Corte costituzionale

Ordinanza n. 520/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del

codice penale, in relazione all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989,

n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse

clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di

competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio

1991 dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Casoria nel

procedimento penale a carico di Orefice Luigi iscritta al n. 549 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Napoli

(Casoria) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del

codice penale, nella parte in cui questi prevedono una pena più

grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo, nelle circostanze

di cui all'art. 719 del codice penale, rispetto alla pena, disposta

dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per chi organizza o

dà pubblicità a pubbliche scommesse;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il

quale, argomentando sulla diversità e non comparabilità delle due

fattispecie penali in oggetto, ha concluso per l'infondatezza della

questione;

Considerato che nella determinazione della qualità e della misura

delle sanzioni penali il legislatore dispone della più ampia

discrezionalità, costituzionalmente censurabile soltanto quando

palesemente esorbiti dai limiti della ragionevolezza;

che l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, indicato dal

Pretore rimettente come tertium comparationis, contiene, in realtà,

una gamma abbastanza ampia di ipotesi criminose attinenti

all'esercizio di pubbliche scommesse, sanzionate con pene tra loro

diverse;

che, tra queste ipotesi, il legislatore, nell'esercizio della

sua ampia discrezionalità, ha previsto delitti sanzionati con la

reclusione da sei mesi a tre anni per la repressione

dell'organizzazione di pubbliche scommesse o concorsi pronostici, il

cui esercizio è riservato dalla legge allo Stato o ad altro ente

concessionario, ovvero di scommesse o concorsi pronostici aventi ad

oggetto gare sportive gestite dal C.O.N.I., da organizzazioni da esso

dipendenti o dall'U.N.I.R.E., mentre ha configurato come ipotesi

criminose di natura contravvenzionale - e, nel caso, punite con pene

meno elevate rispetto a quelle previste dalle disposizioni impugnate,

relative al giuoco d'azzardo, - sia la condotta di chi organizza

pubbliche scommesse, per le quali non esiste una riserva di esercizio

allo Stato o ad altro ente (art. 4, primo comma, ultima parte), sia

la condotta di chi, non partecipando all'organizzazione delle

scommesse, si limita a darne pubblicità (art. 4, secondo comma),

sia, infine, la condotta di chi partecipa alle scommesse medesime

(art. 4, terzo comma);

che, sulla base di quanto esposto, le scelte discrezionalmente

compiute dal legislatore nella previsione delle sanzioni penali da

applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali

il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano

palesemente irragionevoli, poiché esse si basano su una valutazione

diversificata in relazione a fatti di differente offensività

sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore

potenzialità criminale delle condotte illecite connesse

all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici,

complessivamente sanzionate in misura più grave rispetto al giuoco

d'azzardo (come chiaramente risulta dall'intero disposto dell'art. 4

della legge n. 401 del 1989, di cui il giudice rimettente ricorda

soltanto le ipotesi di minore gravità);

che, inoltre, la sanzione prevista dal combinato disposto

formato dagli artt. 718 e 719 del codice penale, impugnati nel

presente giudizio, è racchiusa tra limiti edittali tali da

consentire al giudice un'ampia possibilità di graduazione della pena

in proporzione alla gravità del fatto accertato;

che, pertanto, la dedotta questione di costituzionalità appare

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli

(Casoria), con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:520 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte