commissione del fatto: e codesta situazione trova
riscontro nella fattispecie. Dall'altro esso impone che non si
puniscano fatti che non siano prevenuti dalla legge come reato. Al
riguardo, a prescindere dalla circostanza che l'amnistia non ha
efficacia abrogativa della norma incriminatrice, ma incide solo sulla
valutazione del fatto come punibile, va osservato che, in caso di
amnistia rinunciabile, funzionando la mancata rinuncia come presupposto
o coelemento della operatività della amnistia, la disposizione che la
prevede rimane praticamente senza effetto. E non vale rilevare
l'incongruenza di una manifestazione di volontà che si contrapponga ad
una norma avente effetti sulla repressione penale; infatti, se pure
fosse esatta, codesta osservazione non porterebbe alle conseguenze
prospettate dall'ordinanza, in quanto si tratterebbe, in ipotesi, di
una questione di opportunità legislativa e non di legittimità
costituzionale.
4. - Il pretore di Padova denuncia l'illegittimità costituzionale
dell'art. 14 D.P.R. 1966, n. 332, anche in riferimento all'art. 24,
comma secondo, della Costituzione.
Pur dovendosi riconoscere che la difesa "è assicurata con lo
svolgimento di una normale fase dibattimentale e con apprezzamento del
mezzi processuali idonei all'adeguato esercizio del diritto
dell'imputato di discolparsi", e sostenere che "il diritto di rinuncia
all'amnistia è una tipica particolarizzazione della regola generale
della difesa dell'imputato", secondo il giudice a quo, con i detti fini
difensivi e con la ratio legis sarebbe contrastante l'irrogazione di
una pena, sia pure condonabile
Fermo restando che la facoltà di rinuncia all'amnistia costituisce
esplicazione del diritto di difesa, è fuor di luogo parlare di
"ritorsione vendicativa dello Stato quando il ricusante non sia
riuscito a convincere il giudice della propria innocenza" perché,
ragionando sul terreno dell'amnistia rinunciabile e presupponendo la
piena legittimità dell'istituto e quindi dei suoi effetti, la
previsione e l'irrogazione della pena, per il reato e per il fatto che
in concreto lo realizzi e di cui sia accertata l'esistenza, rispondono
pienamente alle regole ed ai principi propri dell'esistenza e
dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato.
E per gli stessi motivi è ingiustificato ritenere che la norma che
prevede la rinuncia sia "aprioristicamente limitata nella applicazione
e spesso vanificata" da un "deprimente ricatto ideologico" proposto
all'imputato. L'imputato innocente è solo o tutt'al più posto
davanti ad una scelta: di accettare l'amnistia e subirne le
conseguenze, o di richiedere l'espletamento del processo ed andare
incontro a tutte le possibili definizioni dello stesso in conformità a
legge.
5. - L'art. 14 del D.P.R. 1966, n. 332, sarebbe, infine, in
contrasto con gli artt. 79 e 76 della Costituzione. "La norma che
consente di ricusare il beneficio, togliendogli quel valore cogente
che, derivante dalla sua essenziale natura di publica abolitio, ne era
caratteristica identificatrice, trasforma così radicalmente
l'istituto, da legittimare la affermazione che un'amnistia rinunciabile
non è un'amnistia". E la decretazione, allorché si tratti di
qualcos'altro che di un'amnistia in senso tecnico, può essere "bensì
delegata, non però al Capo dello Stato ex art. 79 della Costituzione,
ma al Governo ex art. 76".
Contro le premesse e l'assunto del giudice a quo è possibile
osservare che l'amnistia prevista dall'art. 79 non è necessariamente
non rinunciabile ed è invece indifferentemente rinunciabile o meno,
perché la rinuncia - come richiesta di giudizio da parte dell'imputato
- non elimina né snatura l'amnistia in relazione alla quale sia
consentita, dato che costituisce un possibile modo di attuarsi del
diritto di difesa ed il suo esercizio rende inoperante l'amnistia in
dipendenza della valutazione degli interessi in contestazione
discrezionalmente operata dal legislatore, e perché l'ipotesi della
rinunciabilità non poteva dall'Assemblea costituente non essere
considerata come naturale, dato che negli anni immediatamente
precedenti l'approvazione della Costituzione erano stati emessi ben
quattro provvedimenti di amnistia rinunciabile.
Ad ogni modo, non è pensabile che l'amnistia rinunciabile sia
qualcosa di sostanzialmente diverso da quella non rinunciabile. E per
ciò come appare inaccettabile la premessa, così lo è la conseguenza
che se ne vorrebbe trarre.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 14 del D.P.R.
4 giugno 1966, n. 332, relativo alla concessione di amnistia e di
indulto, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 25, comma
secondo, 79 e 76 della Costituzione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata con la stessa ordinanza, degli artt. 592 e 152, secondo
comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24,
comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte