Sentenza n. 521/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 80/1984
- art. 1legge 48/1986
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto e
quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,
recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per
l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni) e dell'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28
febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119
(Proroga dei termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone
terremotate della Campania e della Basilicata), promosso con
ordinanza emessa il 21 giugno 1994 dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Massari Maria ed altre contro il Commissario
straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e
della Basilicata ed altri iscritta al n. 7 del registro ordinanze
dell'anno 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Massari Maria e Massari Arcangela,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi l'avvocato Vincenzo Colacino per Massari Maria e Massari
Arcangela e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 21 giugno 1994 (r.o. n. 7 del 1995) il
Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, giudicando in sede
di appello avverso la sentenza del TAR della Basilicata n. 512 del
1987, che aveva respinto alcuni ricorsi contro provvedimenti di
occupazione di urgenza e successiva espropriazione, relativi a
terreni utilizzati per l'insediamento di prefabbricati nel territorio
di Muro Lucano, colpito dal terremoto del 23 novembre 1980, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti
dell'art. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione
delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni) e dell'art. 1, comma 1, numero 3,
del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18
aprile 1986, n. 119 (Proroga dei termini e interventi urgenti per la
rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata),
in riferimento agli artt. 42, terzo comma; 3, primo comma; 97, primo
comma; e 118, primo e terzo comma, della Costituzione.
Secondo l'art. 6 impugnato, i Comuni che - ai sensi dell'ordinanza
del Commissario di Governo per le zone terremotate n. 69 del 29
dicembre 1980 - hanno individuato ed utilizzato aree destinate
all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della legge, espropriano tali aree,
indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica e anche
nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per
l'occupazione d'urgenza, acquisendo le aree stesse al patrimonio
comunale. Tale termine veniva poi prorogato al 31 dicembre 1986
dall'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge n. 48 del 1986,
convertito nella legge n. 119 del 1986, anch'esso impugnato.
2. - Ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate
contrasterebbero, in primo luogo, con l'art. 42, terzo comma, della
Costituzione sotto il duplice profilo della mancanza di ogni
previsione legislativa idonea ad identificare i "motivi di interesse
generale" suscettibili di giustificare il sacrificio della proprietà
privata, nonché dell'inadeguatezza a questo fine del riferimento
alla pregressa utilizzazione dei terreni per la realizzazione degli
interventi provvisori. L'intervento espropriativo si porrebbe,
altresì, in contrasto con gli interessi pubblici canonizzati nelle
scelte pianificatorie, in quanto totalmente svincolato dal quadro
della pianificazione territoriale, stante l'irrilevanza ai fini
dell'esproprio della destinazione urbanistica delle aree interessate
agli interventi.
In particolare - secondo l'ordinanza di rimessione - l'acquisizione
delle aree ai patrimoni comunali non sarebbe, contrariamente a quanto
ritenuto dal TAR, finalizzata alla realizzazione dei piani di zona
(ai sensi della legge n. 167 del 1962) e dei piani per gli
insediamenti produttivi (ai sensi della legge n. 865 del 1971) dei
quali debbono dotarsi i Comuni disastrati (ai sensi dell'art. 28
della legge n. 219 del 1981) e le cui aree vengono acquisite per
essere assegnate ai privati (v. art. 28, quattordicesimo comma, della
legge n. 219 del 1981, art. 9, ultimo comma, della legge n. 167 del
1962 e art. 27, quinto comma, della legge n. 865 del 1971). Infatti,
dagli artt. 28 ora cit. e 6 impugnato non si trarrebbero - ad avviso
del Consiglio di Stato - elementi per dedurre che le espropriazioni
previste dalla seconda norma sono preordinate agli interventi
previsti dalla prima. Piuttosto, emergerebbe che in queste norme -
come pure nelle altre esaminate dal TAR - la scelta pianificatoria
dovrebbe precedere, logicamente e temporalmente, l'acquisizione delle
aree al patrimonio comunale tramite l'espropriazione, laddove l'art.
6 impugnato prescinde dal richiamo ai piani attuativi previsti dalla
legge n. 219, con la conseguenza che le aree, una volta acquisite,
sarebbero suscettibili di qualsivoglia destinazione. D'altro canto,
l'assoggettamento al procedimento espropriativo di tutti
indistintamente i terreni già utilizzati per la realizzazione di
insediamenti provvisori, costituendo l'unico motivo di collegamento
individuato dal legislatore tra esercizio del potere espropriativo e
finalità di interesse generale, verrebbe a giustificare la
fondatezza della questione proposta. La norma espressa nell'art. 6,
quarto comma, conterrebbe, infatti, un'irrazionale inversione
dell'ordinario rapporto tra procedimento espropriativo e procedimento
di occupazione d'urgenza. Mentre normalmente l'occupazione è
strumentale ad un programmato e definito intervento di pubblica
utilità, nel caso in esame la scelta espropriativa sarebbe derivata
soltanto dall'occupazione compiuta per far fronte ad una situazione
di emergenza.
In secondo luogo, le norme impugnate contrasterebbero con il
principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) e
con i principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97, primo
comma, della Costituzione) sotto due profili. Innanzitutto, perché
il legislatore avrebbe fatto dipendere il sacrificio imposto ad uno
piuttosto che ad un altro proprietario da valutazioni e scelte
operate sommariamente in via d'urgenza, anziché subordinare
l'intervento ablatorio ad una rinnovata ed attuale ponderazione degli
interessi in gioco. Inoltre, perché, attraverso l'assoluta
irrilevanza della destinazione urbanistica delle aree colpite,
sarebbe stato leso il diritto dei consociati ad un equo ed imparziale
trattamento, tutelato, invece, dalle scelte attuate in sede di
pianificazione territoriale.
Sotto quest'ultimo profilo, la norma impugnata contrasterebbe anche
con l'art. 118, primo e terzo comma, della Costituzione, dal momento
che lo stravolgimento delle previsioni urbanistiche operato
attraverso l'espropriazione, sarebbe suscettibile di incidere sulla
potestà pianificatoria ripartita tra organi comunali ed organi
regionali.
3. - Nel giudizio si sono costituite le parti private, Massari
Arcangela e Massari Maria, per aderire alle argomentazioni svolte
nell'ordinanza di rimessione e chiedere l'accoglimento della
questione di costituzionalità.
In particolare, le parti private insistono sull'assenza di motivi
di interesse pubblico generale per procedere all'espropriazione e
sottolineano la circostanza che nell'istituto dell'espropriazione si
trova costantemente affermato - sin dalla legge n. 2359 del 1865 -
che fin dal primo atto della procedura devono risultare definiti
l'oggetto, la finalità, i mezzi e i tempi di essa, essendo prevista
la possibilità della retrocessione del bene.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità, o, comunque, per l'infondatezza
della questione.
Secondo la difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile
sotto due profili alternativi. Ove si attribuisca valore normativo
all'ordinanza commissariale 29 dicembre 1980, n. 69 - il cui art. 2
conterrebbe la previsione esplicita dell'esproprio dei terreni in
questione - questo articolo e non l'art. 6 impugnato avrebbe dovuto
formare oggetto della questione di costituzionalità. Altrimenti, ove
si attribuisca alla stessa ordinanza commissariale valore di mero
atto amministrativo generale - e in quanto tale presupposto dei
provvedimenti impugnati dinanzi al Consiglio di Stato - le censure
mosse dinanzi al giudice a quo risulterebbero pur sempre
inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto non dirette contro
l'atto presupposto.
A queste conclusioni l'Avvocatura perviene in base ad una diversa
individuazione della norma attributiva del potere di esproprio.
Collocando l'art. 6 impugnato nell'ambito della normativa dettata per
il terremoto del novembre del 1980, l'Avvocatura ritiene che il
potere di esproprio scaturisca dalla congiunta previsione dell'art. 1
del decreto-legge n. 776 del 1980, - che ha attribuito al Commissario
il potere di emanare ogni provvedimento opportuno e necessario per il
soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite dal sisma - e degli
artt. 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 69 del 1980, con la
quale il Commissario ha emanato le disposizioni per l'ubicazione e la
realizzazione degli insediamenti provvisori per i terremotati e ha
previsto l'esproprio dei terreni in questione. Alla luce di questa
ricostruzione del quadro normativo, l'art. 6 impugnato avrebbe,
pertanto, solo la funzione di fissare il termine per l'esercizio del
potere di esproprio previsto da altra disposizione.
Nel merito, la difesa dello Stato mette in luce che l'ordinanza
commissariale ha dichiarato di pubblica utilità non solo
l'acquisizione delle aree, ma anche la costruzione degli immobili per
gli insediamenti abitativi provvisori, avuto anche riguardo alla
realizzazione di infrastrutture stabili (fognature, illuminazione,
etc.) destinate a rimanere incorporate, una volta cessata
l'emergenza. Sulla base di ciò, i motivi di interesse generale
sarebbero individuabili nell'acquisizione definitiva solo di quelle
aree - originariamente destinate a far fronte ad immediate esigenze
abitative - oramai attrezzate di infrastrutture, in quanto
suscettibili, per effetto dell'avvenuta trasformazione, di venir
destinate in maniera stabile, anche per evitare di disperdere le
rilevanti risorse finanziarie impiegate, a fini di generale
interesse.
L'Avvocatura dello Stato rileva poi, con riferimento alla
contestata violazione dell'art. 118 della Costituzione, che
l'intervento degli organi regionali previsto dagli artt. 1 e 2
dell'ordinanza commissariale farebbe cadere ogni censura, mentre, per
quanto concerne l'asserita lesione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione, il potere di esproprio di cui ai suddetti artt. 1 e 2
presupporrebbe sempre una ponderazione di interessi, nel rispetto dei
principi generali che l'art. 1 del decreto-legge n. 776 del 1980 ha
individuato come limite della normativa d'emergenza.
5. - In prossimità dell'udienza le parti private hanno presentato
memoria dove, dopo aver sottolineato l'insussistenza di un vincolo di
destinazione suscettibile di collegare i beni espropriati al
soddisfacimento di un interesse pubblico, si insiste nella richiesta
di declaratoria di illegittimità costituzionale. Considerato in diritto
1. - L'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n.
19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per
l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive
modificazioni), stabilisce, al quarto comma, che "i Comuni che, ai
sensi dell'ordinanza del Commissario di Governo per le zone
terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed
utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti
provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale
anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale per
l'occupazione di urgenza".
Lo stesso art. 6, al quinto comma, aggiunge inoltre che "le aree di
cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro
attuale destinazione urbanistica". Il termine per gli espropri
indicato nel quarto comma è stato successivamente prorogato al 31
dicembre 1986 dall'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28
febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119.
Il Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, con
l'ordinanza in esame, solleva questione di legittimità
costituzionale di tali disposizioni sotto vari profili e, in
particolare, in relazione:
a) all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, per la mancata
indicazione nella legge dei "motivi di interesse generale" in grado
di giustificare il sacrificio della proprietà privata, nonché per
l'insufficienza del riferimento legislativo alla sola pregressa
utilizzazione dei terreni per la realizzazione di insediamenti
provvisori;
b) agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, dal momento che l'automatismo nel passaggio dalla fase
dell'occupazione di urgenza per la realizzazione di insediamenti
provvisori a quella della definitiva espropriazione delle aree
utilizzate verrebbe a vulnerare le garanzie sostanziali e
procedimentali destinate ad assicurare una corretta valutazione
comparativa nella scelta delle stesse aree;
c) all'art. 118, primo e terzo comma, della Costituzione (il
profilo è prospettato solo con riferimento al quinto comma dell'art.
6), dal momento che un intervento espropriativo svincolato dal quadro
della pianificazione territoriale - oltre a ledere gli artt. 42,
terzo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione -
verrebbe a incidere nella potestà pianificatoria spettante agli
organi comunali e regionali.
Il Consiglio di Stato, nella sua ordinanza, contesta
preliminarmente le argomentazioni addotte dal Tribunale
amministrativo regionale della Basilicata che, nella sentenza
sottoposta ad appello (n. 312 del 1987), aveva dichiarato analoga
questione di costituzionalità manifestamente infondata, muovendo
dalla premessa che l'espropriazione prevista dalle norme impugnate
troverebbe il suo fondamento di "interesse generale" nel fatto di
essere finalizzata alla realizzazione dei piani di zona di cui alla
legge n. 167 del 1962 e dei piani per insediamenti produttivi di cui
all'art. 27 della legge n. 865 del 1971, piani che i Comuni delle
zone terremotate sono tenuti ad adottare, ai sensi dell'art. 28 della
legge n. 219 del 1981, per la sostituzione del patrimonio edilizio
distrutto. Ad avviso del Consiglio di Stato tale finalizzazione degli
espropri in contestazione, oltre a non essere desumibile dalla
disciplina ora richiamata, risulterebbe esclusa dalla stessa ratio
dell'art. 6 della legge n. 80 del 1984, che avrebbe rovesciato il
rapporto, logico e cronologico, che normalmente è dato riscontrare
tra strumenti di pianificazione e provvedimenti espropriativi.
2. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di
inammissibilità prospettate dalla difesa statale.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la norma attributiva del potere
di esproprio in esame andrebbe individuata non nell'art. 6, quarto
comma, della legge n. 80 del 1984 (norma impugnata), bensì nella
congiunta previsione dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980,
n. 776 - che ha attribuito al Commissario straordinario del Governo
il potere di adottare "ogni provvedimento opportuno e necessario per
il soccorso e l'assistenza alle popolazioni" colpite dal sisma - e
degli artt. 1 e 2 dell'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, mediante la
quale lo stesso Commissario ha emanato le disposizioni generali per
l'ubicazione e la realizzazione degli insediamenti provvisori. Da
tale premessa l'Avvocatura trae la conseguenza dell'inammissibilità
della questione in termini alternativi: o perché la stessa questione
si sarebbe dovuta sollevare nei confronti dell'ordinanza
commissariale, ove alla stessa si dovesse riconoscere il valore di
atto normativo; o perché l'ordinanza commissariale doveva formare
oggetto di impugnativa nel giudizio a quo come atto presupposto, ove
a tale ordinanza andasse, invece, riconosciuta la natura di mero atto
amministrativo generale.
Tali eccezioni non possono essere condivise.
Indipendentemente da ogni considerazione sulla natura e sul valore
dell'ordinanza commissariale n. 69 del 1980, riconducibile alla
categoria delle "ordinanze libere" (su cui v. le indicazioni espresse
nella sentenza n. 4 del 1977), il punto da sottolineare è che l'art.
6, quarto comma, della legge n. 80 del 1984 non si è limitato
soltanto a fissare - come ritiene l'Avvocatura - il termine di
esercizio di un potere di esproprio già previsto dalla stessa
ordinanza, ma ha introdotto, mediante la previsione di un esproprio
riferito a tutte le aree già utilizzate per gli insediamenti
provvisori "anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine
finale previsto per l'occupazione di urgenza", una disciplina che non
è reiterativa, bensì innovativa sia rispetto al contenuto del
decreto-legge n. 776 del 1980, che ha definito i poteri del
Commissario, che rispetto a quello dell'ordinanza commissariale n. 69
del 1980, che ha dettato i criteri generali per l'occupazione delle
aree. Dal che la piena autonomia della questione di costituzionalità
così come configurata nell'ordinanza in esame.
Né l'inammissibilità potrebbe alternativamente derivare - come
ritiene l'Avvocatura - da un asserito difetto di rilevanza della
questione, per non essere stata impugnata nel giudizio a quo
l'ordinanza commissariale come atto amministrativo presupposto, una
volta constatato - come nella specie è agevole constatare - che
l'ordinanza di rimessione ha plausibilmente motivato in ordine alla
rilevanza della questione, ponendo in luce la diretta incidenza della
declaratoria di illegittimità costituzionale sull'annullamento degli
atti ablatori oggetto d'impugnativa nel giudizio a quo.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
La censura principale prospettata nell'ordinanza di rimessione
investe l'asserita lesione dell'art. 42, terzo comma, della
Costituzione, per non avere le disposizioni impugnate indicato "i
motivi di interesse generale" sottesi agli espropri previsti.
La valutazione di tale profilo non può, d'altro canto, prescindere
dalla considerazione tanto della straordinarietà della situazione
che si venne a determinare, nelle Regioni Campania e Basilicata, a
seguito dei gravi eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio
1981, quanto della eccezionalità degli interventi che l'esigenza di
sopperire con prontezza a tale situazione venne ad imporre.
L'emergenza cui, in quella occasione, si dovette provvedere
comportò, com'è noto, l'istituzione di un Commissario straordinario
del Governo, nominato ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996
(v. art. 1 del decreto-legge n. 776 del 1980); l'adozione da parte
dello stesso di ordinanze "anche in deroga delle norme vigenti... con
il rispetto dei principi generali dell'ordinamento vigente";
l'"acquisizione" in via di urgenza di aree su cui disporre "la
costruzione degli immobili occorrenti per la realizzazione degli
insediamenti abitativi provvisori" (v. art. 2 dell'ordinanza n. 69
del 1980).
Questa situazione era, peraltro, destinata a protrarsi nel tempo
molto al di là delle previsioni iniziali, in relazione alla lentezza
del processo di ricostruzione ed alla complessità del riassetto
urbanistico delle zone colpite. Da qui la necessità di sempre
maggiori interventi delle amministrazioni comunali destinati a
garantire, mediante la provvista di infrastrutture primarie e
secondarie, le condizioni minime di vita negli insediamenti nati come
provvisori, ma di fatto stabilizzati in ragione del tempo trascorso.
Infrastrutture che hanno richiesto investimenti di una certa entità
e che hanno progressivamente trasformato la natura e i caratteri
delle aree "acquisite" nella prima fase dell'emergenza.
Tutto questo concorre a spiegare la ratio di una norma quale quella
espressa nell'art. 6, quarto comma, della legge n. 80 del 1984, norma
che può trovare la sua giustificazione nel contesto particolare
sopra ricordato, in relazione all'esigenza di concludere una fase di
emergenza i cui effetti si erano troppo a lungo sviluppati nel tempo
e che avevano dato luogo ad un nuovo "stato delle cose".
I "motivi di interesse generale", ancorché non espressamente
enunciati, appaiono, pertanto, sottintesi, ma chiaramente presenti,
nella disciplina in esame. Tali motivi vengono, infatti, a collegarsi
al fatto che tali aree, dopo essere state acquisite per opere di
pubblica utilità e indifferibili e urgenti (ex art. 2 dell'ordinanza
n. 69 del 1980), sono state effettivamente utilizzate per tali opere
e di fatto trasformate attraverso la presenza prolungata di
insediamenti abitativi e delle relative infrastrutture.
4. - Nel quadro indicato, l'acquisizione delle aree in questione al
patrimonio comunale appare, pertanto, rispondente ai criteri della
ragionevolezza, sia in relazione agli investimenti per infrastrutture
effettuati su tali aree, sia in relazione all'esigenza di favorire,
mediante la disponibilità delle stesse aree da parte dei Comuni, gli
interventi pianificatori orientati verso l'opera di ricostruzione.
Da qui l'infondatezza anche delle censure formulate con riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Né il canone della ragionevolezza può ritenersi leso dal fatto
che l'esproprio disposto dal quarto comma dell'art. 6 abbia impedito
una più approfondita comparazione ai fini della scelta tra le aree
disponibili, dal momento che tale comparazione, sia pure in via di
urgenza, era già stata effettuata dalle amministrazioni comunali al
momento dell'occupazione iniziale, mentre la norma impugnata ha
assunto a proprio presupposto un dato oggettivo quale quello
dell'avvenuta utilizzazione delle aree da espropriare.
La considerazione dello scopo che va ritenuto sotteso
all'acquisizione delle aree in questione comporta, d'altro canto, una
precisazione ulteriore: e cioè che le stesse aree, una volta
acquisite al patrimonio comunale, non potranno essere utilizzate dai
Comuni - come ritiene l'ordinanza di rimessione - per qualsivoglia
destinazione, ma soltanto per fini connessi all'opera di
ricostruzione delle zone terremotate ed alle conseguenti scelte
urbanistiche. Dal che la conseguenza che le stesse aree verranno a
trovare la loro destinazione naturale o nella realizzazione - così
come affermato dal Tribunale amministrativo nella sentenza impugnata
dinanzi al giudice a quo - dei piani di zona e dei piani per
insediamenti produttivi richiamati dall'art. 28, secondo comma,
della legge n. 219 del 1981 o nel perseguimento di altre scelte
urbanistiche, purché in ogni caso orientate verso l'opera di
ricostruzione. Le eventuali deviazioni da tale obiettivo da parte
delle amministrazioni comunali potranno, d'altro canto, formare
oggetto di sindacato in sede giurisdizionale.
5. - Infondato si prospetta anche il profilo di censura
specificamente enunciato nei confronti del quinto comma dell'art. 6
della legge n. 80, dove si afferma l'irrilevanza dell'attuale
destinazione urbanistica delle aree da espropriare.
Tale disposizione - diversamente da quanto si sostiene
nell'ordinanza di rimessione - non comporta né uno "stravolgimento"
delle previsioni urbanistiche né una lesione degli artt. 3, 42, 97 e
118 della Costituzione. E invero, a parte il rilievo che le aree in
questione, una volta espropriate ed acquisite al patrimonio comunale,
non potranno essere utilizzate altro che per il perseguimento di
finalità conformi alle previsioni urbanistiche in atto, resta il
fatto che, ai fini della disciplina del potere espropriativo, le
norme costituzionali non frappongono ostacoli alla possibilità che
il legislatore ordinario deroghi a previsioni espresse in sede
amministrativa, tanto più ove la deroga risulti fondata sulla
presenza di motivi eccezionali quali quelli sopra ricordati, connessi
al verificarsi di una situazione di emergenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n.
80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione
delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n.
219 e successive modificazioni), e 1, comma 1, numero 3, del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18
aprile 1986, n. 119 (Proroga dei termini ed interventi urgenti per
la rinascita delle zone terremotate della Campania e della
Basilicata), in relazione agli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma,
97, primo comma, e 118, primo e terzo comma, della Costituzione;
questione sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:521 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte