Corte costituzionale

Ordinanza n. 527/1990

Altra decisione · depositata il 28/11/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del

T.U.L.P.S. (regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") promosso con

ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal Pretore di Pisa, Sezione

distaccata di Pontedera, nel procedimento penale a carico di Messner

Lothar iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con decreto penale di condanna emesso il 29 marzo

1988, il Pretore di Volterra condannò il sig. Messner Lothar per

violazione dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, per

non essersi presentato entro tre giorni dall'ingresso nel territorio

dello Stato alla autorità di pubblica sicurezza per rendere la

prescritta dichiarazione di soggiorno;

che nelle more del giudizio l'organo decidente trasmise gli atti

alla Corte di giustizia della CEE affinché si pronunciasse in via

pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma, sulla

compatibilità della norma incriminatrice e della connessa sanzione

penale (artt. 142 e 17 del TULPS) con gli artt. 3 lett. c e 56, comma

1, dello stesso Trattato;

che il giudice comunitario, con sentenza 12 dicembre 1989,

dichiarò non compatibile con la norma del diritto comunitario

relativa alla libera circolazione delle persone il comportamento di

uno stato membro che imponga ai cittadini di altri stati membri

l'obbligo, sanzionato penalmente in caso di inosservanza, di rendere

una dichiarazione di soggiorno nel termine ritenuto troppo breve di

tre giorni dall'ingresso nel Paese;

che, pervenuti gli atti del giudizio alla Pretura di Pisa

(essendo stata nel frattempo soppressa quella di Volterra), il

Pretore divenuto competente ha sollevato, con ordinanza del 26

gennaio 1990, questione di legittimità costituzionale dell'art. 142

del TULPS in riferimento all'art. 10, secondo comma, della

Costituzione ed in relazione agli artt. 3 lett. c e 56, comma 1, del

Trattato di Roma, così come interpretati dalla Corte di giustizia

della CEE con la ricordata sentenza del 12 dicembre 1989;

che non è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, né si è costituita la parte privata;

Considerato che in data 1° marzo 1990 è entrata in vigore la

legge 28 febbraio 1990, n. 39, che ha convertito, con modificazioni,

il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia

di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) il cui art. 13,

comma 2, reca l'abrogazione, tra le altre, anche della norma in

questa sede impugnata;

che, essendo intervenuta la legge di conversione del

decreto-legge citato in epoca successiva alla adozione della

ordinanza con la quale è stato sollevato l'incidente di

costituzionalità, appare opportuno rimettere gli atti al giudice a

quo affinché riesamini la rilevanza della questione alla luce della

normativa sopravvenuta, tenuto conto del principio della "legge più

favorevole" in materia penale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:527 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte