Sentenza n. 52/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 152/1968
- art. 13legge 152/1968
- art. 14legge 152/1968
- art. 16legge 152/1968
- art. 17legge 152/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14,
16 e 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli enti locali) promosso con
ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Luraschi Giovanni
contro il Comune di Varese, iscritta al n. 548 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del
28 gennaio 1976.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Varese e di Luraschi
Giovanni e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Gustavo Romanelli per il Comune di Varese e l'avvocato
dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Luraschi Giovanni, che aveva prestato ininterrotto servizio
dal 26 giugno 1949 presso il Comune di Varese in qualità di addetto ai
servizi tecnici e che ebbe liquidato dall'INADEL il trattamento di fine
lavoro per il periodo successivo alla entrata in vigore della legge 8
marzo 1968 n. 152, invitò il Comune a liquidargli l'indennità di
anzianità maturata per il precedente periodo (anni 19), con istanza
del 14 settembre 1971, che, per essere rimasta inevasa, fece seguire da
atto di costituzione in mora sotto la data del 12 febbraio 1973. Con
nota n. 4149 del 5 marzo 1973 il Comune rispose di nulla dovere sul
presupposto che, dopo la legge 8 marzo 1968 n. 152, non si potesse
procedere alla liquidazione dell'indennità di anzianità in favore di
quei dipendenti (fra cui il Luraschi) che, avendo la possibilità di
conseguirla dall'INADEL previo il riscatto del periodo di avventiziato,
così come previsto dalla l. 152/1968, non si fossero avvalsi di tale
facoltà.
A seguito di che, il Luraschi, con ricorso notificato al Comune di
Varese il 4 maggio 1973, adì il T.A.R. per la Lombardia, che, nel
contraddittorio del Comune, ha giudicato rilevante e non manifestamente
infondata la eccezione, sollevata dal ricorrente, di
incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli
artt. 12, 13, 14, 16 e 17 l. 8 marzo 1968 n. 152 con ordinanza 9 aprile
1975 n. 57, comunicata il 16 giugno e notificata il 18 ottobre dello
stesso anno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 gennaio
1976 e iscritta al n. 548 R.O. 1975.
Ha ritenuto il giudice a quo a) che tali disposizioni fan parte di
legge la quale sembra ispirarsi ai principi posti, nel settore del
pubblico impiego, con riferimento ai dipendenti non di ruolo, dal d.l.
C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207, per il quale non era dovuta indennità di
fine servizio al personale che godesse comunque di un trattamento
pensionistico, b) che la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 9 comma quinto d.l. C.p.S. 207/1947 con
sentenza 9 luglio 1974 n. 236, preceduta dall'esplicita abrogazione di
detto comma in virtù dell'art. 254 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1072, c)
che pertanto, all'attuale stato della legislazione, è da considerarsi
comune all'impiego pubblico e all'impiego privato il principio per il
quale ben può cumularsi la corresponsione di una indennità di fine
servizio, pari o non eccessivamente inferiore ad una mensilità per
ogni anno di servizio prestato, con un normale trattamento
pensionistico. Argomentazioni che hanno indotto il T.A.R. a concludere
che "le posizioni soggettive di lavoratori che come il Luraschi debbano
soggiacere a norme contrastanti con tale generalizzata disciplina
verrebbero ad integrare forme di disparità di trattamento in
contrasto, particolarmente, con il dettato dell'art. 3 della
Costituzione".
2. - Avanti la Corte si sono costituiti il Luraschi, rappresentato
e assistito dagli avv. Mariano Marcellino e Eduardo Grasso giusta
delega in margine alle deduzioni depositate il 1 settembre 1975, e il
Comune di Varese, debitamente autorizzato e rappresentato e assistito
dagli avv. Gustavo e Enrico Romanelli e Cesare Ribolzi giusta delega
in margine alla memoria depositata il 22 ottobre 1975.
Il Luraschi, richiamati i caratteri fondamentali della indennità
di anzianità, adduceva a sostegno della conclusione
d'incostituzionalità dell'art. 12 la limitazione a 14 anni del periodo
riscattabile, degli artt. 13 e 14 l'imposizione, dai medesimi disposta,
di adempimenti onerosi - che contrasterebbero con il carattere
retributivo dell'indennità - che ne importerebbe l'attribuzione
incondizionata, e, infine, degli artt. 16 e 17 il rilievo che, vietando
agli enti locali la corresponsione a proprio carico dell'indennità,
pur se non percepibile aliunde, rendono possibile la radicale e
definitiva sottrazione di tale emolumento in contrasto con
l'obbligatorietà e irrinunciabilità che dovrebbe caratterizzarlo.
A queste censure incentrate sull'art. 36 Cost. aggiunse il Luraschi
che anche l'art. 3 sarebbe violato perché la normativa impugnata pone
i dipendenti degli enti locali in condizione deteriore rispetto agli
altri lavoratori pur in difetto di motivi che giustifichino il divario.
Dal suo canto il Comune di Varese eccepiva in via preliminare
l'irrilevanza della questione per essere passivamente legittimato nella
controversia di merito non esso Comune ma l'INADEL, che, anche se delle
disposizioni impugnate fosse dichiarata l'incostituzionalità, sarebbe
pur sempre tenuto a corrispondere l'indennità; nel merito oppose a)
che il cumulo tra l'indennità di fine servizio e il trattamento
pensionistico non è vietato dalla legge 152/1968 ma condizionato
all'esercizio del riscatto, b) che detto onere non determina né
trattamento deteriore rispetto ad altre categorie di lavoratori né
violazione dell'art. 36 Cost. per essere del tutto logico che una
normativa la quale prevede per la prima volta l'iscrizione di un
lavoratore ad un determinato ente di previdenza contempli un sistema
inteso al volontario riscatto di progressi servizi.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 17 febbraio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato sosteneva che il cumulo tra indennità di trattamento
pensionistico e indennità di fine servizio, a ragione ritenuto dal
T.A.R. Lombardia, è stato codificato proprio dalla l. 152/1968, che ha
generalizzato la iscrizione obbligatoria all'INADEL e riconosciuto agli
iscritti il diritto, al momento della cessazione del rapporto, alla
indennità "premio di servizio", tramite un meccanismo analogo a quello
della indennità di buonuscita per gli impiegati statali, e che l'onere
del riscatto (di cui, ad avviso dell'Avvocatura, non si è fatto carico
il giudice a quo) pone in essere un meccanismo di capitalizzazione che,
implicando il versamento, da parte del dipendente, di contributi non
può non essere preceduto da una dichiarazione di volontà (e, più a
monte, da una valutazione di convenienza) del dipendente stesso che,
per essere tempestiva, deve precedere il momento in cui, con la
cessazione del servizio, si verifica il presupposto per la liquidazione
dell'emolumento.
Nella memoria 23 novembre 1981, nella quale, richiamata la
giurisprudenza dei t.a.r., insiste nella eccezione d'irrilevanza della
questione per non essere parte nella controversia di merito l'INADEL,
il Comune ribadisce l'infondatezza della questione, evidenziata dal
fatto che il Luraschi impugna, in definitiva, un ampliamento e non una
restrizione della sua sfera giuridica, pretendendo ravvisare elementi
"onerosi e gravemente limitativi" negli adempimenti necessari per far
valere il diritto che gli è stato riconosciuto. Sostenendo che il
legislatore, anziché quello del riscatto, avrebbe dovuto prevedere un
sistema di completa automaticità, il Luraschi impugna, secondo il
Comune, non la legittimità delle norme ma il merito di una scelta
legislativa. Osserva infine il Comune che i soli due problemi di
legittimità, che potrebbero in astratto prospettarsi (limitazione del
riscatto a 14 anni ed onere di proporre la relativa domanda prima della
cessazione del rapporto di lavoro), non sono, nella specie, rilevanti,
avendo il Luraschi dimostrato, in modo concludente, "di non volere e di
non aver mai voluto esercitare il suo diritto di riscatto", né avendo
lamentato, nel giudizio a quo, l'impossibilità di far valere il
diritto medesimo per un periodo maggiore di 14 anni.
3. - All'udienza pubblica del 9 dicembre 1981, nella quale il
Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Romanelli per il Comune
di Varese ha insistito nella eccezione d'irrilevanza e si è diffuso
sul duplice aspetto qualificatorio e quantitativo della pretesa fatta
valere dal Luraschi, mentre l'avvocato dello Stato Angelini Rota si è
rimesso allo scritto. Considerato in diritto :
4. - Non ha fondamento la eccezione d'irrilevanza basata dal Comune
di Varese su ciò che il Luraschi avrebbe dovuto proporre le proprie
domande nei confronti dell'INADEL perché detta eccezione, anche se
fondata, non scaturisce da alcuna delle vicende del giudizio di merito
che incidano sullo svolgimento del giudizio avanti la Corte
costituzionale, ma esaurisce la propria influenza sul contenuto della
sentenza che, indipendentemente dal modo della risoluzione della
questione di costituzionalità, andrà il T.A.R. per la Lombardia ad
emanare.
5. - La questione, pur ammissibile, è infondata perché il
Luraschi, nel ricorso introduttivo del giudizio avanti il T.A.R. per la
Lombardia, chiese dichiararsi il Comune di Varese tenuto a
corrispondergli l'indennità di anzianità calcolata con riferimento a
tutti gli anni di servizio prestato laddove nessuna delle disposizioni,
di cui si lamenta la costituzionale illegittimità, incide sulla
sussistenza del diritto all'indennità che il giudice di merito dovrà
accertare alla stregua di altra normativa e, se del caso, dei
provvedimenti generali e speciali del Comune di Varese.
Della legge 152/1968 non ostano gli artt. 12 a 14 che regolano le
modalità del riscatto del premio di servizio per i periodi anteriori
alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1968 n. 152 (nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli enti locali).
Né diverso discorso deve svolgersi a proposito degli artt. 16 e
17: il primo per un verso non consente che, a far tempo dalla data di
entrata in vigore della legge, ai dipendenti non di ruolo iscritti
all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza ai sensi dell'art. 1
della legge medesima sia dovuta la indennità di cessazione dal
servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del
personale non avente diritto a pensione, e per altro verso dispone che
il diritto a tale indennità, se spettante in base alle vigenti
disposizioni, è conservato relativamente ai periodi di servizio non
valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali
previsti dalla legge mediante computo, secondo le disposizioni vigenti,
sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in
vigore della legge stessa; il secondo (si vuol dire l'art. 17) vieta
alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere (non già
indennità di anzianità, ma) trattamenti supplementari di fine
servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al
trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il medesimo personale
è per legge iscritto, e mantiene al personale in servizio al 1 marzo
1966 i trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici
deliberati dagli enti locali competenti e debitamente approvati dagli
organi di tutela.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968 n. 152,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza 12
febbraio 1975 (n. 548 R.O. 1975).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte