Art. 2754 c.c. — Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione
((Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo)).
Testo vigente dal 14 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva