Corte costituzionale

Ordinanza n. 525/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.52 del d.P.R. 26

aprile 1986, n.131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il

13 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Varese sul ricorso proposto da Rigolini Luigi ed altri contro

l'Ufficio del Registro di Busto Arsizio, iscritta al n. 228 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n.19, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 aprile 1987 (pervenuta il

22 aprile 1989) dalla Commissione tributaria di 2° grado di Varese

sul ricorso proposto da Rigolini Luigi ed altri contro l'Ufficio del

registro di Busto Arsizio, è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986,

n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro), nella parte in cui esclude dal beneficio

della non sottoposizione a rettifica il valore degli immobili non

iscritti in catasto con attribuzione di relativa rendita, per

contrasto con gli artt. 3, 42, 53 e 97 della Costituzione;

che secondo i giudici rimettenti la norma impugnata

determinerebbe una "diversa incidenza della pressione fiscale,

rapportata non ad elementi obiettivi e sostanziali, ma alla fortuita

ricorrenza dell'avvenuto accatastamento e dell'attribuzione della

rendita"; una disparità di trattamento, quindi, che sarebbe altresì

acuita dall'"inattendibilità dei valori catastali" e

dall'"impossibilità di un ammodernamento del catasto";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il

quale, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per

l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

Considerato che la Corte ha già dichiarato, con ordinanze n. 586

del 1987 e n. 789 del 1988, manifestamente infondate analoghe

questioni; che pertanto, non ravvisandosi validi motivi o nuove

prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio

orientamento, medesima pronuncia si impone nella fattispecie;

che va dato comunque atto che la disposizione impugnata risulta

ora integrata dall'art.12 decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,

convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, con modificazioni, il

quale, con riferimento soltanto agli atti stipulati a decorrere dal

14 marzo 1988, consente al contribuente, anche con riguardo agli

immobili non ancora iscritti in catasto, di avvalersi delle

disposizioni ex comma quarto dell'art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986

(mediante esplicita dichiarazione nell'atto di trasferimento ed

allegando specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97

della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Varese con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:525 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte