Sentenza n. 526/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2754legge 613/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2753 e 2754
del codice civile in relazione alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modifiche; dello stesso art. 2754 anche in relazione
all'art. 4, n. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Fallimento Soc.
"L'Ebanista" di Rossino Guerrino ed altro, iscritta al n. 298 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra l'INPS e il Fallimento Bardazzi
Lando, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e il Fallimento s.d.f.
Lostumbo e Mauro Riparazioni, iscritta al n. 368 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Gianluca Bozzi per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze, la prima del 30 gennaio, le altre del 13
febbraio 1990, il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. (con la prima e la
terza ordinanza del solo art. 2754, con la seconda di entrambi) nella
parte in cui non accordano il privilegio generale sui beni mobili del
debitore ai crediti per contributi previdenziali dovuti in proprio da
lavoratori autonomi, e in particolare da "società di fatto per
lavoro non dipendente dei soci", da "artigiani lavoranti in proprio"
e "piccoli commercianti".
In conformità della prevalente giurisprudenza di merito, ma in
contrasto con due recenti sentenze della Corte di cassazione (n. 4373
del 1989 e n. 5818 del 1990), le norme denunciate - le quali
riferiscono il privilegio ai "beni mobili del datore di lavoro" e
quindi, letteralmente, alle obbligazioni contributive derivanti da
rapporti di lavoro subordinato - sono ritenute dal giudice remittente
insuscettibili, nonché di estensione analogica, in quanto portano
eccezione al principio della par condicio creditorum, nemmeno di
interpretazione estensiva.
Alla stregua di questa stretta interpretazione, che esclude il
privilegio per i crediti relativi ai contributi dovuti a titolo di
lavoro autonomo, le norme denunciate sono giudicate contrastanti col
principio di eguaglianza, non essendo ragionevole la disparità di
trattamento riservata a crediti aventi la medesima causa, tenuto
conto della progressiva assimilazione, ai fini previdenziali, del
lavoro autonomo al lavoro subordinato.
2. - Nei giudizi davanti alla Corte promossi dalle ordinanze nn.
298 e 368 si è costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo in principalità
una sentenza interpretativa di rigetto o, in subordine,
l'accoglimento della questione. Secondo l'I.N.A.I.L., alla luce
dell'evoluzione storica della disciplina dei privilegi in materia
previdenziale, l'art. 2754 cod. civ., coordinato con l'art. 9 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che elenca i soggetti da considerarsi
"datori di lavoro", è suscettibile di una interpretazione
comprensiva anche dei casi di cui si controverte nei giudizi a
quibus.
Nel giudizio promosso dall'ordinanza n. 299/90 si è costituito
l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata infondata
secondo la recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Torino contesta la legittimità
costituzionale degli artt. 2753 e 2754 cod. civ., modificati dalla
legge 29 luglio 1975, n. 426, nella parte in cui non prevedono il
privilegio generale sui beni mobili del debitore anche a garanzia dei
crediti degli istituti o enti di previdenza per premi o contributi
dovuti da lavoratori autonomi, in particolare da artigiani lavoranti
in proprio, da piccoli commercianti e da società, anche di fatto,
per i propri soci d'opera.
2. - I giudizi instaurati dalle tre ordinanze hanno per oggetto
questioni analoghe e pertanto vanno riuniti per essere decisi con
unica sentenza.
3. - La questione non è fondata nei sensi appresso spiegati.
Conviene anzitutto ricapitolare brevemente l'evoluzione
legislativa in materia di privilegio generale accordato ai crediti
degli istituti o enti gestori delle assicurazioni sociali.
Originariamente previsto dall'art. 16 del r.d. 17 agosto 1935, n.
1765, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, e dall'art. 54 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
1827, sulla previdenza sociale, il privilegio fu poi codificato dal
legislatore del 1942 negli artt. 2753 e 2754 cod. civ. Entrambi
indicavano come oggetto della prelazione i "mobili del datore di
lavoro", espressione che, almeno nell'art. 2753, aveva il significato
proprio del diritto del lavoro, essendo allora la previdenza sociale
limitata ai prestatori di lavoro subordinato. L'estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e
coloni; artigiani e piccoli commercianti e loro coadiuvanti o
coadiutori) è avvenuta con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4
luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, il cui art. 1 rinvia,
"per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti", alla
disciplina del r.d.l. 1827 del 1935, e quindi anche all'art. 54,
ripetuto nell'art. 2753 cod. civ., per quanto riguarda la garanzia
specifica delle obbligazioni contributive. L'estensione della
garanzia ai crediti delle gestioni speciali I.N.P.S. per i lavoratori
autonomi fu poi confermata dall'art. 66 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, il quale accordava il privilegio generale sui mobili del
debitore a tutti i crediti per contributi dovuti a istituti o enti
gestori delle assicurazioni sociali.
L'art. 66 è stato abrogato dalla legge n. 426 del 1975 (art. 16),
che ha riformato la disciplina dei privilegi, conservando tuttavia
nel nuovo testo degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. il riferimento ai
"mobili del datore di lavoro".
Queste vicende legislative, secondo il Tribunale, conferiscono al
silenzio degli articoli novellati circa i crediti per contributi
dovuti in proprio dai lavoratori autonomi un valore significativo
della "volontà di riaffermare il privilegio limitatamente al
rapporto di lavoro subordinato". Non è spiegato per quale ragione il
legislatore del 1975 avrebbe "deliberatamente" innovato in questo
senso (regressivo) le norme sui privilegi, e anzi si afferma, ma solo
come motivo di denuncia di incostituzionalità, che "non si ravvisano
elementi comprovanti una intrinseca razionalità della
discriminazione evidenziata".
3. - L'evoluzione normativa brevemente descritta nel numero
precedente depone a sfavore dell'interpretazione sostenuta dal
giudice remittente, contro la quale, dopo la sentenza n. 4373 del
1989, la Corte di cassazione si è nuovamente pronunciata con la
sentenza n. 5818 del 1990, onde non si può dire - come si legge
nelle ordinanze di rimessione - che essa rappresenta il "diritto vivo
e vigente".
Posto che la causa del credito, in considerazione della quale la
legge accorda il privilegio, non è la tutela del lavoratore
subordinato in quanto contraente debole, né l'automaticità delle
prestazioni previdenziali (in origine, fino al 1969, esclusa anche
nei rapporti con i lavoratori subordinati per le prestazioni di
invalidità, vecchiaia e superstiti), ma l'interesse pubblico al
reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della
previdenza sociale, non è ragionevolmente pensabile che il
legislatore del 1975 abbia voluto restringere la tutela di tale
interesse alle obbligazioni contributive derivanti dai rapporti di
lavoro, revocando all'ente che ne è portatore il diritto di
prelazione attribuito dalle leggi precedenti nei confronti dei
lavoratori autonomi. Si può bensì ritenere che la legge del 1975,
in quanto regolatrice dell'intera materia, abbia implicitamente
abrogato, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., tutte le norme
precedenti in materia di privilegio per i crediti di contribuzione
alla previdenza sociale, e quindi (oltre all'art. 66 della legge n.
153 del 1969) anche l'art. 1 della legge n. 463 del 1959 e l'art. 1
della legge n. 613 del 1966 nella parte in cui rinviano all'art. 54
del r.d.l. n. 1827 del 1935, ma allora l'indice letterale, che
apparentemente restringe l'ambito applicativo delle nuove norme, deve
essere superato con una corretta interpretazione estensiva.
La possibilità di tale interpretazione è negata dal giudice
remittente alla stregua di una concezione riduttiva di questo
strumento ermeneutico, la quale ne ammette l'utilizzabilità solo nei
limiti consentiti dalla "massima espansione della portata semantica
dell'espressione legislativa". Si deve ritenere, invece, che si versa
ancora nel campo dell'interpretazione (senza trasmodare nel
procedimento analogico, produttivo di nuove norme) quando
l'estensione della norma a un caso non compreso nella lettera
legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza del
medesimo trattamento, fondato sulla ratio legis indipendentemente
dalla somiglianza al caso previsto.
Di questo secondo tipo è l'interpretazione estensiva di cui è
suscettibile l'art. 2753 cod. civ. in ordine ai crediti degli
istituti previdenziali per i contributi dovuti in proprio dai
lavoratori autonomi. Essa prende le mosse dal risultato di una
preliminare interpretazione estensiva del primo tipo, la quale
include nel significato dell'espressione "datore di lavoro" anche i
rapporti (non di lavoro in senso tecnico) degli artigiani e dei
piccoli commercianti con i loro familiari coadiuvanti o coadiutori
(definiti, rispettivamente, dall'art. 2 della legge n. 463 del 1959 e
dall'art. 2 della legge n. 613 del 1966). Acquisito questo risultato,
si argomenta ulteriormente, alla luce della ratio dell'art. 2753, che
il privilegio accordato all'I.N.P.S. a garanzia del pagamento dei
contributi dovuti dal titolare per i partecipanti a un'impresa
familiare artigiana o commerciale, a maggior ragione deve valere a
garanzia dei contributi da lui dovuti per sé. Tale conclusione trova
conferma nell'art. 2, primo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233,
portante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi, il quale considera unitariamente le due categorie di
obblighi contributivi.
4. - Quanto all'art. 2754 cod. civ., va osservato che il
riferimento delle ordinanze nn. 298 e 368/90 all'impresa artigiana
individuale di cui all'art. 4, n. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 tocca
un aspetto della questione irrilevante nei rispettivi giudizi
principali, trattandosi in entrambi di premi dovuti all'I.N.A.I.L. da
società di fatto (fallite) per i loro soci d'opera.
Ciò posto, è sufficiente il primo dei due modi
dell'interpretazione estensiva sopra distinti per includere questo
caso nel campo di applicazione della norma. Nel contesto normativo in
esame l'espressione "datore di lavoro" va sicuramente intesa in una
accezione comprensiva anche dei rapporti tra le società personali e
i soci che hanno conferito la propria opera: tali rapporti, pur
avendo natura diversa dal rapporto di lavoro, hanno per oggetto
l'apporto di una attività lavorativa che, nei confronti del soggetto
collettivo (creditore), è connotata dagli elementi della
subordinazione.
Del resto, il ricorso all'interpretazione estensiva non è a
rigore necessario ai fini dell'applicabilità dell'art. 2754 ai premi
dovuti all'I.N.A.I.L. dalle società cooperative di lavoro per i loro
soci lavoratori e dalle società personali per i soci d'opera. In
relazione all'assicurazione gestita da tale Istituto (equiparata
all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai fini della
graduatoria del privilegio: art. 4, terzo comma, del d.l. 9 ottobre
1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389) il
significato del termine "datore di lavoro" si determina, come
indicava il testo originario del 1942, "in conformità della legge
sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali", cioè conformemente all'art. 6 del r.d. 17 agosto
1935, n. 1765, modificato dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, poi
divenuto l'art. 9 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124. Agli effetti delle norme contenute nel titolo I, e
quindi anche dell'art. 33, concernente il diritto di prelazione
dell'I.N.A.I.L. sui beni mobili del debitore, "le società
cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera",
sono considerate datori di lavoro nei confronti dei propri soci
soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dell'art. 4, n. 7.
L'art. 33, primo comma, è stato abrogato dalla legge n. 426 del
1975 nella parte in cui prevedeva un limite temporale di operatività
del privilegio, che il novellato art. 2754 cod. civ. ha rimosso, ma
rimane in vigore nella parte in cui rinvia alla disciplina del codice
in materia di privilegio dei crediti per i premi dovuti all'Istituto
assicuratore, e come norma di rinvio continua a svolgere una funzione
di raccordo dell'art. 2754 con la nozione di datore di lavoro
definita dall'art. 9 del testo unico citato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
2753 e 2754 cod. civ., modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426
"Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153,
in materia di privilegi", sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:526 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte