Ordinanza n. 529/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice
penale, promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre 1982 dal Pretore
di Soave, il 31 maggio e il 14 giugno 1983 dal Pretore di Verona, il
25 ottobre 1983 e il 17 aprile 1984 dal Pretore di Thiene, iscritte
rispettivamente ai nn. 74, 735, 1046 e 1078 del registro ordinanze
1983 e al n. 844 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983, nn. 46, 88
e 134 dell'anno 1984 e n. 7- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione di Berardinelli Luigi ed altra,
nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che i pretori di Soave con ordinanza 29 ottobre 1982, di
Verona con ordinanze 31 maggio e 14 giugno 1983, di Thiene con
ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile 1984, hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 341 c.p., in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per il diverso trattamento
sanzionatorio recato da questa norma rispetto agli artt. 186, 189
C.P.M.P., i quali, a seguito delle pronunzie della Corte
Costituzionale nn. 26 del 1979 e 103 del 1982, puniscono
l'insubordinazione con violenza e con minaccia con le pene previste
dall'art. 594 c.p. ovvero dagli artt. 226 e 229 C.P.M.P., e quindi in
misura meno grave rispetto alle pene previste per il reato di
oltraggio a p.u.;
Considerato che, a parte ogni rilievo circa l'assimilabilità
della oggettività giuridica dei delitti di insubordinazione e di
oltraggio a p.u., gli argomenti addotti dai giudici rimettenti
indurrebbero a dubitare della ragionevolezza dell'attuale trattamento
sanzionatorio della insubordinazione; che, comunque, secondo costante
giurisprudenza di questa Corte, non può censurarsi sotto il profilo
della disparità di trattamento una norma che ragionevolmente tuteli
certi interessi, deducendosi che interessi di eguale o maggior
rilievo non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. n. 168 del
1982 e 297 del 1986);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 341 c.p., sollevata dai pretori di Soave,
con ordinanza 29 ottobre 1982, di Verona, con ordinanza 31 maggio e
14 giugno 1983, di Thiene, con ordinanze 25 ottobre 1983 e 17 aprile
1984 in riferimento agli artt. 3 e 27, co. secondo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:529 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte