Sentenza n. 52/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 147, 160 e
161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in
correlazione agli artt. 2269, 2290 e 2293 del codice civile, promosso
con ordinanza emessa il 22 maggio 1990 dalla Corte d'appello di
Salerno nel procedimento civile vertente tra Gambardella Gabriele e
Cappuccio Franco, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Salerno, con sentenza 27 marzo 1975, ha
dichiarato il fallimento della s.n.c. Gambardella Gabriele & Figli.
Successivamente, ad istanza del curatore, con sentenza 16 luglio
1976, ha esteso il fallimento a Gambardella Gabriele il quale, dal 12
al 14 aprile 1974, aveva posseduto, per acquisto fattone, una quota
sociale di 8/96 ed era stato, quindi, socio illimitatamente
responsabile delle obbligazioni sociali anteriori al suo recesso, le
quali avevano determinato anch'esse lo stato di insolvenza della
società. Il Gambardella ha proposto opposizione al fallimento ma il
Tribunale l'ha rigettata.
La Corte di appello di Salerno, su appello ed ad istanza dello
stesso Gambardella, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 della legge fallimentare in
correlazione agli artt. 2269, 2290 e 2293 del codice civile. Ha
osservato che le suddette norme, poiché non contengono né la
previsione della facoltà anche dei soci receduti di partecipare alla
formazione della maggioranza per la scelta e l'approvazione del
concordato preventivo, da proporre per evitare il fallimento, né del
diritto di avanzare singolarmente la detta proposta, violerebbero:
a) l'art. 3 della Costituzione per la evidente disparità di
trattamento tra soci attuali e soci receduti in quanto, pur essendo
gli uni e gli altri illimitatamente responsabili, solo i receduti
sono assoggettati al fallimento senza che abbiano alcuna possibilità
di evitarlo;
b) l'art. 24 della Costituzione perché al socio receduto non
è attribuito il diritto di evitare l'estensione del fallimento con
lo stesso mezzo (concordato preventivo) che è concesso agli altri
soci.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1 - Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri che ha concluso per l'inammissibilità o
quanto meno per la infondatezza della questione.
Ha rilevato che, anche quando si pervenisse all'ammissibilità del
concordato preventivo ad istanza di un soggetto diverso
dall'imprenditore in istato di insolvenza (art. 160, primo comma,
legge fallimentare), dovrebbe superarsi la palese irrilevanza di una
proposta di concordato preventivo cronologicamente successiva al
fallimento della società, la quale proposta tutt'al più potrebbe
portare alla chiusura del fallimento per sopravvenuta sufficienza
dell'attivo (art. 118 legge fallimentare) oppure ad un concordato
successivo (art. 124 legge fallimentare), ma, in nessun caso,
all'accoglimento dell'opposizione alla sentenza estensiva del
fallimento. Ha, poi, asserito che l'esame di una eventuale proposta
di concordato preventivo da parte degli organi competenti e la
emanazione di una pronuncia su detta proposta non costituiscono di
per sé presupposti per la legittimità di una sentenza dichiarativa
di fallimento, essendo la procedura fallimentare del tutto autonoma
rispetto a quella relativa alla detta proposta, per quanto riguarda
l'accertamento della insolvenza.
Ha rilevato, inoltre, il contrasto tra la motivazione ed il
dispositivo dell'ordinanza di rimessione, censurandosi nell'una la
mancata previsione dei diritti del socio receduto e nell'altro
omettendosi la menzione dell'art. 152 della legge fallimentare
nonostante il suo coinvolgimento nella censura e denunciandosi,
invece, la norma che consente la estensione del fallimento, sulla cui
legittimità non sembra avanzato in motivazione alcun dubbio. Infine,
nel merito ha rilevato la impossibilità della partecipazione di ex
soci alla formazione della maggioranza di cui all'art. 152 della
legge fallimentare perché essi non rappresentano, nell'attualità,
nessuna quota di capitale sociale mentre la presentazione da parte
degli stessi di una autonoma proposta di concordato preventivo
sembrerebbe consentita dalla vigente normativa. Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Salerno dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 della legge fallimentare,
in correlazione agli artt. 2269, 2290 e 2293 del codice civile, nella
parte in cui non consentono al socio, che, sebbene receduto, è
soggetto, siccome illimitatamente responsabile, all'estensione del
fallimento della società, di partecipare alla formazione della
maggioranza per la scelta e l'approvazione del concordato preventivo
da proporre per evitare il fallimento o, quanto meno, di formulare
idonea, autonoma proposta di concordato preventivo.
A parere della Corte remittente risulterebbero violati l'art. 3
della Costituzione per la disparità di trattamento che si determina
tra i soci receduti e gli altri soci cui detta partecipazione è
consentita e l'art. 24 della Costituzione per la compressione dei
diritti dei soci receduti ai quali non è concesso lo stesso mezzo
accordato agli altri soci per evitare le conseguenze pregiudizievoli
del fallimento.
2. - La questione è inammissibile.
Invero, non può dubitarsi che le attuali norme che regolano il
fallimento creino una disparità di trattamento fra i soci attuali
della società e i soci receduti, egualmente illimitatamente
responsabili per le obbligazioni contratte durante la vigenza del
loro stato di socio, le quali hanno anch'esse contribuito a
determinare la insolvenza della società, onde la legittimità della
estensione nei loro confronti del fallimento della società. Per
essi, le norme vigenti non prevedono alcun rimedio per evitare la
suddetta estensione e le gravi conseguenze, materiali e morali che ne
derivano, a differenza di quanto avviene per i soci "attuali". Ai
soci receduti non è consentita la partecipazione all'assemblea dei
soci per l'approvazione della proposta e delle condizioni del
concordato preventivo (art. 152 legge fallimentare), mentre possono
fare proposta di concordato solo dopo la dichiarazione di fallimento
della società ( art. 154 legge fallimentare), secondo
l'interpretazione delle relative norme da parte della Corte
remittente.
Inoltre, nel sistema attuale non sembra possibile una ulteriore
proposta di concordato preventivo dopo che sia intervenuta la
dichiarazione di fallimento. Mentre la possibilità di un concordato
dopo la dichiarazione di fallimento, esteso anche ai soci receduti,
secondo il disposto dell'art. 154 legge fallimentare, non sembra del
tutto appagante, in quanto restano egualmente gli effetti gravemente
pregiudizievoli che ha già prodotto la intervenuta dichiarazione di
fallimento.
3. - D'altro canto, non può disconoscersi che l'eventuale
concordato preventivo offerto dal socio receduto potrebbe arrecare
vantaggi agli stessi creditori della società, i quali potrebbero
ottenere il pagamento dei loro crediti o per intero o per una
percentuale maggiore di quella che possono ottenere alla chiusura del
fallimento, evitando, comunque, la più lunga e dispendiosa procedura
fallimentare concorsuale. Ma la scelta del rimedio più efficace
nella gamma delle sussistenti possibilità spetta necessariamente
alla discrezionalità del legislatore, donde la inammissibilità
della questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 147, 160 e 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), in correlazione agli artt. 2269, 2290 e 2293 del
codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
sollevata dalla Corte di appello di Salerno con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte