Sentenza n. 52/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1972 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 296,
secondo e terzo comma, e 392, secondo comma, del codice di procedura
penale, promossi con le seguenti ordinanze;
1) ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di
Militello nel procedimento penale a carico di Vulcano Domenico,
iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970;
2) ordinanze emesse il 22, 23, 20 febbraio e 2 marzo 1971 dal
pretore di Bitonto nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Sblano Nicola ed altro, Gasparre Cosimo, Parisi Gaetano ed altro e
Grottolo Teodoro ed altro, iscritte ai nn. 139, 140, 157 e 158 del
registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971, n. 140 del 3 giugno 1971 e n. 151
del 16 giugno 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Vulcano Domenico,
imputato del delitto di furto aggravato, il giudice istruttore presso
il tribunale di Patti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.
296, secondo comma, del codice di procedura penale, delegava il pretore
di Sant'Agata di Militello per l'esecuzione dell'interrogatorio
dell'imputato medesimo e di alcuni testimoni residenti in quel comune,
compreso nella circoscrizione dello stesso tribunale.
Il pretore, con ordinanza 5 novembre 1969, (n. 103 del 1970)
ritenuto che l'art. 296, secondo comma, violasse i precetti enunciati
negli artt. 102, primo comma, 25, secondo comma, e 3, primo comma,
della Costituzione, ha sollevato, di ufficio, la relativa questione.
Ha osservato al riguardo che la disposizione in esame consentirebbe
al giudice istruttore di estendere a sua discrezione la competenza del
pretore: e ciò sia in contrasto con il principio secondo cui "la
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti
e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario" (art. 102, primo
comma), sia con quello per cui "nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge" (art. 25, secondo comma).
Nell'ordinanza si è posta, poi, in rilievo l'opportunità che al
compimento degli atti istruttori proceda sempre il giudice che, per
aver formulato l'imputazione, appare essere in grado, più che altro
giudice da lui delegato, di valutare i risultati delle indagini in
rapporto ad ogni altra prova raccolta ed all'interesse della difesa.
Diversamente, in applicazione della norma impugnata, si
verificherebbe disparità di trattamento fra l'imputato e i testimoni
che venissero interrogati dallo stesso giudice istruttore nel comune
ove ha sede l'ufficio, e l'imputato e i testimoni che fossero
interrogati per rogatoria fuori di tale comune.
E poiché questa disparità non potrebbe trovare giustificazione in
ragioni obiettive di rapidità ed economia processuale, risulterebbe
violato anche il principio di uguaglianza enunciato nell'art. 3 della
Costituzione.
Davanti a questa Corte si è costituita, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha concluso perché le questioni predette vengano
dichiarate non fondate.
L'Avvocatura ha dedotto che la delegazione per l'espletamento di
atti istruttori non inciderebbe su alcuno dei precetti costituzionali
richiamati nell'ordinanza di rimessione: non sul principio di
eguaglianza, giacché il legislatore, per prevalenti ragioni di
economia funzionale e finanziaria, avrebbe discrezionalmente
determinato di non distogliere il magistrato istruttore dal normale
svolgimento delle sue funzioni, per attendere ad indagini fuori del
comune ove ha sede l'ufficio. E del pari senza fondamento sarebbe stato
invocato nella specie il principio del giudice naturale. La delega
istruttoria non importerebbe, infatti, spostamento di competenza in
ordine alla valutazione delle prove raccolte ed alla decisione
istruttoria di rinvio a giudizio o di proscioglimento.
Né, infine, potrebbe dirsi violato l'art. 102, primo comma, Cost.,
dato che la delegazione istruttoria non modificherebbe le attribuzioni
dei giudici, quali sono stabilite dall'ordinamento giudiziario.
La questione di costituzionalità dell'art. 296, secondo comma,
c.p.p., in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo
comma, della Costituzione, con ordinanza 20 febbraio 1971 (n. 157 del
1971), è stata sollevata, con analoga motivazione ed in relazione a
fattispecie identica a quella indicata dal pretore di S. Agata di
Militello, anche dal pretore di Bitonto, il quale ha inoltre
prospettato la violazione dell'art. 107, terzo comma, della
Costituzione.
Nell'affermare quale unico criterio di distinzione dei magistrati
la loro "diversità di funzioni", detta norma darebbe rilevanza
costituzionale a tale distinzione e implicherebbe il divieto che
magistrati diversi, per le funzioni loro affidate, svolgano, per
delegazione, competenze non proprie.
La disposizione impugnata sarebbe perciò illegittima in quanto
derogherebbe ai criteri di separazione della competenza pretoria da
quella del giudice istruttore.
Con altra ordinanza (n. 139 del 1971), emessa il 22 febbraio 1971,
il pretore di Bitonto, chiamato ad espletare atti istruttori, a seguito
di delegazione disposta dal giudice istruttore presso il tribunale di
Macerata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo
comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, ha sollevato il dubbio
circa la costituzionalità anche del terzo comma dell'art. 296 del
c.p.p., per la parte nella quale si dispone che per gli atti da
eseguire nella circoscrizione di un altro tribunale, è richiesto il
pretore del luogo.
Lo stesso pretore, con altre ordinanze, (iscritte ai nn. 140 e 158
del 1971), rispettivamente in data 23 febbraio e 2 marzo 1971, ha
denunziato, di ufficio, sotto profili analoghi a quelli in precedenza
enunciati ed in riferimento agli stessi artt. 25, primo comma, 101,
secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione, la illegittimità
dell'art. 392, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui, analogamente
a quanto disposto nell'art. 296, secondo e terzo comma, dello stesso
codice nei riguardi del giudice istruttore, è stabilito che, "al
pretore del luogo può essere richiesto dal procuratore della
Repubblica l'espletamento di singoli atti che debbono compiersi fuori
del comune di sua residenza".
E ciò nel corso della istruzione sommaria svolta sia nei
procedimenti ordinari sia in quelli di competenza dei tribunali per i
minorenni, ai sensi degli artt. 9 e 13 del r.d. 20 luglio 1934, n.
1404. Considerato in diritto :
1. - Con le suindicate ordinanze dei pretori di Sant'Agata di
Militello e di Bitonto, vengono proposte, per motivi in gran parte
comuni, questioni di legittimità costituzionale riguardanti le
disposizioni, fra loro connesse, degli artt. 296, secondo e terzo
comma, e 392, secondo comma, del codice di procedura penale.
Occorre pertanto riunire i rispettivi giudizi onde pervenire ad
unica decisione.
2. - Il quesito circa la legittimità costituzionale dell'art. 296,
secondo comma, del c.p.p. è prospettato nelle ordinanze sotto cinque
diversi profili, peraltro fra loro complementari, fra i quali appare di
rilievo logico-giuridico pregiudiziale, quello concernente la
violazione del principio del giudice naturale stabilito nell'art. 25,
primo comma, della Costituzione.
Dai giudici del merito si osserva al riguardo che la norma
impugnata, nella parte in cui dispone che per gli atti da eseguire
fuori del comune di residenza, nell'ambito della stessa circoscrizione
territoriale del tribunale cui appartiene, il giudice procedente ad
istruzione formale può delegare il pretore del luogo, lederebbe la
garanzia di precostituzione del giudice, derogando alla disciplina
della competenza che il codice detta in termini generali ed astratti e
non in vista di un concreto procedimento.
Il che si verificherebbe, invece, nella ipotesi in esame, per il
fatto che la norma del secondo comma dell'art. 296, farebbe dipendere
la delegazione istruttoria da una determinazione discrezionale dello
stesso giudice istruttore.
La questione non è fondata.
3. - Come emerge dall'interpretazione dell'art. 25, primo comma,
della Costituzione costantemente adottata da questa Corte, il principio
del giudice naturale è ispirato alla garanzia di obiettività ed
imparzialità del giudizio e, nella materia processuale penale, ha
riferimento alla precostituzione del giudice al quale spetta di
giudicare, nei limiti della cognizione sulla imputazione, propria di
ciascuna fase processuale e per i fini cui ciascuna fase è
preordinata.
Il che non si verifica nella fattispecie normativa in oggetto,
atteso che nel sistema della istruzione formale la delegazione non
comporta sostituzione del pretore nell'esercizio delle funzioni di
cognizione della causa che spettano al giudice istruttore delegante, ma
deve essere inderogabilmente limitata al compimento di indagini
probatorie ed alla precisazione delle difese dell'imputato, qualora la
delega comprenda l'interrogatorio di quest'ultimo.
Ne resta, conseguenzialmente, escluso non soltanto il potere di
trarre elementi di valutazione in merito all'accusa, ma anche di
pronunziarsi in ordine alla rilevanza di ulteriori mezzi istruttori,
che non siano stati specificamente delegati o che dallo svolgimento di
questi appaiono (interinalmente e salvo l'apprezzamento definitivo del
giudice istruttore) necessari od utili, escluse in ogni caso le perizie
non assolutamente urgenti.
E ciò, come risulta dalla relazione del Guardasigilli al progetto
preliminare del c.p.p. appunto per evitare che il pretore proceda ad
atti che richiedano formale e discrezionale deliberazione del giudice
istruttore.
Va ricordato in proposito che la lettera della legge, alludendo ad
atti specificamente delegati, esclude la possibilità di una
delegazione generica e totale. Né va trascurato, a conferma,
l'indirizzo giurisprudenziale, generalmente seguito dalla Corte di
cassazione, affermante l'illegittimità della delega a procedere ad
istruzione, senza che il giudice delegante preventivamente formuli
l'imputazione, specie ai fini della emissione di un mandato nei
confronti dell'imputato, e senza che indichi in modo specifico i mezzi
istruttori da espletare ratione loci da altro giudice.
Eventuali violazioni della norma sono ipotizzabili, come si accenna
nelle ordinanze con riguardo alle delegazioni che hanno provocato la
denunzia di essa, ma come è ovvio non ne infirmano la legittimità
costituzionale.
Se dunque la delegazione preveduta dalla norma impugnata non
comporta sostituzione del pretore delegato nella legittimazione a
giudicare, che la legge attribuisce invece al giudice istruttore, cui
rimane riservata la direzione dell'istruttoria nonché la decisione
finale circa il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell'imputato,
essa non incide sulla precostituzione del giudice stesso e non può
incrinare il fondamentale principio della imparzialità del giudizio a
tutela del quale sono dettate le norme sulla competenza. Risulta
preordinata, al contrario, ad esigenze obiettive dell'amministrazione
della giustizia; quelle che nella sopracitata relazione ministeriale
sono qualificate di economia funzionale e finanziaria e possono
identificarsi nella opportunità di evitare non necessari spostamenti
di magistrati e funzionari o di privati, con gli inevitabili disagi
nonché il dispendio che quelli comporterebbero.
La valutazione della ricorrenza, in concreto, di tali esigenze è
riservata al giudice istruttore, con l'imparzialità propria della
funzione giurisdizionale, in riferimento all'importanza di ciascun atto
del procedimento istruttorio.
È opportuno ricordare quanto già chiarito da questa Corte con la
sentenza 139 del 1971 nella quale si è precisato che la nozione di
giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa
della competenza, ma risulta anche da tutte quelle disposizioni che
derogano a tale competenza sulla base di criteri rispondenti a
razionale valutazione dei disparati interessi in controversia.
4. - E poiché la delegazione istruttoria, razionalmente
rispondente, del resto, ad effettive esigenze dell'amministrazione
della giustizia, non modifica la competenza in ordine alla cognizione
sulla imputazione, deve ritenersi che venga meno il fondamento anche
della asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dal fatto che all'assunzione di talune prove proceda lo stesso
giudice istruttore che ha formulato l'accusa o che ad altre indagini
attenda, invece, il pretore, non può desumersi ragione di diseguale
trattamento, una volta chiarito che le valutazioni definitive rimangono
affidate al giudice delegante.
5. - Per quanto concerne poi le censure dei giudici di merito
fondate su asserite violazioni degli artt. 102, primo comma, 101,
secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, va rilevato,
senza diffondersi in più ampia motivazione, che esse non hanno
rispondenza puntuale nel reale contenuto di tali norme costituzionali e
che, comunque, muovono dall'erroneo presupposto che la delegazione di
atti istruttori, per il suo contenuto di discrezionalità, sia
sottratta all'imperio della legge e svolga effetti tali da modificare
l'ambito delle funzioni giurisdizionali del pretore, vincolandolo
autoritativamente al compimento di atti eccedenti dalla sua competenza
istituzionale.
Il che è smentito chiaramente dalla normativa del c.p.p. così
come dalla disciplina dell'ordinamento giudiziario, richiamata nelle
ordinanze di rinvio.
L'istituto della delega ha base, infatti, nella legge ed appunto la
legge demanda al pretore, ratione loci, il compimento di quegli atti,
che, in ottemperanza ad esigenze dalla legge medesima indicate e in
quanto esplicazione di poteri-doveri che sono espressione e
specificazione e, nel contempo, limitazioni di esercizio della potestà
giurisdizionale, non possono non implicare margini valutativi di
adattamento della norma al caso concreto e in tali sensi, quindi, non
possono non essere discrezionali.
Simili atti non importano modificazione o estensione delle funzioni
del pretore che l'ordinamento giudiziario (art. 33) stabilisce con lato
riferimento a tutte le norme di legge contenenti particolari
attribuzioni: comprese quelle in materia di delegazione, ai sensi anche
della legge processuale penale.
6. - Gli argomenti che precedono valgono, ed a maggior ragione, a
dimostrare prive di fondamento le censure analogamente mosse in
riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo
comma, della Costituzione avverso il terzo comma dell'art. 296, nella
parte in cui si dispone che per gli atti istruttori da compiersi nella
circoscrizione di altro tribunale, il giudice istruttore debba,
senz'altro, richiedere il pretore (o, alternativamente, il giudice
istruttore) del luogo, abilitandolo all'esercizio degli stessi poteri
di cui al comma precedente, salvo che per ragioni d'urgenza o per altro
grave motivo non ritenga di procedere personalmente a tali atti.
È evidente in questa norma l'attribuzione di una discrezionalità
ancora più ristretta che nel caso precedente.
7. - Vanno in ultimo esaminate le censure che le ordinanze di
rinvio muovono sempre in riferimento ai sopracitati artt. 25, primo
comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione,
all'art. 392, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui si dispone che
il Procuratore della Repubblica, (procedente ad istruzione sommaria) o,
per il richiamo implicito che anche a tale norma è fatto dall'art. 13,
primo comma, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, il Procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche esso procedente
con rito sommario, può, per i singoli atti istruttori che debbono
compiersi fuori del comune di sua residenza, richiedere il pretore del
luogo: al detto pretore in tal caso spetta la facoltà preveduta dal
secondo comma del già esaminato art. 296.
Orbene la norma di cui al secondo comma dell'art. 392 disciplina,
con riguardo all'istruzione sommaria svolta dagli organi del P.M.
summenzionati, fattispecie analoghe a quelle prevedute dall'art. 296
del codice di procedura penale.
Ciò comporta che le ragioni addotte per la infondatezza delle
censure mosse contro quest'ultima norma valgono, analogicamente, per
giungere ad uguale conclusione in ordine alle stesse censure rivolte
contro l'art. 392, secondo comma.
Per vero le differenze fra istruzione formale e istruzione sommaria
non sono tali da incidere sui rapporti che, in sede di espletamento
della istruzione sommaria, possono sorgere fra pubblico ministero
inquirente e pretore, sì da consentire una diversa interpretazione
delle garanzie e dei precetti costituzionali che sono dettati nei tre
articoli cui le ordinanze si riportano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 296, secondo e terzo Comma, e 392, secondo comma, del
codice di procedura penale, sollevate dai pretori di Bitonto e di
Sant'Agata di Militello, con le ordinanze di cui in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 101, secondo comma, 102,
primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte