Sentenza n. 52/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 2legge 230/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444
(riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1970
dal tribunale di Rossano nel procedimento civile vertente tra
Filippelli Giuseppe e l'Opera per la valorizzazione della Sila,
iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.
Visti gli atti di costituzione di Filippelli Giuseppe e dell'Opera
per la valorizzazione della Sila;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Rodolfo Grimaldi, per il Filippelli, ed il vice
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera Sila.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione del 10 ottobre 1953 Mazziotti Mannina
conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Rossano l'Opera per la
valorizzazione della Sila e Filippelli Giuseppe, assumendo che i
decreti di espropriazione nn. 1429, 1440 e 1444 del 18 dicembre 1951,
aventi ad oggetto terreni dei quali ella era proprietaria in comune con
Filippelli Giuseppe, dovevano essere considerati illegittimi perché
emanati soltanto nei confronti del Filippelli.
Oltre all'Opera Sila, che chiedeva il rigetto della domanda, si
costituiva in giudizio Filippelli Giuseppe, il quale deduceva la
illegittimità dei menzionati decreti di espropriazione sotto il
profilo che sarebbero stati compresi nell'esproprio terreni gravati da
usufrutto a favore della Mazziotti di cui egli era solo nudo
proprietario.
La causa veniva cancellata dal ruolo per inattività delle parti;
successivamente, con atto di citazione del 27 novembre 1967, il
Filippelli riassumeva la causa chiedendo che il tribunale: 1)
accertasse che, nell'accantonamento della quota di rispetto dei
trecento ettari, il Governo aveva esorbitato dai limiti della
delegazione, includendo nella quota stessa beni di cui il soggetto
scorporato non aveva la piena proprietà, ma solo un diritto di nuda
proprietà; 2) dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata la
sollevata questione di legittimità costituzionale dei dd.PP.RR. 18
dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444; 3) emettesse i provvedimenti
consequenziali alla pronuncia di illegittimità da parte della Corte
costituzionale. In seguito all'atto di riassunzione, si costituiva
soltanto l'Opera per la valorizzazione della Sila, la quale chiedeva il
rigetto della domanda sostenendo la piena legittimità dei decreti di
espropriazione.
Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica diretta ad accertare
la complessiva estensione dei terreni rimasti di pertinenza del
Filippelli in seguito allo scorporo ed a individuare tra questi quelli
appartenentigli a titolo di nuda proprietà, il tribunale di Rossano,
con ordinanza emessa il 21 ottobre 1970, proponeva la questione di
legittimità costituzionale dei decreti presidenziali 18 dicembre 1951,
nn. 1429, 1440 e 1444, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12
maggio 1950, n. 230, e con riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Osserva il giudice a quo che, sulla scorta dei risultati della
consulenza, alla stregua dei quali la parte residuata al Filippelli
corrisponde a complessivi ha. 298.41.53, dei quali ha. 185.33.63 in
piena proprietà ed ha. 113.07.90 in nuda proprietà, la questione di
legittimità va proposta sotto un duplice profilo. Il primo va
individuato nell'eccesso di delega, per avere i decreti di esproprio
intaccato in senso assoluto la quota intangibile dei trecento ettari
che, a norma dell'art. 2 della legge n. 230 del 1950, doveva essere
lasciata al proprietario espropriato; il secondo, che consiste sempre
nell'eccesso di delega, deriva dalla constatazione che nella quota di
rispetto risultano compresi ha. 113.07.90 di terreni in nuda
proprietà. A questo proposito il tribunale rileva che il legislatore,
con la espressione "terreni di proprietà privata" adottata dalla legge
n. 230 del 1950, non può che essersi riferito al concetto di
proprietà nel significato espresso dall'art. 832 cod. civ.; inoltre
egli, stabilendo il limite insuperabile di trecento ettari per la quota
residua, mostrò chiaramente di ritenere tale estensione indispensabile
per la gestione utile dell'azienda da rilasciare al proprietario
espropriato.
Sulla base di queste premesse il tribunale ritiene che l'Ente
espropriante, se poteva tenere conto della nuda proprietà ai fini
dello scorporo, non poteva invece comprendere i terreni in nuda
proprietà nella quota di rispetto dei trecento ettari, perché in tale
caso il soggetto espropriato verrebbe ad essere sacrificato oltre
misura, in contrasto con i motivi ispiratori della legge di esproprio.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10
marzo 1971.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti sia il
Filippelli che l'Opera per la valorizzazione della Sila.
Nell'aderire alle censure prospettate nell'ordinanza di rinvio, la
difesa del Filippelli osserva che la questione relativa alla integrità
quantitativa della quota di riserva è di agevole soluzione, perché,
alla stregua dei precedenti giurisprudenziali, è sufficiente la
lesione della quota di rispetto dei trecento ettari per integrare gli
estremi dell'eccesso di delega.
In ordine alla seconda questione, che riguarda la composizione
della quota inespropriabile, il Filippelli deduce la violazione degli
artt. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 3 della Costituzione. Al
riguardo egli rileva che il legislatore, con la legge di riforma
fondiaria, stabilì la misura della quota di riserva proprio in
considerazione del fatto che una minore estensione non avrebbe
consentito ai proprietari espropriati la organizzazione di una azienda
produttiva che rispondesse alle esigenze della economia agricola
nazionale. La realizzazione di tale finalità avrebbe dovuto comportare
da parte dell'Ente di riforma l'applicazione degli stessi criteri nella
formazione della quota inespropriabile ed intangibile per assicurare a
tutti i soggetti espropriati parità di trattamento di fronte alla
attuazione della legge di riforma fondiaria.
L'Opera per la valorizzazione della Sila, costituitasi a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, rileva in via preliminare che la
questione relativa alla integrità quantitativa della quota non forma
oggetto del giudizio di merito in cui, alla stregua delle domande
proposte dal Filippelli, si discute esclusivamente sul punto se la
quota di riserva debba essere costituita soltanto da beni in piena
proprietà o se in essa possano essere compresi anche i terreni in nuda
proprietà. Pertanto, poiché l'accertamento della violazione della
quota inespropriabile non forma oggetto della causa pendente dinanzi al
tribunale di Rossano, la proposizione del giudizio incidentale di
costituzionalità sarebbe, su tale questione, priva dei presupposti
richiesti dalla legge.
Con riferimento alla questione se tra i terreni inclusi nella quota
esente da scorporo possano essere compresi quelli gravati di diritti
reali di terzi, l'Avvocatura ritiene che la soluzione affermativa
derivi dalla interpretazione testuale delle norme della legge n. 230
del 1950, le quali, quando si riferiscono al diritto di proprietà, non
fanno alcuna distinzione tra la situazione del proprietario e quella
del nudo proprietario.
D'altra parte, il legislatore, nei casi in cui ha voluto prendere
in considerazione l'incidenza degli altri diritti reali sul diritto di
proprietà, lo ha detto espressamente, sia quando ha escluso dal
computo della quota esente il diritto di proprietà del concedente o
direttario di beni concessi in enfiteusi (art. 2, secondo comma), sia
quando ha stabilito la sorte dei diritti reali di godimento sui terreni
soggetti ad espropriazione (articolo 9).
Ora tale interpretazione, anche se desunta dall'esame delle norme
che riguardano i beni da espropriare, vale anche, secondo l'Avvocatura,
per i beni da lasciare all'espropriando, dal momento che in entrambi i
casi la legge parla di "proprietà" senza differenza alcuna.
3. - All'udienza le parti hanno ulteriormente svolto le questioni
già prospettate. Considerato in diritto :
Il tribunale di Rossano, in un giudizio in cui si contesta la
legittimità di tre decreti presidenziali delegati, aventi per oggetto
l'espropriazione di terreni promossa in base alla legge di riforma
agraria n. 230 del 1950 (c.d. legge Sila), assume che quei decreti
avrebbero violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in
cui non avrebbero rispettato le norme della anzidetta legge di
delegazione. Il che, essendosi, secondo il giudice a quo, verificato
sotto due profili diversi, darebbe luogo alle seguenti due questioni di
costituzionalità:
a) la prima, relativa al mancato rispetto quantitativo della quota
intangibile di 300 ettari da lasciarsi in proprietà dell'espropriato
ai sensi dell'art. 2 della stessa legge;
b) la seconda, concernente la composizione quantitativa della
medesima quota, perché formata con terreni in parte spettanti
all'espropriato non in piena, ma in nuda, proprietà, per essere
gravati da usufrutto vitalizio a favore di terzi.
Con riferimento alla prima questione, la difesa dell'espropriante
Opera di valorizzazione della Sila eccepisce la irrilevanza, in quanto
mancherebbe la richiesta dell'espropriato sulle provvidenze da
emettersi dal tribunale in suo favore per l'eccedenza quantitativa dei
terreni espropriati, rilevata dal consulente ed importante, per circa
un ettaro e mezzo, la violazione della quota non espropriabile.
L'eccezione di irrilevanza non è fondata, non essendo esatto che
l'espropriato abbia omesso in proposito ogni richiesta.
Egli, anche se in forma generica, ha in realtà chiesta la
restituzione dei terreni, e subordinatamente il risarcimento del danno
prodotto dalle espropriazioni di cui lamentava la illegittimità; il
che era sufficiente per autorizzare il tribunale a proporre alla Corte
in via incidentale, anche d'ufficio, come in ogni altro giudizio, le
questioni di legittimità costituzionale che emergevano in ordine alle
norme da applicare, nulla rilevando che queste avessero il particolare
carattere di singolarità e specialità che è proprio di tutte le
leggi-provvedimento.
Nel merito, detta prima questione è fondata.
Posto infatti che quanto ha ritenuto il tribunale, interpretando e
coordinando le consulenze d'ufficio e di parte, sia esatto, i tre
decreti di espropriazione sono affetti da illegittimità nella parte in
cui hanno, nel complesso, ordinato l'espropriazione anche di ha.
1.58.47 che invece dovevano essere lasciati in proprietà
dell'espropriato perché, sommati agli altri 298.41.53, formassero i
300 ettari della quota esente, indicata nell'art. 2 della legge.
La Corte infatti (v., tra le altre, sent. n. 72 del 1957, n. 106
del 1969) ha sempre ritenuto che quell'articolo, disponendo che
all'espropriazione erano soggette persone e società che, al 15
novembre 1949, avevano più di trecento ettari, non solo ha esentato
dall'esproprio coloro che avevano in proprietà terreni in misura non
eccedente quella indicata, ma ha anche stabilito che dovessero essere
lasciati trecento ettari a coloro che ne possedevano di più.
Con la seconda questione, il tribunale pone il dubbio se possano,
nella detta quota intangibile, essere inclusi, in tutto o in parte,
terreni di proprietà dell'espropriato, ma gravati di usufrutto a
favore di terzi.
Ma tale dubbio è infondato, perché, quale che possa essere la
ratio che ha mosso il legislatore a limitare l'esproprio alle quantità
eccedenti i trecento ettari, e di cui qui non interessa discutere,
certo è che ha indicato la quota intangibile soltanto in termini di
estensione, prescindendo cioè dal valore e dal rendimento dei beni che
devono entrare a comporla. Cosicché, come non potrebbe dirsi violata
la disposizione se al proprietario, nella scelta discrezionale
spettante all'Amministrazione sui beni oggetto dell'esproprio,
venissero lasciati terreni che producono poco o magari nulla, così non
può dirsi, e a maggior ragione, non rispettata quella norma, perché a
comporre la quota esente sono stati lasciati beni di cui l'espropriato
non percepisce reddito a causa dell'usufrutto di cui essi sono gravati
a favore di terze persone. E la minore incidenza, in termini economici,
della non redditività dei terreni in questo secondo caso è data dalla
temporaneità del vincolo di usufrutto, laddove la mancanza di
rendimento di terreni per naturale improduttività è virtualmente
perpetua.
Ma a questo argomento, fondato su considerazioni di ordine
economico, non irrilevante in un primo approccio al problema, altri
possono aggiungersi di carattere più propriamente giuridico.
Va infatti posto in evidenza che la legge, pur ponendosi, all'art.
9, il tema dei diritti reali di terzi gravanti sulle proprietà
espropriate, che dichiara trasferiti sull'indennità, nulla prevede al
riguardo allorché, all'art. 2, parla della quota non espropriabile.
Il che è sufficiente per ritenere che, quanto alla composizione di
tale quota, i beni in piena e quelli in nuda proprietà sono
considerati sullo stesso piano, venendo loro così conferito carattere
di fungibilità.
Né può dirsi ingiustificata ed ingiusta tale soluzione, giacché,
nella consistenza, nell'intero patrimonio dell'espropriando, di beni
liberi e di beni gravati da usufrutto, la inclusione o la esclusione
dei primi nella quota esente risulta in concreto equivalente per
l'espropriato. Comprendendo infatti in tale quota i beni liberi e nel
compendio da espropriare i beni gravati, egli otterrà subito il
reddito in natura, ma avrà alla fine dell'usufrutto il possesso e il
reddito in interessi per quanto concerne la indennità di
espropriazione. Viceversa, se i beni gravati da usufrutto sono
compresi nella quota esente e quelli liberi assoggettati all'esproprio,
egli otterrà alla fine dell'usufrutto il godimento dei terreni di cui
conserva la proprietà, ma conseguirà invece subito il possesso e il
reddito della somma dovutagli a titolo di indennità.
Il che pone su un piano di indifferenza l'attribuzione dei beni
gravati da usufrutto nella prima o seconda parte dei terreni che
vengono a cadere sotto la normativa della legge di riforma.
Va infine considerato che, se si dovesse ammettere, così come la
difesa del ricorrente sostiene, che, in presenza di terreni in piena e
in nuda proprietà, nella quota esente debbano essere compresi i primi
ed esclusi i secondi, si verrebbe ad imporre all'ente espropriante un
limite nella scelta dei terreni da espropriare che è incompatibile con
i fini pubblicistici che quell'ente persegue.
Le seconda questione va pertanto dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444,
in quanto assoggettino ad esproprio terreni compresi nella quota non
espropriabile di 300 ettari.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
relativa alla inclusione, nella anzidetta quota, di terreni gravati da
usufrutto vitalizio a favore di terzi, questione proposta con ordinanza
in epigrafe in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ed in
relazione all'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte