Corte costituzionale

Ordinanza n. 523/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 marzo

2000 dal tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di M.

P., iscritta al n. 299 del registro ordinanze 2000, e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000, il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale di Siena, in composizione monocratica,

ha sollevato, con ordinanza del 16 marzo 2000, emessa nel corso di un

giudizio penale instaurato a seguito di opposizione dell'imputato a

decreto penale di condanna, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

che nel sollevare la questione l'ordinanza di rimessione

recepisce testualmente a) un'eccezione proposta dalla difesa

dell'imputato, nonché b) il contenuto di altra precedente ordinanza

del 21 gennaio 1998 del giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Milano [r.o. 207/1998];

che, attraverso il richiamo all'eccezione in a) il tribunale

censura le norme sopraindicate nella parte in cui non prevedono che

il pubblico ministero, prima di richiedere l'emissione del decreto

penale di condanna, debba formulare l'invito all'indagato a

presentarsi per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma

3, cod. proc. pen;

che l'omissione legislativa sarebbe irragionevole e in

contrasto con il principio di uguaglianza alla luce dell'intervento

legislativo che, nell'introdurre in via generale la prescrizione del

previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio,

a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto

di citazione a giudizio (legge 16 luglio 1997, n. 234), non ha posto

analoga disciplina quanto al procedimento per decreto penale, in tal

modo dando luogo a una disparità di trattamento tanto più grave in

quanto in quest'ultimo processo è il pubblico ministero a compiere

gli atti di indagine e a emettere il decreto di citazione a giudizio:

la lacuna legislativa precluderebbe all'imputato di svolgere, tramite

l'interrogatorio, un contraddittorio di replica all'accusa, in modo

da ottenere un decreto di archiviazione; né - aggiunge il rimettente

- tale lacuna potrebbe dirsi giustificata dalla particolarità del

rito, giacché con l'opposizione al decreto penale si instaura un

giudizio in tutto assimilabile a quello ordinario;

che il tribunale aggiunge poi un profilo di possibile lesione

del principio del contraddittorio, quale contenuto nel nuovo testo

dell'art. 111 della Costituzione risultante dalla legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e più esattamente nel suo

nuovo secondo comma, che stabilisce che "ogni processo si svolge nel

contraddittorio tra le parti ... davanti a giudice terzo e

imparziale": questa prescrizione, osserva il rimettente, deve essere

riferibile non solo alla fase processuale vera e propria ma anche a

quella procedimentale, trattandosi di un principio (peraltro in

precedenza desumibile dagli artt. 3, 24 e 25) che riveste carattere

costitutivo del rito accusatorio, cosicché anche per questo aspetto

l'impugnata disciplina del rito per decreto contrasterebbe con la

Costituzione;

che attraverso il richiamo testuale dell'ordinanza sopra

indicata in b) infine, il giudice rimettente deduce il contrasto con

gli artt. 3 e 24 della Costituzione per la mancata giustificazione

della diversificazione legislativa tra rito per decreto e altri

modelli processuali, una volta che l'assetto complessivo del sistema

è mutato per effetto della citata legge n. 234 del 1997, la cui

ratio sarebbe quella di impedire l'esercizio dell'azione penale se

non vi sia stato previo contraddittorio;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che, richiamando precedenti decisioni della

Corte con le quali sono state rigettate analoghe questioni (ordinanze

nn. 325 del 1999 e 432 del 1998), ha formulato analoga conclusione

anche nel presente giudizio.

Considerato che l'ordinanza di rimessione individua la possibile

lesione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza della legge

(art. 3 della Costituzione), della garanzia della difesa (art. 24) e

del principio del contraddittorio (art. 111, nel testo risultante

dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), nella mancata inclusione

del procedimento per decreto penale tra quelli per i quali è stato

stabilito, quale requisito di validità dell'instaurazione del

giudizio, l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi

per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod.

proc. pen., così come invece è stato previsto per il procedimento

ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del

1997;

che peraltro, anteriormente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.

Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità

spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione

forense), che ha modificato sia le norme denunciate di

incostituzionalità sia più in generale la disciplina assunta a

termine di raffronto ai fini della questione;

che, secondo la nuova normativa, il previo invito

all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito

delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo

incondizionato per il pubblico ministero, bensì è un atto previsto

come eventuale, da emettere solo in seguito a specifica richiesta in

tal senso da parte dell'indagato, cui deve essere comunicato

l'"avviso della conclusione delle indagini preliminari" (art. 415-bis

cod. proc. pen., introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479

del 1999);

che, correlativamente, la richiamata legge n. 479 del 1999 ha

posto una nuova e diversa disciplina circa la nullità degli atti di

citazione a giudizio, nei casi di omissione dell'avviso anzidetto e

dell'eventuale invito a presentarsi (v. gli artt. 416, comma 1, e

552, comma 2 - quest'ultimo "sostitutivo" dell'impugnato art. 555

previgente - cod. proc. pen., quali modificati dagli artt. 17, comma

3, e 44 della legge n. 479 del 1999);

che, nonostante la nuova disciplina sia anteriore alla data

dell'ordinanza di rimessione, essa non risulta presa in

considerazione dal giudice rimettente, che non ha conseguentemente

valutato se il mutamento del quadro normativo incida sul giudizio cui

è chiamato e se renda rilevante la questione di legittimità

costituzionale così come essa è stata posta;

che in mancanza di ogni argomentazione al riguardo

nell'ordinanza di rimessione la questione sollevata deve pertanto

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111

della Costituzione, dal tribunale di Siena, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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