Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 724, primo

comma, del codice penale, in relazione alla legge 25 marzo 1985, n.

121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale,

firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al

Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica

italiana e la Santa Sede), promosso con ordinanza emessa il 24

novembre 1987 dal Pretore di San Donà di Piave nel procedimento

penale a carico di Vallese Roberto, iscritta al n. 163 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di San Donà di Piave, con ordinanza del

24 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 724

del codice penale, "a seguito della entrata in vigore della legge 25

marzo 1985, n. 121, in quanto lo stesso, inteso come rivolto alla

tutela della "religione della maggioranza dei cittadini dello Stato",

è in contrasto con i princìpi di legalità e determinatezza della

fattispecie penale";

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 925 del 1988, ha già

dichiarato non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", la

questione di legittimità, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 724 del codice penale, in quanto

"l'innegabile venir meno del significato originario dell'espressione

"religione di Stato" non esclude che, entro il contesto dell'art. 724

del codice penale, essa ne abbia acquistato uno diverso, ma sempre

sufficientemente determinabile, quello, appunto, riconosciutole, in

conformità ad analoghe prese di posizione della Corte di cassazione,

dagli altri giudici a quibus: cioè, il significato di "religione

cattolica", in quanto già religione di Stato, qualificazione il cui

superamento risulta formalmente sancito con l'entrata in vigore della

legge 25 marzo 1985, n.121, che, con il ratificare e rendere

esecutivo l'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense ed il

relativo Protocollo addizionale, ha dato operatività nel nostro

ordinamento alla dichiarazione contenuta nel punto 1 di quel

Protocollo";

e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 724 del codice penale, in relazione alla

legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con

protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che

apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio

1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), sollevata, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal

Pretore di San Donà di Piave con ordinanza del 24 novembre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte